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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01575/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28922/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato per il reato di cui al capo D) ed ha confermato la condanna in relazione ai reati di ricettazione, resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento, rideterrninanclo per l'effetto la pena in complessivi anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione stante l'assenza di elementi idonei a comprovare la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione; b. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, difettando la prova dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo; c. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento, difettando la prova dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo; d. violazione di legge e vizio motivazione quanto al riconoscimento della contestata recidiva; e. violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche; f. violazione di legge e vizio motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in ordine al disposto aumento per la continuazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

3. I primi tre motivi - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi - sono generici, aspecifici, meramente reiterativi di questioni in fatto già oggetto di congrua valutazione da parte dei giudici di merito e, comunque, manifestamente infondati.

Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto il ricorrente responsabile di tutti i reati contestati di ricettazione, resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento per come emerso sulla scorta del verbale cli arresto, della informativa dei C.C. e di quanto riferito dai testi escussi (v. sent. di primo grado ff. 1-5 e 7; nonché sent. di appello ff. 5-6).

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, le censure, suddette essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha confermato quanto argomentato dal giudice di primo grado in ordine al fatto che i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente (v. sent. di primo grado f.8 nonché sent. di appello ff. 6).

3.3. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l'altro, alla particolare gravità della condotta ed ai precedenti penali del ricorrente.

Va ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691).

3.4. Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28922/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato per il reato di cui al capo D) ed ha confermato la condanna in relazione ai reati di ricettazione, resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento, rideterrninanclo per l'effetto la pena in complessivi anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione stante l'assenza di elementi idonei a comprovare la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione; b. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, difettando la prova dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo; c. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento, difettando la prova dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo; d. violazione di legge e vizio motivazione quanto al riconoscimento della contestata recidiva; e. violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche; f. violazione di legge e vizio motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in ordine al disposto aumento per la continuazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3. I primi tre motivi - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi - sono generici, aspecifici, meramente reiterativi di questioni in fatto già oggetto di congrua valutazione da parte dei giudici di merito e, comunque, manifestamente infondati. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto il ricorrente responsabile di tutti i reati contestati di ricettazione, resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento per come emerso sulla scorta del verbale cli arresto, della informativa dei C.C. e di quanto riferito dai testi escussi (v. sent. di primo grado ff. 1-5 e 7; nonché sent. di appello ff. 5-6). Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, le censure, suddette essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha confermato quanto argomentato dal giudice di primo grado in ordine al fatto che i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente (v. sent. di primo grado f.8 nonché sent. di appello ff. 6). 3.3. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l'altro, alla particolare gravità della condotta ed ai precedenti penali del ricorrente. Va ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). 3.4. Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d
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