CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14546/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.1881/2024 depositata il 20/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito più brevemente anche soloDOMUS) impugnava l’avviso di accertamento IMU relativo all’annualità2015 con cui Roma capitale contestava il versamento solo parzialedell’imposta in relazione alle unità immobiliari ivi indicate.2. In particolare, la contribuente contestava che l’avviso fosse affettoda un vizio insanabile di notifica e che, inoltre, esso fosse comunqueillegittimo per violazione dell’art.2 del d.l. n. 102/2013, trattandosi di c.d.Numero registro generale 12986/2024Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 14546/2026Data pubblicazione 16/05/2026beni merce, esenti dal pagamento del tributo.3. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver respintol’eccezione concernente il vizio di notifica, accoglieva il ricorso.4. Avverso siffatta pronuncia insorgeva [OSCURATO:PERSONA], assumendol’erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva riconosciuto allacontribuente il beneficio relativo ai c.d. beni merce, rilevando sia il difettodel requisito soggettivo in capo alla contribuente che non era il costruttoredegli immobili in questione sia l’omesso adempimento dell’obbligodichiarativo relativamente all’annualità 2015 in contestazione.5. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, rigettaval’appello, sostenendo che il conferimento degli immobili in questione daparte del costruttore nel capitale sociale della contribuente fosse daqualificare come conferimento di azienda, con la conseguenza che laDomus Italia [OSCURATO:SOCIETA] avesse titolo di avvalersi, in relazione all’annualità 2015,della dichiarazione di esenzione IMU per l’anno 2013 già presentata dalconferente, ritenendo che non sussistesse l’obbligo di una nuovadichiarazione in assenza di variazione della situazione di tali beni merce.6. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di appello in cassazioneaffidandosi a tre motivi.7. La contribuente replica con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’artt 2 e 5 bis del d.l. n. 102 del 2013, nonche’ degli artt.12 e 14 preleggi in relazione all’articolo 360, comma, n. 3 c.p.c.,assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per aver ritenuto,nonostante fosse pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai presentato unadichiarazione prevista dal comma 5 bis del citato art. 2, D.L. n. 102 del2013 per l’anno di riferimento, che la dichiarazione presentata perannualità trascorse dal precedente proprietario costruttore potesse valereanche per gli anni successivi ove non fossero intervenuti cambiamentiNumero registro generale 12986/2024Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 14546/2026Data pubblicazione 16/05/2026rispetto alla dichiarazione presentata.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt 2 e 5 bis del d.l. n. 102 del 2013, nonche’ dell'art.1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 (rilevante ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.), sostenendo che il giudice di 2° grado abbiarigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo erroneamente che ladichiarazione prevista obbligatoriamente dall’articolo 2 del decretolegislativo n. 102/2013, comma 5 bis, anziché costituire uno deipresupposti necessari per poter beneficiare dell’esenzione prevista perciascun anno, potesse essere omessa facendo riferimento a pregressedichiarazioni presentate per gli anni precedenti.3. Con il terzo motivo, infine, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione efalsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., assumendo l’erroneitàdell’impugnata sentenza laddove i giudici di appello hanno ritenuto che nelcaso di specie “la [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe pertanto subentrata nella posizionedel [OSCURATO:PERSONA] in qualità di soggetto passivo del tributo con qualifica diimpresa costruttrice”, atteso che gli immobili oggetto di causa sarebberopervenuti alla società odierna resistente con una “operazione diconferimento di una pluralità di immobili da equiparare al conferimentod’azienda, ipotesi in cui la società conferitaria subentra nei diritti e onerioltrechè in tutte le posizioni, anche fiscali, della società conferente”.3.1. Il secondo motivo, che ragioni logico-giuridiche impongono ditrattare preliminarmente attenendo al presupposto dichiarativodell’esenzione in questione, è fondato con conseguente assorbimento deirestanti.3.2. In punto di fatto, occorre premettere che è pacifico in causa che nonè stata presentata alcuna dichiarazione di esenzione IMU per l’annualità2015 per i cosiddetti beni-merce di cui all’art.2 comma 5 bis del D.Lgs.102/2013, in relazione agli immobili oggetto dell’avviso di accertamentoNumero registro generale 12986/2024Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 14546/2026Data pubblicazione 16/05/2026impugnato nel presente giudizio.3.3. La questione di diritto che viene posta alla Corte consiste, quindi,nell’accertare se agli effetti dell’esenzione per i beni-merce prevista datale disposizione sia necessaria una specifica dichiarazione per ciascunaannualità di imposta oppure se tali effetti possano derivare, in caso diinvarianza della situazione dei beni-merce nell’annualità in contestazione,da pregresse dichiarazioni presentate per annualità pregresse.3.4. In relazione a tale questione questa Corte ha affermato (vedi Cass.n.8357/2025) che la legge 27 dicembre 2019 n. 160, all'art. 1, comma751, prevede, fino al 2021, per i cd. "beni merce", che non siano locati,l'applicazione dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo aiComuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla finoall'azzeramento, ed a decorrere dal 1 gennaio 2022, la norma, per imedesimi fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice allavendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati,prevede invece l'esenzione dall'IMU.3.5. La norma appena citata non specifica se la dichiarazione IMU debbacomunque essere presentata "a pena di decadenza" dal beneficio, comeinvece previsto dall' articolo 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 ("Ai finidell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivopresenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per lapresentazione delle dichiarazioni di variazione relative all' impostamunicipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modelloministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni,con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativicatastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto delMinistero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modellole modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presentecomma").3.6. Questa Corte ha tuttavia chiarito, con l'ordinanza n. 5191/2022,Numero registro generale 12986/2024Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 14546/2026Data pubblicazione 16/05/2026sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che il summenzionato art.1, comma 769 della L. n. 160 del 2019 non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102 del 2013, al che consegue che l'esonero dall'IMU per ifabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione.3.7. È stato posto in rilievo che la disposizione normativa soprarichiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazioneè condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligoprevisto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dallacircostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportanol'esenzione dall'imposta.3.8. Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base alquale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di strettainterpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica oestensiva (cfr. Cass. nn. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015,12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 inmotiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina ilriconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione,impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento ealtresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale enteche rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall'originedell'edificazione dei fabbricati.3.9. Le condizioni per l'esonero IMU, rappresentate, per un verso, dalladestinazione alla vendita delle unità in questione, e, per altro verso, dallostato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto dispecifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente aciascuna annualità per le quali si chiede l'applicazione dell'esenzione indiscussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo aperiodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'Ente impositorecirca la loro permanenza.3.10. Orbene, sulla scorta di quanto sin qui esposto, risulta, quindi,Numero registro generale 12986/2024Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 14546/2026Data pubblicazione 16/05/2026evidente che il giudice di appello non abbia fatto buon governo dei principiappena illustrati nel riconoscere alla contribuente l’esenzione IMU per ibeni-merce per l’annualità 2015, nonostante la pacifica mancanza diapposita dichiarazione di esenzione ai fini IMU per tale specifica annualitàin relazione agli immobili oggetto dell’accertamento impugnato.3.11. Ciò perchè, l’originaria dichiarazione, presentata in relazioneall’annualità 2013, in riferimento ai medesimi immobili, da parte dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], ossia del precedente proprietariocostruttore, non è idonea a produrre effetti ultrattivi per le annualitàsuccessive, a prescindere da ogni considerazione sulla correttezzagiuridica della riconosciuta imputabilità soggettiva alla contribuenteDOMUS di siffatta dichiarazione da parte della sentenza impugnata.3.12. In definitiva, il secondo motivo va accolto, con conseguenteassorbimento dei restanti e, pertanto, la sentenza impugnata va cassatain relazione al motivo accolto.4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va,quindi, decisa nel merito con rigetto del ricorso originario, in difetto dispecifica dichiarazione di esenzione per l’annualità 2015.5. Le spese dei gradi di merito e di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso.Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese di entrambi i gradi di merito e del presente giudiziodi legittimità che così liquida: quanto al primo grado in Euro 11.300,00per compenso, oltre accessori se dovuti; per il secondo, in Euro 13.400,00per compenso, oltre accessori se dovuti, per il giudizio di legittimità inEuro 8.400,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali, accessori come per legge.Numero registro generale 12986/2024Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 14546/2026Data pubblicazione 16/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 12/02/2026Il PresidenteMILENA BALSAMO