CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1962/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD –REGIONE CAMPANIA -intimate- per la revocazione dell’ordinanza n. 21467/2024 di questa Suprema Corte di Cassazione, pubblicata il 31.7.2024, NRG 37996/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda di “correzione di errore materiale ex art. 395 n. 4 c.p.c.” dell’ordinanza meglio indicata in epigrafe, con cui questa S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dal medesimo proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, ritenendo fondato il gravame limitatamente al riconoscimento della legittimazione passiva anche in capo alla Regione Campania, aveva confermato l’accoglimento, da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella sola misura di euro 6.715,00, della domanda di risarcimento del danno proposta per la illegittima decadenza dichiarata nei suoi confronti dalla posizione di direttore amministrativodella [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud. Il ricorso si incentra sulla pronuncia di questa S.C. rispetto al settimo motivo di ricorso per cassazione. L’ordinanza qui impugnata riassume la censura affermando che il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato quanto alla domanda relativa alle differenze retributive e al premio di produzione già maturato. Nella pronuncia di questa S.C. si legge altresì che la doglianza era ritenuta inammissibile «in quanto la Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata su tutte le richieste economiche del ricorrente, rigettandole globalmente in ragione del fatto che vi era stata “una giusta causa di risoluzione del contratto” e della legittimità dell’azione amministrativa». Il motivo di ricorso per cassazione, per come si evince dall’esame diretto di quest’ultimo, era formulato sostenendo che la Corte d’Appello avesse omesso di pronunciare sui motivi di appello riguardanti le differenze retributive ed in particolare il premio di produzione già maturato prima della declaratoria di decadenza dall’incarico, richiesta che costituiva capo autonomo della domanda giudiziale. A tal fine, nel ricorso per cassazione , si affermava di reiterare i motivi di impugnazione dispiegati avverso la sentenza di primo grado e ciò veniva fatto richiamando numericamente le pagine dell’atto di appello di interesse, ovverosia il testo del gravame dal rigo 7 di pagina 31 fino a pag. 39, « con la precisazione di richiamarli integralmente al fine di consentirne una più agevole lettura e, contemporaneamente, al fine di non appesantire/allungare il presente ricorso». Spiegando la censura, il ricorrente ivi precisava che si trattava di richiesta riguardante «l’indennità integrativa del compenso, pari al 20% del medesimo» e che tali importi erano dovuti a prescindere dalla decadenza, perché maturati prima di essa e nel periodo di effettivo svolgimento dell’incarico, come da documentazione prodotta, osservandosi altresì come fosse mancata qualsiasi contestazione rispetto all’importo di euro 61.920,00, complessivamente corrispondente a tale quota integrativa. 2. Con il ricorso qui in decisione si sostiene che l’affermazione per cui la Corte d’Appello si era «pronunciata su tutte le richieste economiche» e la corrispondente decisione di inammissibilità integra un errore di fatto, poiché fondata su falsi presupposti circostanziali, frutto di errore di percezione della realtà e non di giudizio, con sbaglio munito di assoluta evidenza e d i semplice rilevabilità. L’errore sarebbe poi da considerare essenziale e decisivo, perché, in mancanza, la decisione sarebbe stata diversa e perché esso atterrebbe ad un punto non controverso, risalendo ad una semplice ed errata od omessa percezione del contenuto, nella sua materialità, degli atti del giudizio e della esistenza stessa di un motivo di ricorso. In prosieguo, il ricorrente evidenzia di nuovo come la questione sulle differenze retributive fosse «da considerarsi morta con la “giusta causa di risoluzione del contratto”», ma sottolinea come tale considerazione potesse riguardare solo il periodo successivo al marzo 2009, data della dichiarata decadenza, ma non il periodo precedente, in cui l’incarico era stato regolarmente svolto ed al quale era strettamente legato il premio di produzione già maturato, come retribuzione di risultato, nella percentuale e misura sopra dette. 3. La ASL Napoli 3 Sud e la Regione Campania non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso, in estrema sintesi , si sostiene che la Corte di Cassazione, nel ritenere che la Corte d’Appello si fosse pronunciata su «tutte le richieste economiche» e che quindi vi sarebbe stata pronuncia, in appello, sulla «domanda relativa alle differenze retributive e al premio di produzione», avrebbe errato perché. nella sentenza di secondo grado, non vi era stato alcun riferimento e dunque nessuna pronuncia sul premio di produzione già maturato. Il ricorso qui in esame reca l’equivoca intestazione di “ricorso per correzione di errore materiale ex art. 395 n. 4 c.p.c.”, ma è evidente che correzione di errore materiale e revocazione sono rimedi tra loro diversi, pur fondandosi entrambi su errori del giudice. La correzione dell’errore materiale riguarda divergenze tra il dato documentale e la realtà, che si concretizzino in una palese incongruenza dellamateriale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la suamateriale rappresentazione grafica, che però non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (Cass. 27 giugno 2025, n. 17309; Cass.5 settembre 2003, n. 13006), riferendosi ad un rimedio di natura sostanzialmente amministrativa non diretto a incidere sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento da rettificare (Cass. 16 giugno 2025, n. 16032). Ampliando l’istituto in ragione di esigenze di celerità del processo, si sono ritenuti emendabili con la correzione l’omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., S.U., 7 luglio 2010, n. 16037) o l’omesso ordine di restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di una pronuncia riformata, sul presupposto che nella sostanza si tratti di interventi sottratti a qualunque forma di valutazione giudiziale (Cass. 14 dicembre 2023, n. 35093)ed evidentemente neanche tali da sovvertire il senso della decisione. Così come, in via di massima estensione, ma sempre sul presupposto della coerenza con la decisione assunta, si è ritenuto che possa chiedersi in via di correzione di errore materiale la determinazione delle spese di giudizio rispetto alle quali sia stata espressa la scelta regolativa, ma sia solo mancata la liquidazione (Cass., S.U., 21 giugno 2018 n. 16415). Certamente non è invece mai errore materiale quello la cui disamina sia intesa come finalizzata ad ottenere una pronuncia che non vi è stata o una diversa pronuncia rispetto a quella che vi è stata. In tali ipotesi, nel ricorrere degli errori tipicamente previsti dall’art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall’art. 391-bis c.p.c., l’istanza si qualifica come di revocazione, sicché, non a caso, in esito ad essa, se ricorrano i presupposti che ne consentono l’esercizio, dalla fase di ammissibilità o rescindente, si passa ad una fase rescissoria in cui viene espresso il nuovo giudizio sulla base della esatta considerazione dei fatti dapprima oggetto dell’errore. Nel caso di specie è evidente che l’errore denunciato sia prospettato come di stampo revocatorio, perché si assume che la S.C. abbia mal inteso il fatto che non vi sarebbe stata pronuncia della Corte territoriale sul tema delle differenze per premio di produzione del 20 % e si propugna una pronuncia di accoglimento di quel motivo di cui si assume l’errata comprensione. Al di là del trattarsi realmente di errore revocatorio - e non di errore di giudizio sul contenuto della pronuncia di appello o della prospettazione di un errore in realtà inesistente, perché la pronuncia in appello vi era stata e semmai essa avrebbe dovuto essere aggredita per cassazione per violazione delle norme sostanziali attributive della prestazione rivendicata - in ogni caso è certo che ci si trova al di fuori del mero errore materiale, perché gli esiti perseguiti dal ricorrente sono quelli, previa ricognizione di quanto denunciato, di un nuovo giudizio sul motivo di ricorso rispetto al quale l’errore insisterebbe, giudizio che si pretenderebbe da concludere ovviamente in senso opposto a quello manifestato nell’ordinanza qui impugnata. 2. Il ricorso che, come si è detto, reca un’intestazione equivoca, va dunque qualificato come domanda di revocazione. 3. Rispetto ad una tale impugnazione, tuttavia, vale il principio per cui l’introduzione del procedimento di revocazione, proprio perché, a differenza di quello per correzione di errore materiale, tende a conseguire una nuova volontà del giudicante, introducendo una nuova fase processuale, va accompagnato da una (nuova) procura speciale rilasciata dalle parti istanti al difensore, nel caso specifico mancante (Cass. 21 novembre 2019, n. 30326; Cass. 31 luglio 2015, n. 16224; Cass. 7 settembre 2006, n. 19228). 4. Il ricorso è stato infatti introdotto sulla base della procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione e dunque esso è inammissibile. 5. Nulla sulle spese perché le parti pubbliche sono rimaste intimate. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell