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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 03512/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZA/dato avviso alle_erti1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Piacenza ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare, quale giudice dell'esecuzione, dell'applicazione della pena sostitutiva dallo stesso richiesta; ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto per contestare una decisione non impugnabile, trattandosi di provvedimento che, senza avere affrontato il merito delle questioni prospettate, si è limitato a riscontrare la propria incompetenza; richiamati sul punto i principi ormai consolidati, secondo i quali il sistema processuale non consente, per la regola di tassatività dei mezzi di gravame, l'immediata ricorribilità alla Corte di cassazione delle pronunce che decidono sulla competenza del giudice adito e, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione soltanto se investitane mediante proposizione di conflitto (da ultimo Sez 1., n. 3177 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803); ritenuto che tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero da colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZA/dato avviso alle_erti1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Piacenza ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare, quale giudice dell'esecuzione, dell'applicazione della pena sostitutiva dallo stesso richiesta; ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto per contestare una decisione non impugnabile, trattandosi di provvedimento che, senza avere affrontato il merito delle questioni prospettate, si è limitato a riscontrare la propria incompetenza; richiamati sul punto i principi ormai consolidati, secondo i quali il sistema processuale non consente, per la regola di tassatività dei mezzi di gravame, l'immediata ricorribilità alla Corte di cassazione delle pronunce che decidono sulla competenza del giudice adito e, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione soltanto se investitane mediante proposizione di conflitto (da ultimo Sez 1., n. 3177 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803); ritenuto che tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero da colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03512/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris