CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 1976 / 201 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale a margine del ricorso , da gli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma in [OSCURATO:PERSONA] II n. 154; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11976/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – sede di Milanon. 4922 / 1 5 , depositat a il 16 / 1 1 /201 5 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 24 febbraio 2023; Rilevato che: In data 17/7/2012 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Milano, notificòad [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento IRPEF e addizionalin. T9B05PF03340 relativo all’anno d’imposta 2007, con cui era stato accertato un maggior red d ito imponibile pari ad euro 65.681,93, e l’avviso di accertamento IRPEF e addizionali n. T9B01PF03339, relativo all’anno d’imposta 2008, con cui era stato accertato unmaggior reddito imponibile pari ad euro 63.681,93. Gli avvisi di accertamento erano stati emessi a seguito dei controlli effettuati con il metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, per il recupero di una maggiore imposta pari ad euro 25.181 per il 2007 e ad euro 32.602,80 per il 2008. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il ricorrente” o “il contribuente” ) impugnò i due avvisi di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse i ricorsi. Sugli appelli, successivamente riuniti, dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Lombardia riformò le sentenze di primo grado e rigettò gli originari ricorsi delcontribuente. Avverso la sentenza di appello, il Monfreda ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione. Considerato che: 1. Con il primo motivo , rubricato “ Violazione deg li artt. 6 e 17 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente). Travisamento dei r.g. n. 11976/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fatti. Inversione dell’onere della prova”, il contribuent e deduce che la C.T.R. avrebbe degradato le prove offerte dal contribuente a meri indizi, violando di conseguenza l’art. 2697 c.c. e facendo malgoverno della regoladi riparto dell’onere della prova. Il contribuente si lamenta che la C.T.R. avrebbe preteso che egli dimostrasse le sue ragioni producendo documenti di cui, in realtà, l’amministrazione avevagià la disponibilità . La C.T.R., inoltre, avrebbe omesso di avvalersi dei poteri istruttori di cui l’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 dota il giudice tributario, incorrendo pertanto in violazione di legge. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Abuso di diritto. Erronea applicazione di legge. Violazione del diritto di difesa”, il contribuente si duole, in sostanza, che la C.T.R. si sarebbe appiattita sulle posizioni dell’Ufficio, senza valorizzare gli elementi che egli aveva portato a sostegno delle sue deduzioni. Contesta inoltre la valenza inferenziale degli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno degli avvisi di accertamento. 2.1. I primi due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. Essi, seppur invocando la violazione di alcuni parametri normativi, in realtà devolvono a questa Corte la rivalutazione delle prove addotte dinanzi alla C.T.R., contestandone il giudizio di merito. Infatti, il contribuente afferma, da un lato, che il giudice di appello, contrariamente a quanto avvenuto in primo grado, non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi di prova da lui addotti per contrastare le pretese dell’Ufficio, le cui prove, d’altro canto, sarebbero state insufficienti per fondare l’emissione degli avvisi di accertamento impugnati; dall’altrolato, censura la sentenza impugnata per non aver fatto uso dei mezzi istruttori previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992. r.g. n. 11976/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], il giudizio sulla persuasività degli elementi addotti dal contribuente per infirmare la concludenza dei fatti indicativi di capacità contributiva valorizzati dall’Ufficio e posti a base degli avvisi di accertamento è rimesso integralmente al giudice di merito , e può essere sindacatoin cassazione solo se quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(cfr., ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022, Rv. 664106 -02). Imotivi in esame, inoltre, peccano di mancanza di autosufficienza, in quanto, da un lato, non indicano nemmeno su quali elementi presuntivi l’Ufficioha accertato in capo al Monfreda il maggior reddito imponibile con il conseguente recupero delle maggiori imposte, dall’altro lato si limitano a censurare genericamente la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e del principio di leale collaborazione tra il fisco e il contribuente, senza considerare che il giudice di merito, anche nel processo tributario, gode di piena discrezionalità nel disporre, d’ufficio, mezzi di provae che non ci si può dolere dell’omesso esercizio di poteri istruttorida parte del giudice se non vi è alcun impedimento a che il contribuente produca in giudizio le prove a sostegno delle sue asserzioni. 3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione di legge. Violazione del d.P.R. n. 600/1973”, il contribuente deduce che l’Ufficio, in sede di accertamento, non avrebbe tenuto conto di una ragionevole quota di costi a fronte dellacontestazione di presunti maggiori ricavi . Deduce il contribuente che nel caso di specie l’accertamento era stato effettuato ai sensi dell’art. 38 comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. r.g. n. 11976/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] “redditometro”) e che, ciononostante, non erano stati riconosciuti in diminuzione della base imponibile “i costicorrelati ai ricavi”. Pertanto, secondo il ricorrente, considerando che i versamenti sono stati considerati “ricavi” non dichiarati, i prelevamenti non potrebbero che considerarsi “costi”. 3.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Con sentenza in terpretativa di rigetto n. 10 del 2023 , la Corte Costituzionale ha statuito che, anche al di fuori delle ipotesi di accertamento induttivo “puro” di cui all’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dunque anche nel caso di accertamento del maggior reddito imponibile tramite “redditometro”, a fronte della presunzione legale diricavi non contabilizzati, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente possa sempre opporre la prova presuntiva contraria e, in particolare, possa eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Vizio della sentenza per assenza dei presupposti idonei a formare la decisione della Commissione tributaria adìta. Motivazione apparente”, il ricorrente censura la sentenza impugnata per assoluto difetto di motivazione: la C.T.R., seppur con una motivazione graficamente esistente, avrebbe acriticamente aderito alle posizioni dell’Ufficio, disattendendo gli elementi probatori offerti dal contribuente, omettendo di attivare i poteri istruttori ad essaspettanti per legge. 4.1. Il motivo è infondato. Già si è detto, nell’esaminare i primi due motivi, della inammissibilità della doglianza relativa al mancato esercizio dei poteri istruttori da parte della C.T.R.: il contribuente, peraltro, non indica nemmeno quali mezzi istruttori il giudice di appello avrebbe omesso di disporre, né alcunché deduce circa la loro decisività. r.g. n. 11976/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], l’apparato motivazionale della sentenza impugnata è sufficiente ad esplicare le ragioni per le quali l’originario ricorso del contribuente è stato riget tato : da esso emerge l’insufficienza de lle argomentazioni e delleprove addotte dal Monfreda al fine di infirmare la concludenza degli elementi posti dall’Ufficio a sostegno degli avvisi di accertamento. 5. In conclusione, il ricorso è fondato in relazioneal terzo motivo. In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria dovrà rideterminare il reddito imponibile del contribuente riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, avvalendosi anche, eventualmente, dell’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio. 6. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo, dichiara inammissibili i primi due e rigetta il quarto. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche p