CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino avverso la sentenza del 23/12/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato (art. 514 cod. pen.), per essersi, la prima in qualità di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di un Istituto comprensivo, la seconda come consulenteesterna incaricata della formazione del personale presso lo stesso Istituto, appropriate rispettivamente della somma di C 12.784 e di C 14.189, attraverso plurimi mandati di pagamento a sé indirizzati, inserendo nel gestionale del bilancio della scuola, una volta disposto il bonifico in proprio favore delle somme suindicate, nominativi di beneficiari fittizi. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso le imputate. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso attraverso l'[OSCURATO:PERSONA], affidandolo ai seguenti tre motivi. 3.1. Error in procedendo e nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alla violazione dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., per il mancato deposito di sei verbali di sommarie informazioni testimoniali (non presenti nel fascicolo del pubblico ministero, non oggetto di attività integrativa di indagine né allegati al fascicolo trasmesso al giudice dell'udienza preliminare). La difesa veniva a conoscenza dell'esistenza di tali atti soltanto dopo la proposizione dell'appello, e precisamente in occasione della predisposizione del ricorso al giudice del lavoro avverso il licenziamento disposto all'esito del giudizio disciplinare, quando emergeva (la mera circostanza) che sei colleghi dell'imputata erano stati escussi a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria. L'imputata allora deduceva, mediante motivi aggiunti - nel primo momento utile dopo la conoscenza degli atti - il mancato deposito di tale materiale probatorio, chiedendone l'acquisizione, disposta dalla Corte di appello. Tali atti rivestivano indubbia rilevanza ai fini del giudizio, tanto è vero che la Corte d'appello li ha posti a fondamento della propria decisione. Ciò premesso, l'omissione contrasta con le indicazioni costituzionali interne (v., in particolare, sent. Corte cost. n. 145 del 1991) e convenzionali, incidendo sulle prerogative difensive in quanto: l'imputata scelse il rito abbreviato senza conoscere integralmente il compendio probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari; il contenuto delle suddette dichiarazioni fu portato a conoscenza della difesa soltanto nel giudizio di appello, privandola della possibilità di ottenere una valutazione nel merito di tali elementi probatori. La violazione del diritto di difesa ha comportato una nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., che si riverbera sulla sentenza impugnata. 3.2. Errata configurazione del delitto di peculato piuttosto che della fattispecie di truffa. Come dedotto in appello, il possesso del denaro, presupposto della fattispecie di peculato, discenderebbe dal ruolo di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] ed Amministrativi (DSGA) della ricorrente, che avrebbe autorizzato la gestione del 7denaro mediante emissione e firma elettronica di distinta di pagamento, prima dell'inoltro alla banca. Tuttavia, sulla base del decreto interm. n. 129 del 2018, il DSGA non è autorizzato a gestire il denaro, poiché tale responsabilità spetta soltanto al dirigente scolastico. L'art. 3, comma 1 prevede che il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati; l'art. 11 disciplina l'attività gestionale e dispone che il DSGA imputi le spese nell'ambito della dotazione annuale determinata dal relativo programma che è, quest'ultimo, atto complesso, predisposto dal dirigente scolastico con l'aiuto del DSGA, adottato dal consiglio d'istituto e pubblicato; dall'art. 15, comma 6, si evince che l'imputazione della spesa implica l'impegno della stessa sullo stanziamento correlato interno al programma annuale, attività anch'essa del dirigente scolastico. Solo la liquidazione della spesa, che è passaggio successivo, pertiene al DSGA, in base all'art. 16, ma essa è attività prodromica e separata rispetto al pagamento, i relativi mandati dovendo essere sottoscritti, oltre che dal DSGA, anche dal dirigente scolastico. La sottoscrizione del DSGA costituisce, dunque, espressione non di disponibilità della risorsa finanziaria, ma della sola regolarità del mandato di pagamento rispetto, peraltro, all'ambito amministrativo "delegato" del DSGA (che non concerne la gestione delle risorse finanziarie, di esclusiva spettanza del dirigente). D'altro canto, il pagamento avveniva solo dopo che i dati erano inseriti nel programma gestionale; quest'ultimo aveva generato un file, da inviare alla banca, che doveva essere poi munito di firma digitale di DSGA e Dirigente scolastico; la Dirigente pose personalmente la propria firma digitale sui mandati di pagamento, esercitando il proprio ruolo di signoria sul pagamento che avrebbe dovuto controllare ma che non controllò, come da lei stessa confermato. L'imputata, dunque, nel presentare i mandati in suo favore alla dirigente, la indusse in errore, sfruttando la propria posizione qualificata e la fiducia in lei riposta, dal che la configurabilità del delitto di truffa, in luogo del peculato. La Corte d'appello ha per contro evocato l'istituto dell'autorìa mediata. Premesso che, in questo caso, l'artifizio non consistette nell'alterazione dei nomi dei beneficiari, che è condotta successiva al conseguimento del bene, la ricorrente non aveva la disponibilità giuridica delle somme, non essendo titolare di un potere suo proprio. La Corte d'appello, arrestatasi al dato della doppia firma, non ha, in sintesi, considerato il più ampio quadro normativo, che assegna la gestione finanziaria in via esclusiva alla Dirigente, ed ha richiamato un precedente(Sez. 6, n. 21986 del 21/03/2023, P., Rv. 285638) concernente un fatto non sovrapponibile a quello per cui si procede, dal momento che, nel caso all'attenzione della citata sentenza, il DSGA aveva falsificato le firme del dirigente sui mandati e quindi sfruttato la sua posizione non per determinarne la volontà mediante falsa rappresentazione, ma per appropriarsi delle somme mediante falsificazione della sottoscrizione. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731) ha descritto il limite della disponibilità giuridica nella circostanza che l'appropriazione derivi dall'abuso della ragione di servizio «di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione». 3.3. Vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato. La Corte d'appello ha presunto l'intenzione che la ricorrente volesse appropriarsi illecitamente di fondi di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio, adducendo, a sostegno di tale consapevolezza, la falsificazione compiuta ex post. Ha dunque utilizzato un elemento successivo per provare il dolo, che avrebbe dovuto assistere il comportamento precedente, operando un ragionamento a contrario, basato su un'inferenza indiziaria circolare. Ha inoltre reputato irrilevante e superfluo che l'imputata avesse o meno il diritto di ottenere i pagamenti per le ore aggiuntive di lavoro quale attività straordinaria (e la relativa prova): elemento che avrebbe sortito ovvi riflessi sul piano dell'elemento soggettivo della fattispecie (parte delle somme bonificate sono state ritenute dovute all'imputata; la stessa Dirigente riconobbe che la DSGA svolse attività supplementari e che per queste doveva essere retribuita, seppur esprimendo perplessità sul numero di ore extra). A tal fine, ha affermato, anzi, che l'imputata si era precostituita un elemento di prova attraverso il giustificativo di quegli accrediti. Per tal via, è incorsa in una motivazione meramente congetturale, senza considerare che, avendo ritenuto l'imputata che quei pagamenti le fossero dovuti, non aveva il dolo di appropriazione. 4. Ha presentato ricorso altresì [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi di ricorso. 4.1. Errata applicazione della fattispecie di peculato e vizio di motivazione. La stessa Corte d'appello ha riconosciuto che la ricorrente aveva proseguito la collaborazione con l'imputata [OSCURATO:PERSONA] a titolo gratuito e per amicizia, in assenza di un incarico. Difetta, dunque, in capo alla ricorrente la qualifica pubblicistica nonché il possesso/la disponibilità qualificata del denaro pubblico, la cui gestione peraltro apparteneva alla dirigente scolastica. 4Il peculato presuppone una relazione funzionale tra agente e bene pubblico, nel caso di specie non dimostrata. 4.2. Errata configurazione del concorso dell'estraneo nel delitto di peculato. Se è indubbio che la [OSCURATO:PERSONA], secondo gli accordi (peraltro inesistenti per la sentenza), collaborò nella redazione degli atti, altrettanto certo è il carattere accessorio di tale attività rispetto alla condotta tipica del reato, che è la distrazione o appropriazione del denaro pubblico. La ricorrente non può rispondere del reato nemmeno sotto il profilo del concorso dell'estraneo, posto che il suo contributo si limitò alla fase preliminare della predisposizione degli atti, né si può affermare che la dirigente sia stata fraudolentemente e volontariamente indotta in errore, come si desume a contrario proprio dalla sentenza richiamata dalla Corte d'appello a sostegno della propria tesi (Sez. 6, n. 10762 del 01/02/2018, Gambino, Rv. 272761), secondo cui risponde di peculato mediante induzione in errore, ex artt. 48 - 314 cod. pen., e non di truffa aggravata, il pubblico ufficiale, preposto dall'organo competente all'istruttoria della pratica ed alla predisposizione del provvedimento finale, che, inducendo in errore il consiglio di amministrazione di un ente sulla legittimità della delibera di spesa, ne ottiene l'approvazione con conseguente erogazione a taluni dipendenti di compensi di importo superiore a quello dovuto. Se, infatti, si può essere condiscendenti verso un controllo superficiale ad opera dei membri di un consiglio di amministrazione, che sono decisori e ai quali non è pertanto richiesta una competenza specifica, demandata agli istruttori, tale comportamento non è invece tollerabile in una dirigente pubblica, il cui compito consiste proprio nel controllare gli atti prima di emanarli. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla assenza di prova del contributo causale della ricorrente. La Corte d'appello ha cercato conferma della responsabilità delle imputate nel fatto che esse avessero tentato di giustificare ex post i bonifici, scoperti soltanto per un casuale controllo effettuato dalla nuova DSGA. Ma, a prescindere dal fatto che la stessa sentenza ha escluso l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] in questa operazione di maquillage informatico, essendo l'alterazione dei beneficiari avvenuta con accesso al programma effettuato dalla sede di lavoro della [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso non è stato possibile accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, chi materialmente avesse effettuato le modifiche informatiche e, ancor meno, dimostrare che esse fossero opera della ricorrente, tale inferenza violando i principi di cui all'art. 192 cod. proc. pen. (il programma che gestiva l'istituto scolastico si mostrò permeabile, presentando numerosi varchi d'accesso). Come si può cambiare il nome del redattore della distinta, così si può cambiare il nome del destinatario del pagamento; e, poiché non è dato sapere qualeoperatore o programma abbia modificato il nome del redattore, di conseguenza non si può affermare con ragionevole certezza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sovrascritto i mandati. 4.4. Vizio di motivazione quanto al dolo. Manca la prova che la ricorrente fosse l'autrice della manipolazione e che le imputate fossero le uniche ad avere accesso al programma. La Corte d'appello individua un movente nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse bisogno di denaro, come si ricava dai movimenti del suo conto corrente, ma tale affermazione è apodittica e non trova conferma negli atti processuali. 4.5. Vizio di motivazione quanto al travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni della Dirigente scolastica. Le dichiarazioni della Dirigente scolastica sono state valorizzate quale principale fonte accusatoria dalla Corte d'appello. Esse però confermano le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sull'esistenza di prassi informali di liquidazione di compensi per attività extracurriculari; attestano la mancanza di un controllo analitico sui singoli mandati di pagamento; riconoscono che le distinte erano firmate con verifiche meramente sommarie. La sentenza ha dunque utilizzato tali dichiarazioni in modo parziale e selettivo, incorrendo in un travisamento della prova. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato "conclusioni scritte" in cui ha replicato alle osservazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore Generale. Quanto al primo motivo, insiste sul fatto che il mancato deposito dei verbali di sommarie informazioni integri una radicale lesione della possibilità dell'imputato di determinarsi rispetto alla propria difesa, le disposizioni di cui agli artt. 415-bis e 419, comma 3, cod. proc. pen., e quelle attuative di cui agli artt. 130 e 131, essendo poste a presidio della completa disco very degli atti processuali, sui quali l'imputato calibra le proprie scelte anche processuali. Nel caso in oggetto, peraltro, tali verbali non furono depositati nemmeno durante la celebrazione del secondo grado di giudizio (furono acquisiti su impulso della difesa), sicché non poterono essere conosciuti tempestivamente nemmeno dal primo Giudice (mentre, furono paradossalmente valutati dalla Corte di Appello, che li ha ritenuti elementi a carico). Quanto al secondo motivo, fallace sarebbe il presupposto della co-detenzione dei fondi assegnati all'istituto scolastico in capo sia al dirigente scolastico sia al dirigente dei servizi amministrativi, tale potere non essendo condiviso, ma attribuito in via esclusiva al dirigente scolastico ex art. 3 del decreto interministeriale n. 129 del 2018. AL'imputata era dunque mera titolare di una funzione prodromica all'atto di disposizione, appannaggio esclusivo del dirigente scolastico, come anche confermato dal riferimento, fatto dalla Corte d'appello, alla teorica dell'autore mediato e all'omesso controllo operato dalla dirigente scolastica. Invero, la ricorrente trasse in errore la dirigente, ottenendo pagamenti indebiti, condotta che integra una truffa aggravata. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore Generale, il ricorso mirava a denunciare un'inversione nel ragionamento probatorio, dimostrando la volontà dell'imputata di appropriarsi di denaro pubblico di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio attraverso condotte tenute ex post (quali sovrascrittura dei mandati di pagamento). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e vanno, dunque, rigettati. 2. Preliminarmente, è opportuno riassumere la vicenda fattuale nei termini che emergono dalla sentenza impugnata. I pagamenti alle due imputate avvennero a seguito di inserimento dei dati nell'apposito programma gestionale che generava un file il quale, dopo la firma digitale della DSGA ([OSCURATO:PERSONA]) e della Dirigente scolastica, veniva inviato alla banca la quale eseguiva i pagamenti. Qualche giorno dopo l'inserimento, a bonifico avvenuto, la DSGA aggiornava il database del programma gestionale di bilancio sovrascrivendo i dati di beneficiari fittizi in luogo di quelli proprio e della [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima era una consulente esterna, amica della [OSCURATO:PERSONA]. Risultò, inoltre, che la DSGA [OSCURATO:PERSONA] aveva condiviso con lei le sue credenziali di accesso all'utenza. Fu anche accertato che le somme bonificate alle due imputate - nel descritto modo "informale" -, nell'arco del periodo (2021-2022), non erano dovute, ad eccezione di due bonifici a [OSCURATO:PERSONA] (3.334,49 C) e di tre bonifici a [OSCURATO:PERSONA] (6.759,25 C), comunque sproporzionati rispetto ad eventuali ore di lavoro straordinarie. 3. Ciò premesso, si prendano le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo è infondato. In esso la ricorrente insiste sulla nullità che deriverebbe alla sentenza dalla mancata acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali al fascicolo del Pubblico Ministero, con conseguente compromissione dei diritti della 7 -difesa, ma anche della conoscenza del Giudice di primo grado, tale materiale essendo stato acquisito, su sollecitazione della ricorrente, soltanto nel giudizio di appello. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'omesso deposito, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione, prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., di atti dell'indagine preliminare nel possesso del Pubblico ministero, comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, difettando la previsione di un'autonoma sanzione d'invalidità, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., in conseguenza del mancato deposito degli atti indipendentemente dalla loro utilizzabilità o meno (cfr. Sez. 3, n. 44422 del 15/10/2003, Spagnoletto, Rv. 226346). Tale posizione è stata di recente ribadita in Sez. 2, n. 6205 del 20/01/2026, Boscarelli, Rv. 289444, la quale ha espresso il principio di diritto per cui, in tema di prove, sono affetti da inutilizzabilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, gli atti non trasmessi al giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., che, tuttavia, possono essere acquisiti ed utilizzati dal giudice del dibattimento ex art. 507 cod. proc. pen., essendo tale disposizione funzionale alla ricerca della verità, indipendentemente dalla decadenza delle parti dalla prova. Il principio è agevolmente estensibile anche alla rinnovazione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Tuttavia, nel caso di specie, il punto risiede nella mancata dimostrazione del carattere determinante delle prove: carattere affermato nel ricorso in modo assertivo, e nelle "conclusioni scritte" ritenuto, piuttosto ed addirittura, fondante la condanna dell'imputata. In effetti, la Corte d'appello ha espressamente elencato, a carico dell'imputata, plurimi elementi di prova: di natura indiziaria, ma pur sempre "gravi, precisi e concordanti". Siffatti elementi furono rappresentati da: la compilazione dei mandati e delle distinte e comunque dalla firma digitale dall'imputata quasi sempre apposta sugli stessi; la fiducia della Dirigente della Scuola (guadagnata nel corso tempo e di cui l'imputata si è approfittata per la commissione dei reati); l'evidente interesse personale, determinato dalla liquidazione di compensi di entità complessiva notevolmente superiore a quelli in passato legittimamente maturati ed erogati per il lavoro straordinario (di cui si è già riferito); l'artificioso frazionamento in plurimi bonifici di modesto importo effettuati lo stesso giorno e la successiva alterazione dei nomi dei beneficiari. RI Giudici di secondo grado hanno poi precisato che, oltre ad aver sentito, in sede di rinnovazione dibattimentale, la Dirigente dell'Istituto (accertando che esisteva una prassi sul riconoscimento ai dipendenti, con l'utilizzo di fondi scolastici, di compensi per lavoro straordinario reso in relazione a progetti e ai laboratori extracurriculari, ma che tale prassi, in passato, aveva condotto a riconoscere compensi nettamente inferiori), acquisirono i verbali delle sommarie informazioni testimoniali dei sei dipendenti dell'Istituto i quali confermarono come la DSGA [OSCURATO:PERSONA] spesso effettuasse orari di lavoro prolungato anche nel pomeriggio, sebbene nessuno avesse saputo dire che cosa facesse in quelle ore, e che la presenza della [OSCURATO:PERSONA] era, invece, molto sporadica. Di conseguenza, per un verso, alla luce della ricostruzione probatoria, non risulta dimostrato - né, invero, era dimostrabile - che, ove conosciuti per tempo, tali verbali avrebbero condotto ad un esito diverso o anche solo al compimento di scelte processuali differenti rispetto al rito abbreviato, prescelto dalla ricorrente, con l'effetto che non è stata esperita, in altri termini, la necessaria c.d. prova di resistenza (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Per altro verso, è difficilmente contestabile, sul piano logico, la conclusione cui è pervenuta la Corte d'appello, la quale ha ritenuto che la rinnovazione istruttoria confermò la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove e comunque certamente non la smentì. In tale quadro, premessa l'originaria inutilizzabilità e la successiva legittima acquisizione di quegli atti, avvenuta proprio su sollecitazione della difesa, deve rimarcarsi come nessun vizio gravi sule decisioni di merito, fermo restando che l'avvenuta acquisizione degli atti, fronte della loro indimostrabile incidenza sul tessuto probatorio e sulle conseguenti scelte defensionali, vale a privare di qualsivoglia concreto interesse la deduzione della nullità invocata, peraltro, come segnato, non ravvisabile nei termini difensivamente prospettati. 3.2. Il secondo motivo, sulla qualificazione giuridica del fatto, non era stato dedotto in appello. Anche a ritenerlo ammissibile, esso sarebbe manifestamente infondato. Va innanzitutto precisato che, secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione deve essere individuato nel rapporto tra possesso e artifizi e raggiri che, nel primo caso, sono finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res già nella sua disponibilità in ragione dell'ufficio o servizio ricoperto, mentre, nel secondo caso, hanno lo scopo di procurare al soggetto agente il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, di cui non ha la disponibilità (Sez. 6, n. 24096 del 13/03/2025, Tasselli, Rv. 288297): ipotesi - la 9seconda - che, alla luce delle note concrete del fatto, riportate in premessa, va senz'altro esclusa nel caso di specie, dovendosi ritenere che la ricorrente ab origine avesse la disponibilità delle somme di cui in concreto si appropriò. Ciò chiarito, questa Corte ha avuto altresì occasione di occuparsi di situazioni - analoghe a quella in oggetto - in cui il possesso/disponibilità del denaro, per effetto delle norme interne dell'ente pubblico, che prevedono "procedure complesse" e del concorso di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, faceva capo congiuntamente a più pubblici ufficiali. Ed ha pianamente riconosciuto la configurabilità del delitto di peculato anche nel caso in cui la disponibilità del denaro, oggetto di appropriazione in danno della Pubblica amministrazione, sia attribuita in maniera congiunta a due pubblici agenti, per ragione del loro ufficio o servizio, in quanto la previsione di una concorrente manifestazione di volontà da parte di entrambi, ai fini del compimento degli atti dispositivi, integra una forma di controllo reciproco, senza che ciò valga ad escludere la codetenzione e, quindi, il rapporto privilegiato e diretto di ciascuno con la res pubblica (Sez. 6, n. 21986 del 21/03/2023, P., Rv. 285638, richiamata dalla Corte d'appello, concernente un caso di appropriazione di fondi di un istituto d'istruzione da parte del dirigente amministrativo che ne aveva, secondo il regolamento di contabilità, la disponibilità condivisa con il dirigente scolastico, la cui firma congiunta nei mandati di pagamento era stata all'uopo falsificata). In tale occasione ha precisato, oltretutto, che «tutte le ipotesi di utilizzo di fondi pubblici contemplano la possibilità di controlli preventivi o successivi, senza che ciò escluda il riconoscimento della disponibilità del bene in capo al soggetto sottoposto all'altrui controllo. Ciò che rileva, invece, è il riconoscimento di un potere diretto con il bene di cui si dispone, posto che tale aspetto è quello che giustifica la maggiore offensività del reato di peculato, rispetto ad altre fattispecie, prima tra le quali la truffa aggravata». Ebbene, la ricorrente revoca in dubbio la pertinenza del citato precedente: 1) attraverso un'analisi della normativa di riferimento, dalla quale desume che il potere di gestione appartiene al Dirigente dell'Istituto e che al DSGA spettano essenzialmente compiti esecutivi; 2) argomentando dal mancato esercizio del controllo da parte della Dirigente; 3) sulla base del fatto che, nel caso oggetto del nostro precedente del 2023, il DSGA falsificò la firma del Dirigente dell'Istituto, mentre, nel nostro, operò in modo da ingannarla (dal che, la asserita configurabilità della truffa). //1 Ma a tali deduzioni è agevole replicare che: 1) la circostanza che alla Dirigente dell'Istituto spettasse il compito di gestione "politica" dell'Istituto (e cioè la scelta di come impegnare i fondi in attività di interesse scolastico) nulla toglie alla disponibilità delle somme in capo alla DSGA, inequivocabilmente desumibile dal 10potere di firma (elettronica) a lei conferito, proprio sulla base della normativa evocata dalla ricorrente (nessun dubbio sussistendo nemmeno sul rapporto funzionale tra qualifica e denaro); 2) del tutto irrilevante è il mancato controllo della dirigente dell'Istituto (tanto più che, al limite e come riconosciuto nell'impugnazione, il dovere di controllo contabile sarebbe spettato primariamente e prevalentemente alla DSGA, piuttosto che alla dirigente scolastica); 3) le differenze tra le due vicende fattuali afferiscono ad aspetti che esulano dalla configurabilità del tipo, posto che - si ribadisce - nel caso in esame vi fu l'affidamento del soggetto che concorreva nella disponibilità del denaro, il che enon interferisce con la struttura della fattispecie in funzione della configurabilità della condotta appropriativa, fermo restando che l'artificio si registrò ex post, attraverso la sovrascrittura successiva all'appropriazione e finalizzata, nelle intenzioni delle agenti, soltanto ad occultare quest'ultima. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L' "appropriazione" nel peculato è un elemento di fattispecie soggettivamente pregnante. Ciò non toglie che il reato sia e resti a dolo generico e si risolva, dunque, nella rappresentazione che si sta facendo un uso uti dominus della cosa pubblica. Tale consapevolezza, nel caso di specie, è ampiamente desumibile dalle note della vicenda concreta, e in particolare dal fatto che le somme apprese dalle imputate non erano loro dovute o erano loro dovute in misura nettamente inferiore. Il richiamo alla successiva sovrascrittura dei dati di beneficiari fittizi, pur riferendosi ad un post -factum, è stata tutt'altro che illogicamente ritenuta fortemente indiziante in relazione alla preordinazione del proposito criminoso, così da concorrere a pieno titolo alla dimostrazione dell'elemento soggettivo, senza che alcun vizio affligga, in definitiva, nemmeno sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata. Deve conclusivamente aggiungersi - sempre in replica alle eccezioni difensive - che non si sarebbe potuto dare rilievo, nel quadro della gestione di fondi pubblici, alla pretesa autoliquidazione di somme non formalmente riconosciute, principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 1865 del 29/09/2020, dep. 2021, Sammartano, Rv. 280343; Sez. 6, n. 33472 del 22/06/2011, Siciliano, Rv. 250904; Sez. 6, n. 5576 del 26/03/1998, Ferri, Rv. 210483): nemmeno sul piano del dolo, in considerazione della sproporzione per eccesso delle somme indebitamente incamerate. 4. Anche l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] è, quantomeno, infondata.11 i "Nella parte in cui si basa su motivi assimilabili a quelli propositi dall'altra ricorrente, valga peraltro quanto poc'anzi osservato in replica alle deduzioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. In particolare, infondato è il primo motivo. L'eventuale difetto della qualifica soggettiva in capo alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe circostanza irrilevante, dal momento che la ricorrente è stata chiamata a rispondere con la DSGA [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nel reato. Applicandosi, cioè, la disciplina dell'art. 110 cod. pen., in base ai principi generali, è sufficiente che la correa abbia apportato un contributo causale, vuoi anche, in ipotesi, meramente morale - ma nel caso di specie, i Giudici di merito hanno persuasivamente ritenuto che fosse anche materiale - e che si fosse rappresentata gli elementi del fatto tipico, ivi compresa la qualifica soggettiva pubblicistica di [OSCURATO:PERSONA]. E di ciò, nel caso di specie, non è certo possibile dubitare, a fronte di deduzioni inidonee a vulnerare quella conclusione. 4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, che pretende di configurare un'insussistente causa di esclusione della responsabilità dell'imputata, alla luce dell'omesso controllo da parte di chi vi sarebbe stato tenuto: quantomeno trascurando che, in virtù di quanto rilevato a proposito del motivo precedente, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] si atteggia in forma concorsuale e peraltro attiva. 4.3. Nemmeno la motivazione appare viziata quanto al mancato raggiungimento dello standard probatorio penalistico del "oltre ogni ragionevole dubbio", per la dedotta impossibilità di provare con certezza chi materialmente apportò le modifiche informatiche. Sebbene i Giudici suggeriscano che, disponendo la [OSCURATO:PERSONA] delle credenziali per la firma elettronica dell'amica [OSCURATO:PERSONA], proprio la prima potrebbe aver materialmente realizzato la condotta, è il caso di ribadire, ancora una volta, che l'ascrizione di responsabilità è stata da subito ipotizzata a titolo di concorso per entrambe le imputate. In tale prospettiva, indizi logici - molto stringenti - della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti il fatto che costei risultasse la principale beneficiaria dei bonifici e, nel contempo, la lavoratrice per cui la retribuzione era meno giustificata, alla luce del lavoro extra-curriculare concretamente svolto. Il motivo è, dunque, infondato. 4.4. Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso. A prescindere da quanto appena osservato sulla tenuta logica della dimostrazione della responsabilità dell'imputata, se è vero che il movente è cosa diversa dal dolo, ciò nondimeno, il primo è innegabilmente idoneo a rafforzare sul piano giustificativo l'ascrizione di responsabilità e, in particolare, l'accertamento 12dell'elemento soggettivo che, peraltro - stanti la configurazione della fattispecie di peculato e le note fattuali della vicenda -, di per sé, non richiedeva, nel caso di specie, alcuna sofisticata argomentazione. 4.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, oltre che generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Infatti, la sentenza ha sì affermato che la dirigente scolastica aveva riconosciuto l'esistenza di prassi informali, ma, nel contempo, a fronte di deduzioni analoghe a quelle qui svolte, ha anche ampiamente segnalato che tale prassi in nessun caso avrebbe potuto condurre alla liquidazione - peraltro con le modalità riferite - di compensi tanto sproporzionati per eccesso. 5. Per le ragioni esposte, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricors P.Q.M