CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09668/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25937/2016R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliata ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata in Catania alla via [OSCURATO:PERSONA] n.99, pec ; -controricorrente- tributi r.g. n.25937/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.4144/17/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 28 maggio 2015, depositata in data 2 ottobre 2015e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 marzo2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi , nei confronti d i [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso , avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del l ’Ufficio , in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini Irpeg, Irap ed Ivaper l’anno di imposta 2003; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva infondato il primo motivo di appello, in quanto la sentenza impugnata conteneva i requisiti di legge di cui all’art.36, comma 2, d.lgs. n.546/1992, rigettava il secondo motivo di appello perché ampliava gli originari motivi di accertamento, incorrendo nella violazione dell’art. 345, primo comma, cod. proc. civ., e rigettava il terzo motivo dell’appello perché l’Ufficio non aveva assolto al proprio onere probatorio di dimostrare la fittizietà delle operazioni contestate; 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione degli artt.345 cod. proc. civ. e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.); secondo la ricorrente, la C.t.r. sarebbe incorsa nella denunziata violazione di legge per aver ritenuto che, con l’atto di appello, l’ufficio avesse aggiunto motivi nuovi a sostegno dell’accertamento, laddove , r.g. n.25937/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] invece, si era limitato a chiarire il contenuto del processo verbale constatazione da cui era scaturito l’atto impositivo; ritiene, dunque, la ricorrente che l’atto di appello non contravvenisse il divieto di cui all’art.57 d.lgs. n.546/1992, chenon si estende alle eccezioni improprie ed allemere difese; 1.2. con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio che sono stat i oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe apoditticamente prestato adesione alle deduzioni difensive di parte contribuente, limitandosi a rilevare che l’Ufficio non aveva dato prova della fittizietà delle operazioni oggetto di accertamento, con la totale pretermissione delle dichiarazioni di terzi, ampiamente favorevoli alla tesi dell’amministrazione finanziaria; 1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità del procedimento per la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per avere omesso i giudici di secondo grado di pronunciarsi sui motivi di appello dell’Ufficio; 2.1. i motivi di ricorso sono complessivamente inammissibili , in quanto risultano tutti estremamente generici e si fermano a mere enunciazioni di principio, senza confrontarsi con la fattispecie concreta; in particolare, il primo motivo, nel contestare la statuizione della sentenza impugnata sugli elementi di novità dell’atto di appello, che avrebbe, in maniera inammissibile, ampliato i motivi posti a fondamento dell’accertamento,non indica quali sarebbero tali elementi e perché configurerebbero delle mere difese, che non aggiungevano nulla alle ragioni della pretesa fiscale né comport avano un illegittimo ampliamento del thema decidendum; r.g. n.25937/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo non specifica quali siano gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento dei quali la C.t.r. non avrebbe tenuto conto, indicando genericamente l a pretermissione delle dichiarazioni rese da terzi, che si assumono essere favorevoli alle tesi del fisco, senza chiarire, neanche sinteticamente, il loro contenuto e la valenza indiziaria nello specifico contesto, né la presenza di ulteriori elementi di riscontro, neanche menzionati dallaricorrente; il terzo motivo risulta assolutamente generico, non indicando in alcun modo, sia pure in via riassuntiva, i motivi di appello pretermessi, né il loro contenuto; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell’articolo 112 cpc. è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano rivolte una domanda o un’eccezione ritualmente ed in equivocamente formulate,per le quali detta pronunzia sia necessaria, dall’altro che tali istanze siano riportate nei loro esatti termini- e non genericamente-nel ricorso per Cassazione, con la indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali erano state formulate, onde consentire al giudice di verificare la ritualità e decisività delle questioni prospettate (ex plurimis: Cass. 21226/2010; 6361/2007); per l’assoluta genericità del ricorso, rimane assorbita l’eccezione di parte controricorrente in ordine alla formazione, per mancanza di specifica impugnazionein fase di appello , del giudicato sull’autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, relativa alla statuizione secondo cui i costi oggetto di contestazione non sono stati computati dalla contribuente nella determinazione della base imponibile (ratio che, ove confermata in appello, non risulterebbe, comunque, impugnata con l’attuale ricorso in cassazione); in conclusione,il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente r.g. n.25937/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente; rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggi o n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre il 15%