CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 25190/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova ed ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 4 comma 2 e 3 L. 18 aprile 1975 n. 110 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha ridotto la pena ad anni uno e mesi due di reclusione per delitto di lesioni personali aggravate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen in relazione all'utilizzabilità della denunc:ia-querela della persona offesa e dei verbali di sit rese dal testimone acquisiti agli atti per irreperibilità - è aspecifico in quanto privo di confronto con la sentenza impugnata, che ha espressamente fondato il giudizio di conferma del vaglio di penale responsabilità su altre risultanze dell'istruttoria dibattimentale; Rilevato, peraltro, che il medesimo motivo di ricorso è inammissibile anche perché generico circa le ragioni per cui l'impossibilità di ripetizione fosse prevedibile ekassoluta; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricoTente lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fada propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cessazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di &in) tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre