CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 18181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Caltanissetta ha confermatoquella con la quale il Tribunale di Enna, in data 11 novembre 2024, aveva condannatoDomenico [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di cui agli artt.80 e 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere, quale soggetto sottoposto alla misuradella sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e condannato per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen., omesso di comunicare la variazione del suo patrimonio di 14.000,00 euro,conseguente alla vendita, in data 10 gennaio 2015, di un autocarro e, la comunicazioneriepilogativa di tutte le variazioni inerenti all’anno 2015, tra cui quella di 5.000,00 euro per lavendita, in data 13 ottobre 2015, di un’autovettura, concorrente al superamento della sogliadi 10.329,14 euro.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base diquattro motivi.2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del2011.Secondo la tesi del ricorrente, correttamente la Corte di appello ha riconosciuto che lavariazione patrimoniale di 14.000,00 euro avrebbe dovuto essere comunicata entro trentagiorni (dunque entro il 9 febbraio 2015) e che tale omissione integra un autonomo reato,consumato il 10 febbraio 2015. Sarebbe, invece, errata l’affermazione secondo cui l’ulteriorevariazione di 5.000,00 euro, derivante dalla successiva vendita dell’auto, deve esserecumulata con l’importo dell’omissione precedente per configurare un secondo reato,consumatosi il 31 gennaio 2016.Con riferimento a tale condotta – non integrante reato autonomo perché la variazione èsottosoglia – l’imputato avrebbe dovuto essere assolto, poiché la soglia di punibilità ai finidella comunicazione prevista entro la data del 31 gennaio di ciascun anno di cui all’art. 80,ultima parte, concernente complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro10.329,14,non potrebbe essere raggiunta attraverso la sommatoria dell’importo di 14.000,00euro, già costituente reato per la mancata comunicazione nei trenta giorni.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 5 cod. pen. e il correlato viziodi motivazione in relazione alla ribadita sussistenza dell’elemento psicologico.La sentenza avrebbe trascurato che il decreto applicativo comunicato al sottoposto allamisura di prevenzione non conteneva l’avviso degli obblighi di cui all’art. 80 d.lgs. n. 159 del2011 e sulla completezza di tale provvedimento, quanto agli obblighi derivanti dalla misurastessa, egli aveva fatto affidamento in buona fede, così versando in una situazione diignoranza scusabile. 2.3. Con il terzo motivo si avversa la motivazione, che si denuncia come illogica econtraddittoria, sul ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione, incentrata sulla sola negativa personalità dell’imputato, non si sarebbeconfrontata con elementi positivamente valutabili, quali la collocazione temporale dellacondotta ritenuta penalmente rilevante all’inizio della misura di prevenzione e, dunque, in unmomento in cui il condannato poteva avere difficoltà a interpretare gli obblighi derivanti dallanuova situazione giuridica, che le variazioni patrimoniali riguardavano vendite e non acquistied erano tutte avvenute per atto pubblico, infine la modestia dell’entità della variazioneomessa.2.4. L’ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 99 cod. pen.Il ricorrente lamenta l’erroneità della ribadita applicazione della recidiva, poiché –essendo egli stato condannato per reati contro il patrimonio e poiché quello per cui ècondanna è un reato contro l’ordine pubblico – non sussisterebbe la pur ritenuta naturaspecifica della recidiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – che denuncia censure in parte inammissibili e in parte infondate –dev’essere complessivamente rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.1. Il primo motivo è privo di pregio e, comunque, vi è difetto d’interesse alla suadeduzione da parte del ricorrente.1.1. In fatto, è incontestato che nell’anno solare 2015 l’imputato ha avuto i seguentiincrementi patrimoniali:- 14.000,00 euro per la vendita, in data 10 gennaio 2015, di un autocarro;- 5.000,00 euro per la vendita, il 13 ottobre 2015, di un’autovettura.L’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 testualmente recita: «Chiunque, essendovitenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimonialiindicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro10.329 a euro 20.658»L’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011, a sua volta, stabilisce: «Salvo quanto previstodall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, conprovvedimento definitivo, a una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per diecianni ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi divalore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cuial periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'annoprecedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro10.329,14».Venendo al caso che ci occupa, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 76,comma 7 e 80 d. lgs. 159 del 2011, il ricorrente doveva certamente comunicare la variazionepatrimoniale dei 14 mila euro (siccome superava la soglia di 10.329,14 euro) nei trenta giornidalla vendita e, dunque, entro il 9 febbraio 2015. Non avendolo fatto, ha commesso il reatocontestatogli nella prima parte dell’imputazione.Doveva altresì comunicare, entro il 31 gennaio 2016, le variazioni intervenute nell’annosolare precedente e, dunque, sia quella sopra soglia di 14.000,00 euro, sia quella di5.000,00 euro, sotto soglia. La tesi della difesa – secondo cui l’omessa comunicazione della variazione patrimonialedi 14.000,00 euro nel termine dei trenta giorni dalla vendita del bene avrebbe esaurito ilrilievo penale della condotta omissiva, sicché l’ulteriore variazione patrimoniale sotto sogliadi 5.000,00 euro avrebbe dovuto essere comunicata entro il 31 gennaio 2026 solo se,cumulata con altre eventualmente esistenti e del pari sottosoglia, avesse superato la sogliasuindicata – non può essere condivisa.1.2. Non è superfluo ricordare, preliminarmente, che la disposizione normativala cui interpretazione è controversa è stata oggetto di interventi legislativi e, segnatamente,l'obbligo di comunicazione – incombente per i destinatari ivi espressamente indicati – alnucleo di polizia tributaria che ha posto in essere le verifiche patrimoniali di cui all'art. 2-bisdella legge n. 575 del 1965 entro giorni trenta dal fatto e, entro il 31 gennaio dell'annosuccessivo, delle variazioni patrimoniali di una certa consistenza, per la durata di anni dieci(a far data dal decreto applicativo della misura ovvero dalla sentenza definitiva di condanna),era originariamente previsto dall’art. 30 della legge n.646 del 1982. Il successivo art. 31 dellamedesima legge incriminava l'omessa comunicazione e prevedeva la confisca dei beni aqualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.Le prime modifiche sono state apportate dall’art. 11 della legge 19 marzo del 1990 n.55, nel testo che s’indica di seguito:art. 30. Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura diprevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenerealle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci annied entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tuttele variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valorenon inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti acomunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi divalore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento deibisogni quotidiani (…).La disposizione è stata oggetto di ulteriore rielaborazione tramite l'art. 7, comma 1, lett.b), della legge 13 agosto 2010 n. 136, nella formulazione che segue: art. 30. Le personecondannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1,del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzioneai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, edentro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte levariazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore noninferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodoprecedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente,quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.Il successivo intervento, adottato con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 159 del 6settembre 2011, con l’introduzione dell’art. 80, ha determinato uno «scorporo» dellaoriginaria fattispecie, la quale, per ciò che concerne i soggetti sottoposti a misura diprevenzione, è stata trasfusa nel decreto legislativo (artt. 80 e 76, comma 7), restandoinvece intatta negli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982 relativamente ai soggetticondannati con sentenza definitiva. 1.3. Si è in più occasioni evidenziata la natura di reato omissivo istantaneodella violazione in esame (Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264164.V. anche Sez. 5, n. 3079 del 17/01/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 231417; Sez. 1, n. 2440 del20/12/2007, dep. 2008, Nocera, Rv. 239209).L’obbligo sorge con riferimento a qualsiasi modifica dell'assetto patrimoniale noninferiore alla soglia individuata dalla legge e non limitata a quelle che comportano uneffettivo incremento, assumendo rilievo anche quelle in apparenza ininfluenti sull'entità delpatrimonio, in quanto costituite da elementi contrapposti che entrano in compensazione eanche quelle passive, che comunque incidono sulla consistenza dei beni posseduti e, quindi,sulla composizione del patrimonio e valgono a segnalare perdite fittizie o illeciti trasferimentidi componenti attivi, sicché, oltre ai finanziamenti sotto qualsiasi forma, privati o pubblici ed iconti correnti, anche il mutuo, l'affidamento bancario e il mutuo ipotecario restano soggettiall'obbligo di comunicazione (così, Sez. 6, n. 31817 del 22/04/2009, Elefante, Rv. 244404.Conf. Sez. 5, n. 40338 del 21/09/2011, Raso, Rv. 251724).Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, da parte del soggettosottoposto a misura di prevenzione – si è chiarito – è configurabile anche nel caso in cuil'omissione abbia ad oggetto un accrescimento patrimoniale derivante da un atto soggetto aregime di pubblicità legale, in quanto tale formalità non assicura all'autorità competente laconoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'obbligato (Sez. 1, n. 44586 del19/10/2021, Bruzzise, Rv. 282227; conformi Sez. 1, n. 12433 del 19/03/2009, Cannamela,Rv. 243486; Sez. 1, n. 10432 del 24/02/2010, Iaconis, Rv. 246398), atteso che laconoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento delle formalitàconnesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenzadei mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato, assicurata invece dalla segnalazioneeseguita ai sensi dell'art. 30 della citata legge (Sez. 5, n. 15220 del 18/02/2003, Gallico, Rv.224379). Ancora più in particolare, nello specifico caso in cui la variazione patrimoniale siaconseguenza di un acquisto per successione ereditaria, le Sezioni Unite di questa Cortehanno ritenuto che l’obbligo di comunicazione sussista comunque, fermo l’onere del giudicedi verificare, dandone adeguata motivazione, l’idoneità della condotta a porre in pericolo ilbene giuridico protetto, alla stregua del canone di offensività (Sez. U, n. 18474 del28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano, Rv. 287944), offensività che va apprezzata rispetto albene giuridico posto in pericolo, tenuto conto che l’obbligo di comunicazione imposto tende,da un lato, «a garantire che il nucleo di polizia tributaria venga effettivamente esollecitamente a conoscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti diaccertata pericolosità sociale (e non semplicemente che la possa conoscere, effettuandoindagini di propria iniziativa); dall’altro, a rendere obbligatoria per l’amministrazione unaverifica altrimenti solo eventuale» (Corte cost., n. 81 del 2014).Di recente si è ulteriormente specificato che la comunicazione è obbligatoria anche neiperiodi in cui la misura è sospesa per sopravvenuta carcerazione o per qualunque altromotivo, poiché la norma individua come soggetti attivi del reato le persone "già" sottoposte amisura di prevenzione, non richiedendo anche l'attualità della sottoposizione (Sez. 1, n.45781 del 04/12/2024, Sardi, Rv. 287334 – 01).1.4. Nelle decisioni di questa Corte e del giudice delle leggi succedutesi nelcorso del tempo si è condivisibilmente chiarito che la ratio della disposizione è quella dipermettere l'esercizio di un controllo patrimoniale più analitico e penetrante nei confronti dipersone ritenute particolarmente pericolose (in rapporto all'evento giudiziario fondantel'obbligo), onde accertare per tempo se le variazioni dipendano o meno dall'eventualesvolgimento di attività illecite (Sez. U, Vitagliano, Rv. 287944, cit.; Sez. 5, n. 13077 del03/12/2015, dep. 2016, Artale, Rv. 266381). Dalla decisione giurisdizionale fondativa dellostatus deriverebbe – come chiarito da Sez. U Vitagliano, cit. – il fondamento razionaledell'obbligo comunicativo penalmente sanzionato, posto che il reato commesso (ol'accertamento della pericolosità in sede di procedura di prevenzione) concretizza unacondizione di "latente pericolosità" che impone un periodo di osservazione ed una"particolare attenzione" verso le iniziative a contenuto patrimoniale del soggetto.La comunicazione rende, in tale chiave, possibile un tempestivo controllo circa laderivazione degli incrementi o circa la causale dei decrementi, a tutela del bene giuridicoprotetto, individuato nell'ordine pubblico (Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Stangolini, Rv.275080 – 01). Ciò che era stato nitidamente esplicitato da Corte cost., ord. n. 675 del 1988che ha legittimato l’estensione ai "pericolosi generici" di alcune disposizioni preventive di tipoinibitorio e repressivo originariamente dettate nel settore della prevenzione antimafia, lì dovesi è affermato che ciò «non appare irragionevole, essendovi la medesima ratio di impedirel'eventuale ingresso nel mercato di denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o ditraffici illeciti».Dunque, conclusivamente, può affermarsi che il monitoraggio delle attività a contenutopatrimoniale della persona già condannata per particolari reati esprime una finalitàpreventiva, tesa ad assicurare il tempestivo controllo delle fonti da cui proviene il movimentofinanziario e delle modalità della sua realizzazione.Ciò che riverbera i propri effetti sotto l’ulteriore profilo dei provvedimenti ablatori, poichéin caso di omessa comunicazione della variazione, se penalmente rilevante, il legislatore haprevisto una forma di confisca sanzionatoria, nel cui ambito non rileva l’eventualedimostrazione di liceità dell'incremento patrimoniale: alla condanna segue, infatti, la confiscadei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titoloalienati.1.5. È in questo quadro ermeneutico che dev’essere risolta la questioneprospettata dalla difesa.Com’è reso evidente dalle considerazioni sin qui svolte, l'art. 80 d.lgs. 159 del 2011 (incui è stato trasfuso l’art. 30 della legge n. 646 del 1982) prevede due distinti obblighi dicomunicazione: il primo è relativo alle variazioni che concernono elementi di valore noninferiore a € 10.329,14, le quali devono essere comunicate entro trenta giorni dal fatto; ilsecondo è relativo alle variazioni intervenute nell'anno precedente che concernono«complessivamente» elementi non inferiori alla suddetta soglia di € 10.329,14.I due obblighi hanno perciò sia un diverso oggetto, sia un diverso termine diadempimento. Quanto all'oggetto, il secondo obbligo è relativo, più specificamente, allevariazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente che, pur non raggiungendo la sogliasopra indicata, la raggiungano complessivamente nell'anno solare (si veda, sull’art. 30 leggen. 646 del 1982, Sez. 6, n. 35670 del 12/05/2005, Pirrello, non massimata).Il principio è stato ripreso, nella specifica materia dell’art. 80 d. lgs n. 159 del 2011, daSez. 2, n. 19647 del 29/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286253 – 01, secondo cui«L'obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali "soprasoglia" e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazionipatrimoniali verificatesi nel corso dell'anno precedente che, pur se singolarmente inferiorialla soglia, nel complesso la superino, sanciti dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646,costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati, sicché, nel caso in cuiall'omissione della prima comunicazione si aggiunga, nello stesso anno solare, per effetto diun ulteriore incremento patrimoniale "sotto soglia", la mancata comunicazione dellavariazione complessiva annuale entro il termine del 31 gennaio successivo, l'autorecommette non uno, ma due reati». In motivazione si è condivisibilmente chiarito che, avutoriguardo alla lettera e alla ratio del precetto, si deve reputare che, come è statocorrettamente ritenuto dai giudici di merito, colui che ometta di comunicare, entro trentagiorni dal fatto, una variazione sopra soglia e, poi, essendo intervenuta, nello stesso annosolare, anche una variazione sotto soglia, ometta di comunicarla entro il 31 gennaiodel l 'anno successivo, nonostante essa, ins ieme con quel la sopra sogl ia(«complessivamente»), superi evidentemente la soglia stessa, viola entrambi gli obblighisopra indicati – e, dunque, viola anche il secondo obbligo – e commette, perciò, non uno madue reati, eventualmente unificati, come è stato ritenuto nella specie, dal vincolo dellacontinuazione» (si veda altresì Sez. 6, in Sez. 1 n. 3422 del 03/12/2024, Strangio, n.m.).1.6. Tirando le fila del discorso, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente,gli obblighi di comunicazione previsto dal comma 1 dell'art. 80, d.lgs. n. 159 del 2011, nonriguardano solo le singole variazioni patrimoniali superiori all'importo di euro 10.329,14 (in talcaso la comunicazione deve intervenire «entro trenta giorni dal fatto»), ma anche l'insiemedelle variazioni intervenute nell'anno, quando concernono complessivamente elementi divalore non inferiore ad euro 10.329,14 (in tal caso la comunicazione deve intervenire entro il31 gennaio dell'anno successivo). In questa seconda ipotesi, dunque, possono venire inrilievo anche movimenti di modesto importo derivanti dai consumi giornalieri che, tuttiinsieme o sommati ad altri, intervenuti nell'anno, possono determinare una variazionecomplessiva non inferiore ad euro 10.329,14.Si tratta, dunque, di due reati istantanei e di pericolo, distinti e autonomi posti a tuteladel bene giuridico dell’ordine pubblico, garantendo un controllo costante delle modifiche delpatrimonio dei soggetti cui la disposizione si rivolge. Il duplice obbligo è, infatti, posto apresidio non solo della necessità di un monitoraggio continuo del patrimonio di costoro el’offensività in concreto della violazione del secondo degli obblighi è ravvisabile nellanecessità di impedire l’elusione del controllo con acquisti frazionati e suddivisi per tempo eper valore.La comunicazione annuale del 31 gennaio assolve, dunque, a una funzione di chiusuradel sistema ed è finalizzata a far emergere sia le variazioni rilevanti già avvenute (e nondichiarate), sia l'accumulo di variazioni minori che divengono significative solo su baseannua.1.7. Ciò premesso in diritto, nel caso in esame è tuttavia dirimente, comeanticipato, la constatazione che la censura del ricorrente non è sostenuta da interesse aimpugnare, poiché i Giudici di merito non hanno applicato alcun aumento in continuazioneper la seconda delle due violazioni, pur ritenuta sussistente.Per un verso, infatti, il Tribunale ha indicato la pena nel minimo edittale di due anni direclusione e l’ha aumentata esclusivamente per effetto della recidiva ritenuta sussistente;per altro verso il Giudice di appello si è limitato a rilevare l’inesatta qualificazione dellarecidiva specif ica, confermando tuttavia la sussistenza di quella reiterata einfraquinquennale, ininfluente sotto il profilo dell’aumento di 2/3 correttamente effettuato. Dunque, la pena parametrata nel minimo edittale, non sarebbe in alcun modo riducibilenei riguardi del ricorrente, ciò che come detto lo priva l’interesse all’impugnazione delrelativo motivo.2. Quanto all'elemento psicologico del reato, esso è integrato dal dolo generico, sicchénon è necessario che l'autore abbia agito con lo specifico scopo di occultare alla poliziaeconomico-finanziaria le informazioni cui si riferisce l'obbligo normativamente imposto (Sez.5, n. 38098 del 29/05/2015, Clemente, Rv. 264998-01; Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012,Picone, Rv. 253199-01). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d'appello, nel farecorrettamente riferimento a tali tre criteri oggettivo, soggettivo e misto, ha applicato gli stessisenza incorrere né in violazioni di essi né in contraddizioni o illogicità. In particolare, hacongruamente argomentato: a) quanto al criterio oggettivo, come il testo dell'art. 80 d.lgs. n.159 del 2011 non fosse né oscuro né contraddittorio né oggetto di «caos interpretativo» ecome il contenuto precettivo dello stesso articolo, oltre a essere, perciò, sufficientementechiaro, non si poteva neppure ritenere assolutamente estraneo ai valori correnti nellasocietà; b) quanto al criterio soggettivo, che è basato sulle caratteristiche personalidell'agente che possano influire sulla conoscenza del precetto, quali l'elevato deficit culturale(alla luce, ad esempio, della condizione di straniero che provenga da aree culturali moltodistanti dalla nostra e da poco in Italia o dell'incolpevole carenza di socializzazione, come èstato affermato, quanto a quest'ultima ipotesi, da Sez. 3, n. 2149 del 09/05/1996, Falsini, Rv.205513- 01), come siffatte situazioni fossero del tutto estranee alle condizioni culturali esociali dell'imputato; c) quanto al criterio misto, che ha riguardo ai casi in cui operino, in variamisura e con diverso spessore, criteri sia oggettivi sia soggettivi, in combinazione tra loro,come lo stesso criterio misto, per le ragioni indicate, non fosse neppure esso applicabile, ecome, comunque, la giurisprudenza avesse evidenziato come l'esimente della buona fedepossa trovare applicazione solo nel caso in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile peradeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dallavolontà del reo, al quale non possa essere mosso alcun rimprovero, neppure di sempliceleggerezza, con la conseguenza che non può essere considerato sufficiente a integrare gliestremi della scriminante il comportamento passivo dell'agente - come era stato nel caso dispecie - essendo invece necessario che questi si attenga, con l'ordinaria diligenza,all'obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi (Sez. 5, n. 41476 del25/09/2003, Izzo, Rv. 227042-01. In senso analogo: Sez. 1, n. 25912 del 18/12/2003, dep.2004, Garzanti, Rv. 228235-01).Tale motivazione della Corte d'appello è conforme ai principi che sono stati elaboratidalla giurisprudenza in tema di ignoranza inevitabile della legge penale e congruamenteargomentata con riguardo alla loro applicazione al caso di specie e le doglianze delricorrente confondono il piano delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione, che sonocontenute nel provvedimento applicativo, e quello del dovere di rispettare gli obblighiderivanti dalla legge e, segnatamente, dall’art. 80 citato.3. Sono, infine, infondati, il terzo motivo e il quarto motivo.Quanto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, com’ènoto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile insede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dellaconcessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è, poi,necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsia prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritieneprevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un soloelemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità diesecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).Nel caso di specie, la Corte d'appello ha confermato il diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche ritenendo decisiva e prevalente, a tale fine, la negativapersonalità dell’imputato, elemento che si salda con la motivazione resa, appena dopo, inpunto di ribadita sussistenza della recidiva.A tale ultimo proposito, è appena il caso di osservare come la censura del ricorrentetravisa la motivazione del Giudice di appello che, proprio per le ragioni espresse nel ricorsoper cassazione, ha corretto la contestazione della recidiva, escludendo quella specifica, maha – al tempo stesso – correttamente chiarito che l’aggravante permane sotto il profilo dellarecidiva reiterata infraquinquennale e che è, conseguentemente, corretto l’aumento di penanella misura di due terzi.Invero, ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., l’aumento di pena per il soggettogià riconosciuto recidivo è di 2/3, purché ricorra una delle ipotesi di cui al secondo commadella stessa disposizione di legge, sia la commissione di reato della stessa indole, sia nelcaso di commissione del reato nel quinquennio, ipotesi quest’ultima che viene qui in rilievo.4. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]