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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 39401/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG i Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione dell'imputato nei termini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata all'udienza del 12 marzo 2018, il Tribunale di Pisa condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per il reato ascrittogli, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Nel dispositivo della sentenza veniva indicato il termine di novanta giorni per il deposito.

Sulla sentenza veniva indicata la data di irrevocabilità del 27 luglio 2018.

2. Con istanza rivolta al predetto Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza e la rimessione nel termine per impugnarla, deducendo che non aveva potuto esercitare il relativo diritto perché, dal giorno 11 giugno 2018, di scadenza del termine per il deposito della sentenza, e fino al 3 agosto 2018, di chiusura dello studio legale per ferie, aveva rivolto reiterate richieste alla cancelleria del Tribunale per ottenere copia della sentenza, ma la cancelleria aveva riferito che la sentenza non risultava depositata, con la conseguenza che un eventuale deposito successivo sarebbe risultato fuori termine.

L'istante affermava che, ai primi di settembre del 2018, aveva reiterato la richiesta alla cancelleria, e il 10 settembre 2018 aveva ricevuto una copia della sentenza sulla quale risultava apposto un timbro di deposito in data 11 giugno 2018 e la dicitura «Rinvenuta in data 17.08.2018 da scaricare su SICP», a firma di un funzionario giudiziario.

3. Con ordinanza del 10 giugno 2022, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza difensiva, notando che «dagli accertamenti effettuati sul sistema SICP risulta che detto provvedimento veniva depositato in Cancelleria in data 11.6.2018, e quindi nel termine di novanta giorni fissato dal decidente ex art. 544 c. 3 c.p.p.» e che «l'annotazione olografa riportata in calce alla sentenza a firma del funzionario d.ssa [OSCURATO:PERSONA] non appare idonea a smentire la circostanza del deposito in termini del provvedimento, come attestato dall'ulteriore annotazione su di esso presente».

4. Avverso la citata ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa il 10 giugno 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con I atto in cui, chiedendo l'annullamento del provvedimento, deduce l'erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto priva di valore l'annotazione olografa riportata in calce alla sentenza, con la firma del funzionario giudiziario.

La difesa afferma che la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa non era reperibile nel sistema informatico, né, tanto meno, nella cancelleria, nonostante la data di deposito segnata in calce al provvedimento indicasse il giorno 11 giugno 2018; solo successivamente la difesa era riuscita ad ottenere la copia della sentenza.

La materiale mancanza della sentenza, nonostante il formale deposito in cancelleria, è suffragata, per la difesa, dalla circostanza che il funzionario giudiziario abbia apposto in calce alla sentenza la dicitura "Rinvenuta in data 17.08.2018 da scaricare su SICP". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1. Al fine di valutare l'istanza difensiva, tendente ad ottenere l'affermazione della non esecutività della sentenza o la restituzione nel termine per impugnarla, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare, ai fini dell'applicazione dell'art.670 cod. proc. pen., se fosse configurabile una non corretta formazione del titolo esecutivo o, ai fini dell'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. che prevede la restituzione nel termine, se si fosse avverata una situazione di caso fortuito o di forza maggiore che avesse impedito all'imputato di osservare il termine per l'impugnazione della citata sentenza di condanna.

Per le suddette finalità, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto approfondire la valutazione dell'annotazione riportata nella sentenza, dalla quale emerge che essa fu rivenuta in data 17 agosto 2018 e che all'epoca doveva essere scaricata sul sistema informatico "SICP".

Dall'annotazione, infatti, potrebbe dedursi che, fino a tale data, la sentenza non era disponibile e che il deposito di essa non era stato annotato sul sistema informatico.

Da ciò sarebbe discesa una prima conseguenza, cioè la carenza della risultanza di un deposito della sentenza entro il termine di novanta giorni previsto dal giudice nel dispositivo; sarebbe discesa, poi, una seconda conseguenza, cioè la possibilità, per la difesa, di fare affidamento, per la decorrenza del termine di impugnazione, su un successivo ricevimento della comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza fuori termine, secondo quanto previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), per l'ipotesi di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., di deposito della sentenza oltre il termine previsto in essa o entro quello previsto dalla legge.

1.2. Così fissate le esigenze di ricostruzione del peso dei dati processuali in aderenza al dato normativo, risulta non rispondente a logica la negazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della rilevanza dell'annotazione riportata in calce alla sentenza, circa il rinvenimento di essa il 17 agosto 2018 e circa la necessità di registrarla nel sistema informatico. 2.

Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG i Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione dell'imputato nei termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata all'udienza del 12 marzo 2018, il Tribunale di Pisa condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per il reato ascrittogli, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel dispositivo della sentenza veniva indicato il termine di novanta giorni per il deposito. Sulla sentenza veniva indicata la data di irrevocabilità del 27 luglio 2018. 2. Con istanza rivolta al predetto Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza e la rimessione nel termine per impugnarla, deducendo che non aveva potuto esercitare il relativo diritto perché, dal giorno 11 giugno 2018, di scadenza del termine per il deposito della sentenza, e fino al 3 agosto 2018, di chiusura dello studio legale per ferie, aveva rivolto reiterate richieste alla cancelleria del Tribunale per ottenere copia della sentenza, ma la cancelleria aveva riferito che la sentenza non risultava depositata, con la conseguenza che un eventuale deposito successivo sarebbe risultato fuori termine. L'istante affermava che, ai primi di settembre del 2018, aveva reiterato la richiesta alla cancelleria, e il 10 settembre 2018 aveva ricevuto una copia della sentenza sulla quale risultava apposto un timbro di deposito in data 11 giugno 2018 e la dicitura «Rinvenuta in data 17.08.2018 da scaricare su SICP», a firma di un funzionario giudiziario. 3. Con ordinanza del 10 giugno 2022, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza difensiva, notando che «dagli accertamenti effettuati sul sistema SICP risulta che detto provvedimento veniva depositato in Cancelleria in data 11.6.2018, e quindi nel termine di novanta giorni fissato dal decidente ex art. 544 c. 3 c.p.p.» e che «l'annotazione olografa riportata in calce alla sentenza a firma del funzionario d.ssa [OSCURATO:PERSONA] non appare idonea a smentire la circostanza del deposito in termini del provvedimento, come attestato dall'ulteriore annotazione su di esso presente». 4. Avverso la citata ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa il 10 giugno 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con I atto in cui, chiedendo l'annullamento del provvedimento, deduce l'erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto priva di valore l'annotazione olografa riportata in calce alla sentenza, con la firma del funzionario giudiziario. La difesa afferma che la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa non era reperibile nel sistema informatico, né, tanto meno, nella cancelleria, nonostante la data di deposito segnata in calce al provvedimento indicasse il giorno 11 giugno 2018; solo successivamente la difesa era riuscita ad ottenere la copia della sentenza. La materiale mancanza della sentenza, nonostante il formale deposito in cancelleria, è suffragata, per la difesa, dalla circostanza che il funzionario giudiziario abbia apposto in calce alla sentenza la dicitura "Rinvenuta in data 17.08.2018 da scaricare su SICP". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1. Al fine di valutare l'istanza difensiva, tendente ad ottenere l'affermazione della non esecutività della sentenza o la restituzione nel termine per impugnarla, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare, ai fini dell'applicazione dell'art.670 cod. proc. pen., se fosse configurabile una non corretta formazione del titolo esecutivo o, ai fini dell'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. che prevede la restituzione nel termine, se si fosse avverata una situazione di caso fortuito o di forza maggiore che avesse impedito all'imputato di osservare il termine per l'impugnazione della citata sentenza di condanna. Per le suddette finalità, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto approfondire la valutazione dell'annotazione riportata nella sentenza, dalla quale emerge che essa fu rivenuta in data 17 agosto 2018 e che all'epoca doveva essere scaricata sul sistema informatico "SICP". Dall'annotazione, infatti, potrebbe dedursi che, fino a tale data, la sentenza non era disponibile e che il deposito di essa non era stato annotato sul sistema informatico. Da ciò sarebbe discesa una prima conseguenza, cioè la carenza della risultanza di un deposito della sentenza entro il termine di novanta giorni previsto dal giudice nel dispositivo; sarebbe discesa, poi, una seconda conseguenza, cioè la possibilità, per la difesa, di fare affidamento, per la decorrenza del termine di impugnazione, su un successivo ricevimento della comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza fuori termine, secondo quanto previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), per l'ipotesi di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., di deposito della sentenza oltre il termine previsto in essa o entro quello previsto dalla legge. 1.2. Così fissate le esigenze di ricostruzione del peso dei dati processuali in aderenza al dato normativo, risulta non rispondente a logica la negazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della rilevanza dell'annotazione riportata in calce alla sentenza, circa il rinvenimento di essa il 17 agosto 2018 e circa la necessità di registrarla nel sistema informatico. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giud