CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30092/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della Corte d'assise d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza inpreambolo con cui il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza diriconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizionee, nei duemotivi, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenzadi legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’unicitàdi disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, trattandosi di reati maturati nelcontesto criminale associativo di cui il condannato faceva parte;letta la memoria ritualmente depositata;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sésoli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalentiad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014,P., Rv. 259094-01) e che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine distabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente lesingole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni inrapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità opluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudicedi merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudicesia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);ricordato come sia principio consolidato di questa Corte di legittimità quellosecondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria,il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre chedell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul puntocfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992,[OSCURATO:PERSONA]; ecc.) e che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali,le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudinidi vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delleoriginarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamentidi fatto (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, F., Rv. 289635 – 01; Sez. 1, n. 354del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);ribadito altresì che, con specifico riguardo alla continuazione tra il reato dipartecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, si è affermata la necessità ilgiudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati almomento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (tramolte, Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430) e che, pertanto,devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione queireati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadroassociativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevanoperò essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze edeventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali, o che comunque nonavrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa;ricordato che ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto dideliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa inconseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei od occasionali che nonpotevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loroverificarsi (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n.13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008,Pagliara, Rv. 240489), poiché il fatto che un omicidio (così come altro reato fine)sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, ocorrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni,non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodiodifettino i requisiti essenziali di tale istituto – che dunque non possono essereconfusi con il rapporto di strumentalità – in particolare la previsione unitaria especifica, ab origine;ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buongoverno degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazionee, pur rilevando che si tratta di reati perpetrati in analogo contesto criminale, haevidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elementodecisivo per escludere l’unicità di disegno criminoso la circostanza che i fatti sonoriconducibili ad autonome e occasionali determinazioni, insorte e delineate neiloro elementi cognitivi e volitivi in distinti momenti storici, a dimostrazionedell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonchétemporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente,risoluzione criminosa;rilevato che a tale congrua motivazione il ricorrente replica con argomentiche, essendo tutti incentrati solo sul rapporto di strumentalità dell'azionecriminale alla funzionalità del clan di appartenenza, ribadiscono concetti nonpertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificanoin alcun modo una previsione specifica ab initio di tali gravissimi fatti;ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]