CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 04450/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06IRN3N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al quale si è aggiunta una memoria conclusiva, è manifestamente infondato perché ripropone in termini generici la questioni, concernente l'elemento psicologico del reato, alla quale la Corte di appello ha adeguatamente risposto rilevando che il dolo nel reato di evasione è generico e nulla di concretamnte rilevante è stato espresso a sostegno dell'addotto stato di alterazione psicofisica comunque non risolventesi in un vizio di mente, e contesta l'applicazione della recidiva che la Corte di appello ha deciso non limitandosi a registrare i precedenti penali , ma osservando che le tre condotte di evasione a pochi giorni di distanza l'una dall'altre esprimono una accentuata capacità a delinquere perché attuate dopo avere beneficato della sospensione condizionale della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore idente