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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48690/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania (all'esito del rito abbreviato), con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, non era stato trovato nella propria abitazione dopo le ore 21:00 ed era acceduto presso esercizi dove si somministrano bevande alcoliche, violando in tal modo in più occasioni le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato ritenendo provate le violazioni oggetto della imputazioni; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania (all'esito del rito abbreviato), con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, non era stato trovato nella propria abitazione dopo le ore 21:00 ed era acceduto presso esercizi dove si somministrano bevande alcoliche, violando in tal modo in più occasioni le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto; Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato ritenendo provate le violazioni oggetto della imputazioni; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 202
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