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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 41428/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si richiama il vizio della motivazione quanto al parametro di cui all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., senza specificare tuttavia in che modo (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) si ritenga viziata la motivazione resa in tema di sostituzione di pena detentiva con la sanzione sostitutiva dell’espulsione dello straniero dallo Stato, è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi sia pur minimo elemento in diritto e in fatto, chiaro e logicamente articolato, da poter ritenere ricorrente un effettivo confronto con la decisione impugnata, essendosi il ricorrente limitato a contestare la decisione della Corte di appello, ritenuta apoditticamente erronea senza apportare alcun effettivo elemento di reale critica (si veda in talsenso pag. 7, quanto alle conclusioni della difesa sul punto, dove si è valorizzato in senso ostativo il dato oggettivo della violazione da parte del ricorrente del divieto di rientro nello Stato senza specifica autorizzazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si richiama il vizio della motivazione quanto al parametro di cui all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., senza specificare tuttavia in che modo (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) si ritenga viziata la motivazione resa in tema di sostituzione di pena detentiva con la sanzione sostitutiva dell’espulsione dello straniero dallo Stato, è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi sia pur minimo elemento in diritto e in fatto, chiaro e logicamente articolato, da poter ritenere ricorrente un effettivo confronto con la decisione impugnata, essendosi il ricorrente limitato a contestare la decisione della Corte di appello, ritenuta apoditticamente erronea senza apportare alcun effettivo elemento di reale critica (si veda in talsenso pag. 7, quanto alle conclusioni della difesa sul punto, dove si è valorizzato in senso ostativo il dato oggettivo della violazione da parte del ricorrente del divieto di rientro nello Stato senza specifica autorizzazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 41428/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris