Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45222/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Urbino del 15/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale - di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Ivrea in data 20 giugno 2018 (irrevocabile il 5 settembre 2018), del Tribunale di Pesaro in data 21 maggio 2019 (irrevocabile il 15 giugno 2019) e del Tribunale di Urbino in data 21 febbraio 2020 (irrevocabile il 14 maggio 2020).

2. In particolare il giudice dell'esecuzione ha osservato che con la sentenza di patteggiannento del 21 febbraio 2020 il Tribunale di Urbino aveva riconosciuto la continuazione c.d. 'esterna' tra i fatti contestati e quelli oggetto della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Pesaro del maggio 2019, con la quale al Bracco era già stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, subordinatamente alla svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività.

Pertanto, secondo il Tribunale di Urbino, non sussistevano i presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena, tenuto conto che il condannato ha usufruito del beneficio per due volte e riportando una pena complessiva non superiore ai limiti fissati dall'art.163 cod. pen. 3.

Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto. 2.11 ricorrente deduce di aver chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 398 del 15 giugno 2019, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., in relazione all'art. 164, comma quarto, cod. pen. , poiché il Bracco aveva già usufruito del beneficio in questione per tre volte (in relazione al decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma in dal:a 26 ottobre 2015, esecutivo il 16 marzo 2016, al decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma in data 4 novembre 2017, esecutivo il 26 marzo 2019 ed alla sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Ivrea, in data 20 giugno 2018, irrevocabile il 5 settembre

201. Inoltre, evidenzia di aver allegato alla propria richiesta copia del certificato penale estratta dal fascicolo processuale del Tribunale monocratico di Pesaro, comprovante la non conoscenza, da parte del giudice che aveva concesso la sospensione, della causa ostativa alla concessione del beneficio in questione. 2.1.11 Tribunale di Urbino - rileva sempre il Procuratore della Repubblica - ha rigettato la richiesta formulata dalla pubblica accusa, in quanto con la successiva sentenza di patteggiamento emessa in data 21 febbraio 2020 dal Tribunale di Urbino (riportata sub 6 del certificato penale estratto il 1 marzo 2021) era stata riconosciuta la continuazione esterna tra i fatti contestati e quelli oggetto della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Pesaro il 21 2 maggio 2019, ritenendo che, pertanto, il condannato aveva usufruito per sole due volte del beneficio di cui si tratta.

2.2. Secondo il ricorrente la decisione sarebbe affetta da violazione di legge qualora il giudice abbia erroneamente ritenuto che le due condanne a pena sospesa per la pena della multa non siano da ricomprendere nell'ambito della disposizione di cui all'art. 1641V comma e dunque nel novero delle sospensioni concedibili.

Inoltre, sarebbe affetta da vizio di motivazione per travisamento dei fatti, qualora il giudice abbia erroneamente ritenuto che il beneficio fosse stato concesso solo con la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Ivrea il 20 giugno 2018, irrevocabile il 5 settembre 2018 (sub 3 del certificato penale) e con la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro del 21 maggio 2019.

3. Deve evidenziarsi che secondo il consolidato orientamento questa Corte di legittimità, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione del l'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 26438:.; Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832).

Orbene, il ricorrente solo con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 21 maggio 2019, ha prodotto documentazione (copia del certificato penale estratta dal fascicolo processuale) comprovante la non conoscenza della causa ostativa da parte di quel giudice, che ha concesso per la terza volta il beneficio.

Al contrario, non ha operato alcuna allegazione, circa la mancata "--er conoscenza di cause ostative, con riguardo alle ulteriori due sentenze (quella del Tribunale di Ivrea e quella del Tribunale di Urbino), per le quali ugualmente aveva richiesto al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio.

Peraltro, con riguardo alla pronuncia del Tribunale di Ivrea, la sentenza era stata emessa ed era poi divenuta irrevocabile quando non era ancora divenuto esecutivo il secondo decreto penale, con il quale era stata concessa la (seconda) sospensione condizionale della pena.

Deve pertanto evidenziarsi che la successiva sentenza del Tribunale di Urbino ha ritenuto la continuazione esterna tra i fatti contestati dinanzi al medesimo ufficio con quelli giudicati dal primo Tribunale, di talché non poteva disporsi la revoca della sospensione condizionale concessa dal Tribunale di Pesaro, in quanto i reati sono stati unificati in un unico reato continuato con la sentenza del 21 febbraio 2020 dal Tribunale di Urbino e la pena complessiva, da ritenersi pertanto pena unica, era stata sospesa (cfr.

Sezione 1, Sentenza n. 32701 del 2020).

Il motivo di ricorso appare quindi generico oltreche manifestamente infondato, in quanto non tiene conto della successiva pronuncia del Tribunale di Urbino.

Infatti con riferimento a tale decisione, l'impugnazione con la quale si deduce l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 168, quarto comma, e 164, terzo comma, cod. pen. - per non aver il giudice dell'esecuzione revocato in sede esecutiva il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso per la terza volta - non si confronta in modo specifico e non deduce nulla rispetto al fatto che la causa ostativa non fosse nota al giudice della cognizione.

4. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 3775 del 21/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Urbino del 15/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale - di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Ivrea in data 20 giugno 2018 (irrevocabile il 5 settembre 2018), del Tribunale di Pesaro in data 21 maggio 2019 (irrevocabile il 15 giugno 2019) e del Tribunale di Urbino in data 21 febbraio 2020 (irrevocabile il 14 maggio 2020). 2. In particolare il giudice dell'esecuzione ha osservato che con la sentenza di patteggiannento del 21 febbraio 2020 il Tribunale di Urbino aveva riconosciuto la continuazione c.d. 'esterna' tra i fatti contestati e quelli oggetto della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Pesaro del maggio 2019, con la quale al Bracco era già stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, subordinatamente alla svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività. Pertanto, secondo il Tribunale di Urbino, non sussistevano i presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena, tenuto conto che il condannato ha usufruito del beneficio per due volte e riportando una pena complessiva non superiore ai limiti fissati dall'art.163 cod. pen. 3. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto. 2.11 ricorrente deduce di aver chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 398 del 15 giugno 2019, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., in relazione all'art. 164, comma quarto, cod. pen. , poiché il Bracco aveva già usufruito del beneficio in questione per tre volte (in relazione al decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma in dal:a 26 ottobre 2015, esecutivo il 16 marzo 2016, al decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma in data 4 novembre 2017, esecutivo il 26 marzo 2019 ed alla sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Ivrea, in data 20 giugno 2018, irrevocabile il 5 settembre 201. Inoltre, evidenzia di aver allegato alla propria richiesta copia del certificato penale estratta dal fascicolo processuale del Tribunale monocratico di Pesaro, comprovante la non conoscenza, da parte del giudice che aveva concesso la sospensione, della causa ostativa alla concessione del beneficio in questione. 2.1.11 Tribunale di Urbino - rileva sempre il Procuratore della Repubblica - ha rigettato la richiesta formulata dalla pubblica accusa, in quanto con la successiva sentenza di patteggiamento emessa in data 21 febbraio 2020 dal Tribunale di Urbino (riportata sub 6 del certificato penale estratto il 1 marzo 2021) era stata riconosciuta la continuazione esterna tra i fatti contestati e quelli oggetto della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Pesaro il 21 2 maggio 2019, ritenendo che, pertanto, il condannato aveva usufruito per sole due volte del beneficio di cui si tratta. 2.2. Secondo il ricorrente la decisione sarebbe affetta da violazione di legge qualora il giudice abbia erroneamente ritenuto che le due condanne a pena sospesa per la pena della multa non siano da ricomprendere nell'ambito della disposizione di cui all'art. 1641V comma e dunque nel novero delle sospensioni concedibili. Inoltre, sarebbe affetta da vizio di motivazione per travisamento dei fatti, qualora il giudice abbia erroneamente ritenuto che il beneficio fosse stato concesso solo con la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Ivrea il 20 giugno 2018, irrevocabile il 5 settembre 2018 (sub 3 del certificato penale) e con la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro del 21 maggio 2019. 3. Deve evidenziarsi che secondo il consolidato orientamento questa Corte di legittimità, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione del l'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 26438:.; Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832). Orbene, il ricorrente solo con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 21 maggio 2019, ha prodotto documentazione (copia del certificato penale estratta dal fascicolo processuale) comprovante la non conoscenza della causa ostativa da parte di quel giudice, che ha concesso per la terza volta il beneficio. Al contrario, non ha operato alcuna allegazione, circa la mancata "--er conoscenza di cause ostative, con riguardo alle ulteriori due sentenze (quella del Tribunale di Ivrea e quella del Tribunale di Urbino), per le quali ugualmente aveva richiesto al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio. Peraltro, con riguardo alla pronuncia del Tribunale di Ivrea, la sentenza era stata emessa ed era poi divenuta irrevocabile quando non era ancora divenuto esecutivo il secondo decreto penale, con il quale era stata concessa la (seconda) sospensione condizionale della pena. Deve pertanto evidenziarsi che la successiva sentenza del Tribunale di Urbino ha ritenuto la continuazione esterna tra i fatti contestati dinanzi al medesimo ufficio con quelli giudicati dal primo Tribunale, di talché non poteva disporsi la revoca della sospensione condizionale concessa dal Tribunale di Pesaro, in quanto i reati sono stati unificati in un unico reato continuato con la sentenza del 21 febbraio 2020 dal Tribunale di Urbino e la pena complessiva, da ritenersi pertanto pena unica, era stata sospesa (cfr. Sezione 1, Sentenza n. 32701 del 2020). Il motivo di ricorso appare quindi generico oltreche manifestamente infondato, in quanto non tiene conto della successiva pronuncia del Tribunale di Urbino. Infatti con riferimento a tale decisione, l'impugnazione con la quale si deduce l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 168, quarto comma, e 164, terzo comma, cod. pen. - per non aver il giudice dell'esecuzione revocato in sede esecutiva il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso per la terza volta - non si confronta in modo specifico e non deduce nulla rispetto al fatto che la causa ostativa non fosse nota al giudice della cognizione. 4. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/
Sentenza Cassazione n. 45222/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris