CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 26519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 06/12/2022 del tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2022, il tribunale del riesame di Messina, a seguito di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Messina, in data 5 ottobre 2022, aveva applicato nei confronti del predetto la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale, per la durata di mesi sei in ambito afferente la gestione dei rifiuti, dei trasporti e nel settore edile, assieme al divieto di ricoprire uffici direttivi in seno alle correlate imprese, con riguardo all'ipotesi di reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, propone ricorso mediante due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Sarebbe insufficiente il quadro indiziario ricostruito dal tribunale, siccome fondato solo su conversazioni intercettate e non sarebbe corretto il giudizio di responsabilità, posto il ruolo di mero socio di una SRL ricoperto dal ricorrente, e quindi non di garanzia rispetto alla attività contestata, a fronte di un capo di incolpazione redatto in relazione all'art. 110 cod. pen. e non all'art. 40 cpv. cod. pen. Inoltre, riguardo alla motivazione elaborata, sarebbe indimostrata l'asserita presenza sul cantiere del Caronella e la qualità di responsabile delle attività in esso svolte, cosicchè sarebbe errato ritenere che egli avesse il compito di verificare le autorizzazioni della società di [OSCURATO:PERSONA] in materia di rifiuti, come anche la tempestiva redazione in cantiere dei cd. Fir all'atto del prelievo e trasporto dei rifiuti. Si aggiunge, a conforto della predetta ricostruzione, che il produttore dei rifiuti sarebbe la ditta del [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza del riferimento, in documenti del Mancuso, al cd. "cantiere Caronella", riscontrerebbe solo il dato per cui il ricorrente fu colui che presentò al rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. il predetto Mancuso. Il tribunale, inoltre, non sì sarebbe confrontato con le dichiarazioni del Pagano, rappresentante legale della S.P.S. né del Maita, autista della ditta Mancuso, in ordine alla insussistenza, in capo al ricorrente, del ruolo di responsabile di cantiere. Sarebbe anche apodittica l'affermazione per cui il ricorrente doveva necessariamente essere a conoscenza della assenza di autorizzazioni in capo alla ditta del Mancuso. 4. Con il secondo motivo, rappresenta vizi ex art. 606 corna 1 lett. b) ed e) in ordine alle esigenze cautelari, per la mancata individuazione della concretezza e attualità del pericolo di recidivanza e la sussistenza, al riguardo, di mere congetture, a fronte di un soggetto non impegnato in attività edilizie ed a fronte, poi, di lavori della S.P.S. che hanno da tempo superato la fase della gestione dei rifiuti. 5.11 ricorso è inammissibile. 6. Di seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, del 15/17 aprile 2023, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in ragione della rappresentata intervenuta cessazione della misura applicata. Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). 7. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda. P.Q.M. dichiara ina