CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: FONTANA Sebastiano, n. a [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], FONTANA Pasquale, n. a [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; uditi i difensori degli imputati, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per entrambi, che hanno illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. ì [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, - dichiarato estinto il delitto di cui al capo B per intervenuta prescrizione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite- rideterminava la sanzione inflitta in primo grado a ciascuno degli imputati, confermando la qualificazione giuridica estorsiva della condotta consumata in concorso e riunione. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente indicate, nei limiti dettati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1. avv. [OSCURATO:PERSONA], 1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), con riferimento alla divisata qualificazione giuridica (estorsione consumata in concorso e riunione), dovendo il fatto più correttamente inquadrarsi nel paradigma della ragion fattasi (in concorso), con minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.), in ragione del prospettato interesse degli agenti alla riscossione di un credito sorto per effetto del danno aquiliano provocato agli agenti dalla condotta colposa dei titolari del fondo viciniore ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); l'incendio verificatosi sul fondo delle p.p.o.o. si sarebbe infatti propagato nel fondo degli agenti, danneggiando anche una struttura aziendale ivi collocata, così determinando a detta degli stessi agenti un danno risarcibile e, pertanto una pretesa giuridica astrattamente azionabile; 1.2. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, corna 1, lett. b, in riferimento all'art. 628, comma terzo, n. 1, come richiamato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen.), perché la Corte ha riconosciuto l'aggravante di aver commesso il fatto (minacce rivolte in più distinte occasioni alle persone offese) in più persone riunite, sulla base della percezione avvertita dalla persona offesa e della concorrenza di condotte minatorie realizzate nella reciproca consapevolezza dell'agire altrui; 2. avv. [OSCURATO:PERSONA], 2.1. il secondo difensore propone i medesimi argomenti sviluppati dal primo e poco sopra sintetizzati; aggiunge inoltre la denunzia dei vizi di motivazione in riferimento alla prova della illiceità della pretesa agita dagli imputati (primo motivo) ed alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale su temi rilevanti del danno civile subito (terzo motivo, rinnovata escussione del teste di polizia giudiziaria); con l'ultimo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di mera equivalenza tra circostanze di segno diverso operato dalla Corte , ben potendo le riconosciute attenuanti generiche esser stimate in giudizio di prevalenza rispetto alla riconosciuta aggravante. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso attinenti alla qualificazione giuridica attribuita nel giudizio di merito ai fatti oggetto di valutazione processuale sono ammissibili e fondati; restano assorbiti, in ragione della intervenuta prescrizione del riconosciuto reato meno grave (esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso, artt. 110, 393 cod. pen.), gli ulteriori motivi di doglianza afferenti la qualificazione circostanziale del fatto. 1. I ricorrenti hanno evidenziato come sia rimasto accertato nel merito che gli imputati si attivarono sin dall'origine nella precisa convinzione di avere diritto al risarcimento del danno da incendio patito. Le fiamme che avevano invaso il terreno posseduto ed avevano quindi avvolto il capannone che su quel fondo insisteva, distruggendone o rendendone comunque inservibile il contenuto, si erano infatti, a parer loro, originate nel fondo viciniore a causa dell'abbruciamento incauto di sterpaglie. Gli imputati muovevano pertanto nella prospettiva dei danneggiati, istanti per il ristoro del danno subito. Le modalità animate, dapprima più contenute e poi, via via, più esasperate e violente, attraverso le quali tale istanza fu veicolata verso i proprietari ed il conduttore del fondo vicino restarono quindi legate a tale convincimento (magari erroneo, ma non certo del tutto astruso o azzardato). In tale prospettiva neppure può esser confinata nell'oblio la circostanza di fatto, incontestata, che le persone offese della condotta oggetto di giudizio versarono agli imputati la somma di euro 18.000 a titolo di risarcimento e gli imputati rilasciarono quietanza per tale somma, pur insistendo per una entità maggiore del danno risarcibile. 1.1. Orbene, questi essendo i fatti accertati nel merito, non resta che confrontarsi con il diritto vivente formatosi in tema di regolamento di confini tra estorsione e ragion fattasi. Come in questo processo è a tutti noto, sul punto si è pronunciata la massima espressione collegiale di questa Corte (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, ric. Filardo, in motivazione, sub 10, fino a 10.5 e sub ss., pag. 14 e ss.), che ha risolto il contrasto (per vero più apparente che reale, cfr. sent. cit. in motivazione) denunciato con l'ordinanza di rimessione. Si è quindi chiarito che il discrimen rilevante tra le distinte fattispecie, che possono manifestarsi attraverso condotte di pari intensità violenta, riposa nell'elemento psicologico che orienta (si direbbe perfino "arma") la condotta e ne determina la portata antigiuridica (non iure). In quanto, mentre nella ragion fattasi la pretesa i azionata per le vie di fatto è sostenuta dall'intimo e non assurdo convincimento di una ragione tutelabile (cfr. Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967), nella estorsione la pretesa è evidentemente antigiuridica (contra ius) e tale può ritenersi (la motivazione della decisione assunta dalle Sezioni unite declina anche una casistica di ipotesi) sia sotto il profilo obiettivo (assenza o manifesta assurdità), che sotto quello subiettivo. Nella ragion fattasi, si legge in sentenza, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria. La linea di confine con l'estorsione resta invece alle spalle dell'agente allorché questi persegua un profitto nella precisa consapevolezza della sua ingiustizia. 1.2. E' palese dunque il travisamento della prova nel quale è incorsa la Corte di merito, fino al punto da erroneamente identificare i tratti salienti del "tipo". A monte della pretesa degli agenti si collocava infatti un preciso accadimento (non contestato), come pure incontestato è il danno subito dagli agenti, che certo non avevano gli strumenti culturali per prospettarsi l'insuccesso dell'azione civile, in ragione della ipotizzata illiceità della costruzione distrutta dall'incendio. Sul punto la motivazione presta il fianco alla censura di illogicità manifesta: non si tratta infatti (quanto agli agenti) di conoscere o ignorare la giurisprudenza civile formatasi in tema di danno risarcibile in caso di manufatto illegittimamente edificato; quanto piuttosto (per il giudice) di prendere atto della consistenza ontologica di un danno risarcibile (costituito anche solo dai beni contenuti all'interno del capannone distrutto dalle fiamme) e del convincimento non arbitrario (degli agenti) che tale danno fosse stato provocato dalla condotta colposa dei proprietari del fondo finitimo. Ne rende contezza l'entità della somma offerta dai proprietari del fondo dal quale le fiamme si erano (in ipotesi) propagate, somma accettata dai proprietari del fondo danneggiato, che di tale risarcimento rilasciarono quietanza. Orbene, riconoscere in questa vicenda obbligatoria i tratti del "tipo" estorsione significa negare i postulati e le soluzioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza di legittimità più volte citata. Non solo, infatti, gli agenti si attivarono, con modalità apertamente illecite, nel convincimento (ancorché erroneo in diritto) di azionare il diritto al risarcimento del danno patito; ma tale diritto fu persino riconosciuto dai danneggianti richiesti del ristoro con quelle illecite modalità. 1.3. Il fatto contestato in imputazione va pertanto più correttamente qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle procedibile in ragione della querela sporta in data 16 marzo 2013 dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il reato è contestato come commesso con condotta continuata fino al 16 marzo 2013 (la recidiva contestata è stata esclusa con la sentenza di primo grado). In assenza di cause rilevanti di sospensione della prescrizione e tenuto conto delle interruzioni rilevanti ai sensi di quanto dispone l'art. 161 del codice penale, il reato (ultimo atto punibile unito in continuazione) si è estinto per intervenuta prescrizione in data 16 settembre 2020, ben prima della data di definizione (14 maggio 2021) del giudizio di appello. 2.1. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere i reati contestati, così come oggi giuridicamente qualificati, estinti per intervenuta prescrizione. 2.2. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dalla decisione rescissoria sul fatto-reato oggetto di residua imputazione. P.Q.M. Qualificato il fatto come violazione dell'art. 393 c.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint