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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21696/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura Generale della Repubblica di Roma del 18.5.2020.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Grandi, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione.

3. In data 12.2.2022 sia il condannato, con atto autenticato dal suo difensore, sia quest'ultimo hanno dichiarato di rinunciare alla suddetta impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'api , uk.h. [OSCURATO:PERSONA] 1 RI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura Generale della Repubblica di Roma del 18.5.2020. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Grandi, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione. 3. In data 12.2.2022 sia il condannato, con atto autenticato dal suo difensore, sia quest'ultimo hanno dichiarato di rinunciare alla suddetta impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'api , uk.h. [OSCURATO:PERSONA] 1 RI
Sentenza Cassazione n. 21696/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris