CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 21625/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2381 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorreNnutmeer o– re gistro generale 12038/2022Numero sezionale 2381/2026avverso la sentenza n. 745/2021 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 21625/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] per un unico motivo la sentenza n. 745/2021 dellaCorte d’appello di Firenze che ha respinto il gravame avverso lapronuncia del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato il ricorsoin opposizione a verbale di accertamento ITL che avevariscontrato irregolarità in relazione ad otto lavoratori2. Resistono INPS ed INAIL con controricorso.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 maggio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La decisione è censurata per omessa valutazione di un fattodecisivo risultante dagli atti ex art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ., per non avere la Corte valutato la sentenza n.10/2020 del Tribunale di Pistoia, allegata al ricorso in appellocome documento nuovo.2. La Corte ha così motivato.-Il Tribunale ha respinto il ricorso con cui la cooperativa avevafatto opposizione a verbale dell’Ispettorato del lavoro che avevaaccertato varie irregolarità relative alla posizione di ottolavoratori.-L’appello è infondato.Numero registro generale 12038/2022-L’accertamento si fonda sulle dichiarazioni rese dai lavoratorNi umero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 21625/2026interessati e dal riscontro documentale costituito dalle fatturDeat a pubblicazione 24/06/2026emesse dalla Cooperativa.-Premesso, in generale, il valore probatorio dei verbali ispettivi,in giudizio gli stessi possono essere ritenuti dal Giudice provasufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale quandoin tal senso depongano lo "specifico contenuto probatorio"ovvero "il concorso di altri elementi": nel caso in esame,l’accertamento si basa sulle dichiarazioni rese dai lavoratoriinteressati in sede di accesso ispettivo, sulle richieste diintervento presentate da alcuni di essi, sul riscontro delladocumentazione acquisita.-In sede giudiziale sono stati sentiti numerosi testimoni: traquesti anche alcuni lavoratori interessati, tre dei quali hannoconfermato quanto dichiarato agli ispettori, mentre altri duehanno rettificato la data di inizio del rapporto, senza spiegare leragioni.Si considerano maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dailavoratori in sede di accertamento, nell’immediatezza dei fatti,rispetto alle successive ritrattazioni, quando non sia indicato unmotivo oggettivo che possa averli indotti a rendere dichiarazioniinesatte agli ispettori.Pertanto, sussistono le violazioni in quanto accertate in sedeispettiva mediante le dichiarazioni dei lavoratori interessati ed ilriscontro della documentazione acquisita. In giudizio non è statafornita una convincente prova del contrario in quanto alcunilavoratori hanno pienamente confermato quanto dichiarato agliispettori mentre altri hanno rettificato le proprie dichiarazionima senza fornire una spiegazione convincente di taledivergenza.Numero registro generale 12038/20223. A fronte di tale motivazione, la censura lamenta che la CorteN umero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 21625/2026non abbia esaminato la sentenza n. 10/2020 con cui il TribunaDleat a pubblicazione 24/06/2026di Pistoia aveva accolto l’opposizione all’esecuzione promossadalla cooperativa Multiservice nei confronti di uno dei dipendentiinteressati dall’accertamento che aveva notificato atto diprecetto basato su diffida accertativa dell’Ispettorato relativa adifferenze retributive conseguenti al verbale di cui si discute.3.1. Il motivo è inammissibile.In primis, è prospettato un omesso esame di fatto decisivo inpresenza di doppia conforme, in relazione alla quale, secondo ilcostante orientamento di legittimità, il ricorrente in cassazione- per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5,cod. proc. civ. (nel testo riformulato) - deve indicare le ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. n. 30295/2019 ex multis eprecedenti ivi citati), mentre nel caso in esame le doglianzeappaiono piuttosto rivolte a sollecitare un riesame del meritodella causa, inibito in questa sede.Come noto, giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che– come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicareil "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutteNumero registro generale 12038/2022le risultanze probatorie» e l'omesso esame di una tesi difensivaN umero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 21625/2026non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., iDnat a pubblicazione 24/06/2026quanto una memoria difensiva non costituisce "fatto" decisivoper il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali enon gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n. 22457/2017 exmultis).Di fatto, nella specie si censura l’omesso esame di una sentenzanon per invocare un precedente giudicato, si lamenta l’omessavalutazione della stessa quale documento e, quindi, la mancataconsiderazione di quanto nella stessa affermato e statuito: indefinitiva, l’omesso esame del documento si traducenell’omesso esame della tesi difensiva.Ciò che con il motivo la parte vorrebbe ottenere è la rilettura delmateriale istruttorio che la Corte ha vagliato e valutato, nelmomento in cui ha esaminato gli elementi a sua disposizione(verbale, dichiarazioni in sede ispettiva, documentazioneprodotta dalla cooperativa) ed ha esposto le ragioni per cui haritenuto più attendibili le dichiarazioni rese nell’immediatezzadel fatto rispetto a quelle divergenti rese in aula da due deilavoratori interessati, che non hanno fornito alcuna spiegazionedelle discrepanze: come ex multis, ancora di recente ricordatoda Cass. n. 5483/2026, «le critiche concernenti l’attendibilitàdei testimoni risultano inammissibili in quanto la valutazione èriservata al giudice del merito (per tutte v. Cass. n.16467/2017)».Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna alpagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la sNtuemsersoa re gistro generale 12038/2022Numero sezionale 2381/2026impugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020N)u.m ero di raccolta generale 21625/2026Data pubblicazione 24/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in €3000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre rimborsospese generali al 15% ed accessori come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio2026.La PresidenteLucia Esposito