CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 11024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 30/09/2021, che ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il GIP dello stesso tribunale ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. In particolare, il GIP del Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. ritenendo invariato il quadro indiziario e cautelare, opponendo l'esistenza del giudicato cautelare formatosi a seguito dell'inammissibilità del ricorso per cassazione del ricorrente avverso l'ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. relativa al provvedimento applicativo della misura. Il Tribunale del riesame, con l'impugnato provvedimento, ha escluso che sulla scorta degli elementi addotti dalla difesa fosse intervenuta una modifica della piattaforma indiziaria posta a fondamento del provvedimento genetico, anche con riguardo al profilo attinente alla persistenza della condotta di partecipazione ascritta al ricorrente. Tanto premesso, la difesa dell'indagato deduce: 1.1. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 192, 273 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe alcuna risposta alle osservazioni difensive che, sulla base di nuovi elementi probatori - segnatamente delle ulteriori dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), confortati dal contenuto della trascrizione ambientale delle conversazioni tenutesi durante l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della sentenza rescindente della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 22272/2020) che ha annullato la precedente ordinanza del riesame- rivelerebbero, al più, la partecipazione assai risalente del ricorrente alla cosca [OSCURATO:PERSONA] (lo stesso collaboratore Mantella ne attestava l'affiliazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA] sino al 2011, a fronte, invece, delle propalazioni di Arena, secondo cui il ricorrente si era dissociato negli anni 2000 e di Camillò che ne escludeva l'affiliazione e Cannatà che ne retrodatava la partecipazione alla vecchia organizzazione di [OSCURATO:PERSONA]), con esclusione della persistente attualità del grave quadro indiziario. Il Tribunale avrebbe, inoltre, travisato parte dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attribuendo al ricorrente fatti riferibili ad altro soggetto (in particolare di essere stato il braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], così condividendo con lui le strategie criminali degli ultimi venti anni, non avvedendosi che tale condotta era in realtà stata riferita ad [OSCURATO:PERSONA]), così come avrebbe riferito della presenza dell'indagato all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il riferimento è alla "mangiata del 2018"), in realtà escluso dagli stessi investigatori. Si era poi disatteso il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza di rinvio, ove era stato censurato il richiamo operato al giudicato cautelare evidenziandosi la necessità di un più approfondito esame delle dichiarazioni dell"Arena alla luce anche del contenuto delle captazioni. 1.2. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 274, 275 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deducono gli stessi vizi in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari, stante l'assenza di attualità della ipotizzata condotta di partecipazione, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti illeciti, su cui il Tribunale non avrebbe offerto alcuna argomentazione. 2. La PG presso questa Corte, con requisitoria in data 07/02/2022, pur ritenendo fondato il vizio di motivazione del provvedimento impugnato stante l'assenza di un congruo confronto ed apprezzamento delle nuove emergenze allegate dalla difesa, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al giudizio in ordine alle esigenze cautelari, ritenendo non intaccata la gravità indiziaria. 3. Il difensore del ricorrente, con memoria in data 14/02/2022, ha replicato alle conclusioni del P.G. insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Per come osservato dalla stessa P.G. presso questa Corte, la quale ha ritenuto fondato il denunciato vizio di motivazione seppur con ricadute limitatamente al giudizio attinente all'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame omette di confrontarsi con i nuovi contributi dichiarativi allegati dalla difesa, limitandosi a svilire tale compendio affermando che necessita di approfondimenti e, quindi, nella sostanza, sottraendosi a un congruo confronto tra ciò che rientrava nell'ambito del perimetro definito dal giudicato cautelare e ciò che, invece, non ne è compreso, per come chiaramente indicato nella successiva sentenza della Sesta sezione di questa Corte n. 24264/2021. Ciò non solo con riferimento al narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], genericamente apprezzato, quanto, soprattutto, ai contributi dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA], in parte "frainteso" (v. pag. 9 ricorso) e a quello di [OSCURATO:PERSONA], invece del tutto pretermesso. Si tratta di nuove emergenze che avrebbero dovuto indurre il Tribunale del riesame a misurarsi sulla idoneità di quelle ulteriori propalazioni ad influire non solo sull'attualità delle esigenze cautelari ma sulla stessa gravità indiziaria, posto che il ricorrente, anche in ragione della contestazione con carattere di permanenza, aveva posto a fondamento dell'istanza di scarcerazione relativo il tema. In tale ambito assume rilievo anche l'omessa verifica dell'esatta collocazione temporale della chiamata del Montella, solo genericamente riferita mediante l'indicazione del verbale di interrogatorio reso e il datato richiamo ad una condotta di estorsione. 5. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comnna 7, cod. proc. pen. per nuovo giudizio sul punto. 5.1. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. trovandosi l'indagato in stato di custodia cautelare in carcere. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, li