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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35818/2023

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4907/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Rende (CS) , alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Cosenza, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/c . - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' COOPERATIVAA R.L., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimate - avverso la sentenza, n. cron. 1592 /20 20 , del la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROdepositata in data 02/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 27 maggio 2011, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in amministrazione straordinaria, chiese al Tribunale di Cosenza l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], suoi fideiussori, sostenendo d'essere loro creditrice della somma di € 260.308,86, oltre interessi.

1.1. Emesso il 7 giugno 2011, con il n. 928/2011, il richiesto decreto fu notificato agli ingiunti, i quali proposero tempestiva opposizione, exart. 645 cod. proc. civ., deducendo, in via preliminare ed assorbente, il difetto di legittimazione attiva della banca opposta giacché posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 26 maggio 2011 e perché lo stesso 27 maggio 2011, con rogito per [OSCURATO:PERSONA], aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. tutte le sue attività e passività e, quindi, “ogni credito, diritto, ragione ed azione, ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso”.

Eccepì, conseguentemente, anche il difetto di jus postulandi in capo al difensore della banca, atteso che, alla data del 27 maggio 2011, i commissari straordinari conferenti la procura erano ormai privi di poteri.

In subordine, eccepirono la nullità del menzionato decreto perché la medesima procura era priva dell’autentica del difensore.

Nel merito, infine, contestarono la validità e l’efficacia dei contrattibancari posti a fondamento del ricorso monitorio, sotto il profilo dell’applicazione di tassi di interessi ultralegali, superiori ai tassi soglia consentiti dalla legge n. 108 del 1996 ed illegittimamente capitalizzati trimestralmente.

1.1. Alla prima udienza di comparizione delle parti spiegò intervento la Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA].,quale cessionaria di attività e passività costituenti azienda bancaria della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa.

Espose che quest’ultima era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2011 e che la Banca d’Italia aveva nominato quale [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preso in consegna l'azienda in pari data, sottoscrivendo il relativo verbale alle ore 16,55.

Lo stesso giorno, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella citata qualità, aveva chiesto di essere autorizzato alla cessione delle attività e delle passività della B.C.C. in l.c.a. alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Acquisita detta autorizzazione, sempre il 27 maggio 2011, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella suddetta qualità, aveva ceduto in blocco tutte le attività e le passività in essere con la B.C.C. di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Pertanto, la mattina del 27 maggio 2011, gli unici legittimati al deposito del decreto ingiuntivo dovevano considerarsi i commissari straordinari della B.C.C. di [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano mantenuto i propri poteri e la propria legittimazione fino al passaggio delle consegne al [OSCURATO:PERSONA], avvenuto soltanto nel pomeriggio dello stesso 27 maggio 2011, quando gli sportelli della cancelleria erano ormai chiusi, e ciò ai sensi dell'art. 73 TUB.

Nel merito, poi, concluse per il rigetto dell'opposizione perché generica e comunque infondata.

1.2. Attesa la sottoposizione della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, alla prima udienza predetta il processo fu interrotto ed all’esito della sua riassunzione si costituì anche la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo di essere estromessa dal processo e, nel merito, concluse per l'accoglimento delle difese e delle conclusioni formulate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

1.3. L’adito Tribunale di Cosenza, con sentenza del 28 luglio 2017, n. 1557, respinse l’opposizione e, per l’effetto, confermò il decreto ingiuntivo n. 928/2011, dichiarandolo esecutivo.

2. Il gravame promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso quella decisione fu respinto dalla Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2 dicembre 2020, n. 1592, resa nel contraddittorio con la Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]., nella indicata qualità, e, per essa, di BCC [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione dei crediti s.p.a., e nella contumacia di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa.

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte, descritta la disciplina di cui agli artt. 72, comma 3, 80, comma 5, 83 ed 85 del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), ed alla luce di una interpretazione sistematica degli stessi, ritenneche, «fino al momento dell’insediamento del [OSCURATO:PERSONA], i precedenti organi della Banca in liquidazione coatta amministrativa (nel caso di specie i Commissari straordinari), pur cessati, mantengono […] la capacità sostanziale e processuale inerente i rapporti giuridici della Banca in regime di prorogatio ex lege sino all'insediamento del [OSCURATO:PERSONA], e comunque non oltre il sesto giorno dall'emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa.

Di conseguenza, i Commissari straordinari erano legittimati a promuovere il ricorsomonitorio ed a sottoscrivere il relativo mandato al difensore, non essendo controverso che tali attività processuali siano state compiute in un momento anteriore (anche se di poche ore) all'insediamento del [OSCURATO:PERSONA]».

Osservò, inoltre, che, «secondo il costante orientamento della Suprema Corte, espresso con specifico riguardo al fallimento, ma con valenza di principio applicabile anche all'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, stante l'analogia intercorrente tra le relative fattispecie, la perdita della capacità processuale del fallito, ovvero del soggetto sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla (v.

Cass. 614/2016; Cass. 3558/2020), per cui anche sotto questo ulteriore profilo va rilevata, nei confronti degli appellanti, la valida costituzione del rapporto processuale introdotto con il ricorso per decreto ingiuntivo da parte dei [OSCURATO:PERSONA]».3.

Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo.

Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico formulato motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, comma 5, 83 ed 84, comma 1, del Decreto Legislativo 1 settembre 1983, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni –[OSCURATO:PERSONA].

Erronea individuazione del momento di perdita della legittimazione ad agire e processuale degli amministratori straordinari in caso di sottoposizione dell’Istituto di credito a liquidazione coatta amministrativa», contesta alla corte territoriale di aver ritenuto che il momento in cui si verifica la perdita della capacitàprocessuale e della legittimazione ad agire in giudizio dei commissari straordinari di un istituto di credito posto, con decreto ministeriale, in liquidazione coatta amministrativa, risale alla data di insediamento degli organi liquidatori e,comunque, al sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, giusta il combinato disposto degli artt. 80, 83 ed 85 del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993).

Assumono i ricorrenti, invece, che «risulta condivisibile il principio per cui l’art. 83 T.U.B. solo all’apparenza risulta una regola assoluta ed è norma non applicabile per quanto concerne le azioni di accertamento negativo del credito, non destinate a costituire titolo ovvero pretesa da promuovere contro la liquidatela della banca, ovvero per le azioni promosse da quest’ultima per accertare giudizialmente un suo credito. […].

Ordunque, se il giudice di seconde cure avesse considerato che, in materia di liquidazione coatta amministrativa ed in riferimento alle domande di accertamento negativo del credito e alle connesse domande promosse dalla banca per accertare giudizialmente un suo credito, non è applicabile la proroga delle funzioni dei precedenti organi della banca ai sensi dell’art. 72, comma 3, T.U.B. poiché l’art. 80 prevede la cessazione delle funzioni degli organi precedenti immediatamente all’atto della emanazione del decreto ministeriale e l’art. 83 T.U.B. è applicabile solo rispetto a quelle domande tese a far valere ragioni di credito avverso la liquidatela, avrebbe accolto l’eccezione sollevata dagli appellanti secondo cui i soggetti conferenti il mandatoad litem (i commissari straordinari) per conto di controparte non avevano, al tempo della proposizione del ricorso monitorio (27 maggio 2011) più alcun valido titolo e/o potere rappresentativo della Banca ingiungente e, quindi, alcuna capacità sostanziale e processuale risalendo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa al 26 maggio 2011».

Aggiungono, inoltre, che «in nessuna parte delle disposizioni che regolano l’istituto della liquidazione coatta amministrativa è prevista l’applicabilità dell’art. 72, comma 3, T.U.B., anzi risulta palesemente esclusa poiché l’art. 80 T.U.B. prevede, si ribadisce, che alla data di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi della banca che, quindi, non possono cessare, in quanto già cessate, con il passaggio delle consegne come ritiene parte avversa: l’art. 80 esclude, per l’effetto, l’applicabilità dell’art. 72, comma 3, T.U.B.» (cfr. pag. 13-14 del ricorso).

1.1. Tale doglianza si rivela inammissibile.

1.2. Invero, come si evince, affatto agevolmente, dai passaggi motivazionali della decisione oggi impugnata già riportati nel §

2.1. dei “Fatti di causa”, la corte distrettuale ha fondato la propria decisione su due rationes decidendi: la prima, riguardante l’interpretazione sistematica dalla stessa fornita delle norme di cui agli artt. 72 comma 3, 80 comma 5, 83 e 85 TUB, nonché degli artt. 42, 43, 44, 45 e 66 l.fall. (cfr. pag. 7-9 della sentenza impugnata), all’esito della quale ha ritenuto sussistente la legittimazione processuale dei commissari straordinari alla data (27 maggio 2011) del deposito del ricorso monitorio, quando ancora non si erano insediati i commissari liquidatori (circostanza quest’ultima verificatasi in quello stesso giorno, in ora pomeridiana, con cancellerie degli uffici giudiziari ragionevolmente già chiuse); la seconda, fondata sulla valida costituzione del rapporto processuale introdotto con il ricorso monitorio da parte dei commissari straordinari, stante l'assenza di legittimazione dei debitori a far valere la perdita della capacità processuale del creditore fallito ovvero sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa, rilevabile soltanto dalla massa dei creditori (cfr. pag. 9 della medesima sentenza).

1.2.1. Questa seconda ratio decidendi, chiaramente autonoma rispetto alla prima, poiché innegabilmente sufficiente, sul piano logico e giuridico, a giustificare la decisione adottata, oltre che conforme ad un costante indirizzo ermeneutico di questa Corte (cfr., ex aliis, pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20192 del 2023; Cass. n. 3558 del 2020; Cass. n. 614 del 2016; Cass. n. 5226 del 2011; Cass. n. 15713 del 2010; Cass. n. 2306 del 1995), non è stata in alcun modo censurata dagli odierni ricorrenti (le cui argomentazioni sono rivolte soltanto contro le argomentazioni fondanti la prima delle rationesdescritte), sicché deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 24059 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).

2. In conclusione, l’odierno ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimaste solo intimate Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa.

Deve, darsi atto, altresì, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4907/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Rende (CS) , alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Cosenza, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1/c . - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' COOPERATIVAA R.L., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimate - avverso la sentenza, n. cron. 1592 /20 20 , del la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROdepositata in data 02/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 27 maggio 2011, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in amministrazione straordinaria, chiese al Tribunale di Cosenza l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], suoi fideiussori, sostenendo d'essere loro creditrice della somma di € 260.308,86, oltre interessi. 1.1. Emesso il 7 giugno 2011, con il n. 928/2011, il richiesto decreto fu notificato agli ingiunti, i quali proposero tempestiva opposizione, exart. 645 cod. proc. civ., deducendo, in via preliminare ed assorbente, il difetto di legittimazione attiva della banca opposta giacché posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 26 maggio 2011 e perché lo stesso 27 maggio 2011, con rogito per [OSCURATO:PERSONA], aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. tutte le sue attività e passività e, quindi, “ogni credito, diritto, ragione ed azione, ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso”. Eccepì, conseguentemente, anche il difetto di jus postulandi in capo al difensore della banca, atteso che, alla data del 27 maggio 2011, i commissari straordinari conferenti la procura erano ormai privi di poteri. In subordine, eccepirono la nullità del menzionato decreto perché la medesima procura era priva dell’autentica del difensore. Nel merito, infine, contestarono la validità e l’efficacia dei contrattibancari posti a fondamento del ricorso monitorio, sotto il profilo dell’applicazione di tassi di interessi ultralegali, superiori ai tassi soglia consentiti dalla legge n. 108 del 1996 ed illegittimamente capitalizzati trimestralmente. 1.1. Alla prima udienza di comparizione delle parti spiegò intervento la Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA].,quale cessionaria di attività e passività costituenti azienda bancaria della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa. Espose che quest’ultima era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2011 e che la Banca d’Italia aveva nominato quale [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preso in consegna l'azienda in pari data, sottoscrivendo il relativo verbale alle ore 16,55. Lo stesso giorno, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella citata qualità, aveva chiesto di essere autorizzato alla cessione delle attività e delle passività della B.C.C. in l.c.a. alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Acquisita detta autorizzazione, sempre il 27 maggio 2011, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella suddetta qualità, aveva ceduto in blocco tutte le attività e le passività in essere con la B.C.C. di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Pertanto, la mattina del 27 maggio 2011, gli unici legittimati al deposito del decreto ingiuntivo dovevano considerarsi i commissari straordinari della B.C.C. di [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano mantenuto i propri poteri e la propria legittimazione fino al passaggio delle consegne al [OSCURATO:PERSONA], avvenuto soltanto nel pomeriggio dello stesso 27 maggio 2011, quando gli sportelli della cancelleria erano ormai chiusi, e ciò ai sensi dell'art. 73 TUB. Nel merito, poi, concluse per il rigetto dell'opposizione perché generica e comunque infondata. 1.2. Attesa la sottoposizione della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, alla prima udienza predetta il processo fu interrotto ed all’esito della sua riassunzione si costituì anche la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo di essere estromessa dal processo e, nel merito, concluse per l'accoglimento delle difese e delle conclusioni formulate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.3. L’adito Tribunale di Cosenza, con sentenza del 28 luglio 2017, n. 1557, respinse l’opposizione e, per l’effetto, confermò il decreto ingiuntivo n. 928/2011, dichiarandolo esecutivo. 2. Il gravame promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso quella decisione fu respinto dalla Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2 dicembre 2020, n. 1592, resa nel contraddittorio con la Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]., nella indicata qualità, e, per essa, di BCC [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione dei crediti s.p.a., e nella contumacia di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte, descritta la disciplina di cui agli artt. 72, comma 3, 80, comma 5, 83 ed 85 del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), ed alla luce di una interpretazione sistematica degli stessi, ritenneche, «fino al momento dell’insediamento del [OSCURATO:PERSONA], i precedenti organi della Banca in liquidazione coatta amministrativa (nel caso di specie i Commissari straordinari), pur cessati, mantengono […] la capacità sostanziale e processuale inerente i rapporti giuridici della Banca in regime di prorogatio ex lege sino all'insediamento del [OSCURATO:PERSONA], e comunque non oltre il sesto giorno dall'emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa. Di conseguenza, i Commissari straordinari erano legittimati a promuovere il ricorsomonitorio ed a sottoscrivere il relativo mandato al difensore, non essendo controverso che tali attività processuali siano state compiute in un momento anteriore (anche se di poche ore) all'insediamento del [OSCURATO:PERSONA]». Osservò, inoltre, che, «secondo il costante orientamento della Suprema Corte, espresso con specifico riguardo al fallimento, ma con valenza di principio applicabile anche all'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, stante l'analogia intercorrente tra le relative fattispecie, la perdita della capacità processuale del fallito, ovvero del soggetto sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla (v. Cass. 614/2016; Cass. 3558/2020), per cui anche sotto questo ulteriore profilo va rilevata, nei confronti degli appellanti, la valida costituzione del rapporto processuale introdotto con il ricorso per decreto ingiuntivo da parte dei [OSCURATO:PERSONA]».3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo. Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico formulato motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, comma 5, 83 ed 84, comma 1, del Decreto Legislativo 1 settembre 1983, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni –[OSCURATO:PERSONA]. Erronea individuazione del momento di perdita della legittimazione ad agire e processuale degli amministratori straordinari in caso di sottoposizione dell’Istituto di credito a liquidazione coatta amministrativa», contesta alla corte territoriale di aver ritenuto che il momento in cui si verifica la perdita della capacitàprocessuale e della legittimazione ad agire in giudizio dei commissari straordinari di un istituto di credito posto, con decreto ministeriale, in liquidazione coatta amministrativa, risale alla data di insediamento degli organi liquidatori e,comunque, al sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, giusta il combinato disposto degli artt. 80, 83 ed 85 del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993). Assumono i ricorrenti, invece, che «risulta condivisibile il principio per cui l’art. 83 T.U.B. solo all’apparenza risulta una regola assoluta ed è norma non applicabile per quanto concerne le azioni di accertamento negativo del credito, non destinate a costituire titolo ovvero pretesa da promuovere contro la liquidatela della banca, ovvero per le azioni promosse da quest’ultima per accertare giudizialmente un suo credito. […]. Ordunque, se il giudice di seconde cure avesse considerato che, in materia di liquidazione coatta amministrativa ed in riferimento alle domande di accertamento negativo del credito e alle connesse domande promosse dalla banca per accertare giudizialmente un suo credito, non è applicabile la proroga delle funzioni dei precedenti organi della banca ai sensi dell’art. 72, comma 3, T.U.B. poiché l’art. 80 prevede la cessazione delle funzioni degli organi precedenti immediatamente all’atto della emanazione del decreto ministeriale e l’art. 83 T.U.B. è applicabile solo rispetto a quelle domande tese a far valere ragioni di credito avverso la liquidatela, avrebbe accolto l’eccezione sollevata dagli appellanti secondo cui i soggetti conferenti il mandatoad litem (i commissari straordinari) per conto di controparte non avevano, al tempo della proposizione del ricorso monitorio (27 maggio 2011) più alcun valido titolo e/o potere rappresentativo della Banca ingiungente e, quindi, alcuna capacità sostanziale e processuale risalendo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa al 26 maggio 2011». Aggiungono, inoltre, che «in nessuna parte delle disposizioni che regolano l’istituto della liquidazione coatta amministrativa è prevista l’applicabilità dell’art. 72, comma 3, T.U.B., anzi risulta palesemente esclusa poiché l’art. 80 T.U.B. prevede, si ribadisce, che alla data di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi della banca che, quindi, non possono cessare, in quanto già cessate, con il passaggio delle consegne come ritiene parte avversa: l’art. 80 esclude, per l’effetto, l’applicabilità dell’art. 72, comma 3, T.U.B.» (cfr. pag. 13-14 del ricorso). 1.1. Tale doglianza si rivela inammissibile. 1.2. Invero, come si evince, affatto agevolmente, dai passaggi motivazionali della decisione oggi impugnata già riportati nel § 2.1. dei “Fatti di causa”, la corte distrettuale ha fondato la propria decisione su due rationes decidendi: la prima, riguardante l’interpretazione sistematica dalla stessa fornita delle norme di cui agli artt. 72 comma 3, 80 comma 5, 83 e 85 TUB, nonché degli artt. 42, 43, 44, 45 e 66 l.fall. (cfr. pag. 7-9 della sentenza impugnata), all’esito della quale ha ritenuto sussistente la legittimazione processuale dei commissari straordinari alla data (27 maggio 2011) del deposito del ricorso monitorio, quando ancora non si erano insediati i commissari liquidatori (circostanza quest’ultima verificatasi in quello stesso giorno, in ora pomeridiana, con cancellerie degli uffici giudiziari ragionevolmente già chiuse); la seconda, fondata sulla valida costituzione del rapporto processuale introdotto con il ricorso monitorio da parte dei commissari straordinari, stante l'assenza di legittimazione dei debitori a far valere la perdita della capacità processuale del creditore fallito ovvero sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa, rilevabile soltanto dalla massa dei creditori (cfr. pag. 9 della medesima sentenza). 1.2.1. Questa seconda ratio decidendi, chiaramente autonoma rispetto alla prima, poiché innegabilmente sufficiente, sul piano logico e giuridico, a giustificare la decisione adottata, oltre che conforme ad un costante indirizzo ermeneutico di questa Corte (cfr., ex aliis, pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20192 del 2023; Cass. n. 3558 del 2020; Cass. n. 614 del 2016; Cass. n. 5226 del 2011; Cass. n. 15713 del 2010; Cass. n. 2306 del 1995), non è stata in alcun modo censurata dagli odierni ricorrenti (le cui argomentazioni sono rivolte soltanto contro le argomentazioni fondanti la prima delle rationesdescritte), sicché deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 24059 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017). 2. In conclusione, l’odierno ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimaste solo intimate Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa. Deve, darsi atto, altresì, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell