Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38708/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 1/12/2022, esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per avere commesso il fatto su cose esistenti nei locali annessi al pronto soccorso dell'[OSCURATO:PERSONA] di Avellino.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Violazione degli artt. 625, comma 3, cod. pen. e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., sopravvenuta estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità della querela;

2. Violazione degli artt. 530 e 131 bis cod. pen.;

3. Violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata; 4 Violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., manifesta illogicità in ordine all'esclusione del danno di speciale tenuità.

Considerato che il primo motivo di doglianza è destituito di fondamento: il locale in cui è avvenuto il furto appartiene ad un edificio pubblico, tale essendo il pronto soccorso dell'ospedale sopra menzionato (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 17391 del 21/02/2018, Rv. 272648:"Sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico"); ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il delitto di furto, punibile a querela della persona offesa dall'entrata in vigore della legge, è tuttavia procedibile d'ufficio ove ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.

Ne consegue che per il reato in contestazione si procede d'ufficio.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. può ritenersi implicitamente esclusa alla stregua della motivazione espressa in sentenza, dove è stato posto in rilievo l'oggettivo disvalore della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare logico (cfr. quanto riportato a pg. 3 della sentenza "In alcun modo potrebbe dirsi lieve il pericolo derivante dalla condotta per cui si procede, in quanto gli imputati si introducevano all'interno di un edificio pubblico destinato alla cura della salute con il precipuo scopo di sottrarre beni personali degli infermieri, mentre costoro erano intenti ai propri ordinari uffici").

Ritenuto, quanto alla ricorrenza dell'aggravante dell'avere commesso il fatto su cose presenti in un edificio pubblico, che il richiamo alla esistenza di telecamere di sorveglianza in loco è del tutto inconferente ai fini della invocata esclusione dell'aggravante ritenuta, la quale sussiste indipendentemente dalla operatività di un sistema di videosorveglianza, dovendo aversi riguardo al luogo in cui è avvenuto il furto.

Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., che le argomentazioni a sostegno del decisum sono immuni da censure e conformi ai criteri ermeneutici dettati in sede di legittimità (cfr. Sez. 5 n. 344 dei 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402:"L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 1/12/2022, esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per avere commesso il fatto su cose esistenti nei locali annessi al pronto soccorso dell'[OSCURATO:PERSONA] di Avellino. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Violazione degli artt. 625, comma 3, cod. pen. e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., sopravvenuta estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità della querela; 2. Violazione degli artt. 530 e 131 bis cod. pen.; 3. Violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata; 4 Violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., manifesta illogicità in ordine all'esclusione del danno di speciale tenuità. Considerato che il primo motivo di doglianza è destituito di fondamento: il locale in cui è avvenuto il furto appartiene ad un edificio pubblico, tale essendo il pronto soccorso dell'ospedale sopra menzionato (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 17391 del 21/02/2018, Rv. 272648:"Sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico"); ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il delitto di furto, punibile a querela della persona offesa dall'entrata in vigore della legge, è tuttavia procedibile d'ufficio ove ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Ne consegue che per il reato in contestazione si procede d'ufficio. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. può ritenersi implicitamente esclusa alla stregua della motivazione espressa in sentenza, dove è stato posto in rilievo l'oggettivo disvalore della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare logico (cfr. quanto riportato a pg. 3 della sentenza "In alcun modo potrebbe dirsi lieve il pericolo derivante dalla condotta per cui si procede, in quanto gli imputati si introducevano all'interno di un edificio pubblico destinato alla cura della salute con il precipuo scopo di sottrarre beni personali degli infermieri, mentre costoro erano intenti ai propri ordinari uffici"). Ritenuto, quanto alla ricorrenza dell'aggravante dell'avere commesso il fatto su cose presenti in un edificio pubblico, che il richiamo alla esistenza di telecamere di sorveglianza in loco è del tutto inconferente ai fini della invocata esclusione dell'aggravante ritenuta, la quale sussiste indipendentemente dalla operatività di un sistema di videosorveglianza, dovendo aversi riguardo al luogo in cui è avvenuto il furto. Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., che le argomentazioni a sostegno del decisum sono immuni da censure e conformi ai criteri ermeneutici dettati in sede di legittimità (cfr. Sez. 5 n. 344 dei 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402:"L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 38708/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris