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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47988/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge processuale, nonché l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, in quanto fondata su mere presunzioni circa l'identificazione del ricorrente come autore dello spaccio, utilizzatore dell'utenza telefonica, e detentore di stupefacenti mai sequestrati; con secondo motivo deduce mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e con terzo motivo mancata concessione della circostanze attenuanti generiche; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che il contenuto delle intercettazioni è stato riscontrato dai pedinamenti, dalle dichiarazioni testimoniali, nonché dalla droga rinvenuta presso i soggetti identificati come fornitori del ricorrente; Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla molteplicità delle cessioni e alla durata dell'attività illecita; Rilevato che il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e l'illogicità della motivazione, per aver negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché la riduzione della pena senza considerare gli indici positivi a favore del ricorrente, del comportamento successivo al reato, dell'età, dell'incensuratezza, e del positivo comportamento processuale, risulta non specifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non risulta consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, posto che il giudice di merito ha tenuto conto del ruolo ricoperto dal ricorrente nell'ambito dell'attività criminosa e della mancanza di resipiscenza dello stesso, che non ha neanche partecipato al giudizio; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge processuale, nonché l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, in quanto fondata su mere presunzioni circa l'identificazione del ricorrente come autore dello spaccio, utilizzatore dell'utenza telefonica, e detentore di stupefacenti mai sequestrati; con secondo motivo deduce mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e con terzo motivo mancata concessione della circostanze attenuanti generiche; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che il contenuto delle intercettazioni è stato riscontrato dai pedinamenti, dalle dichiarazioni testimoniali, nonché dalla droga rinvenuta presso i soggetti identificati come fornitori del ricorrente; Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla molteplicità delle cessioni e alla durata dell'attività illecita; Rilevato che il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e l'illogicità della motivazione, per aver negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché la riduzione della pena senza considerare gli indici positivi a favore del ricorrente, del comportamento successivo al reato, dell'età, dell'incensuratezza, e del positivo comportamento processuale, risulta non specifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non risulta consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, posto che il giudice di merito ha tenuto conto del ruolo ricoperto dal ricorrente nell'ambito dell'attività criminosa e della mancanza di resipiscenza dello stesso, che non ha neanche partecipato al giudizio; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 47988/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris