CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 39548/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n.1478/2025 sez. [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19658/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 20.11.2024 della Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza del tribunale di Sassari con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39548/2025 Roma, lì, 09/12/2025 in ordine al delitto ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 per essersi avvalso di una falsa fattura di acquisto riguardante un preliminare di vendita di un fabbricato da ultimare. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo rappresenta il vizio di violazione di legge quanto agli elementi integrativi della fattispecie contestata e la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Si contesta la ricostruzione della vicenda quanto alla assenza significativa, nel preliminare, di previsioni di forme di compensazione di crediti / debiti tra le parti, come pure sarebbero avvenute in concreto, secondo la difesa, nel caso di specie, in ragione dell’avvenuta mancata considerazione di quanto sarebbe stato riportato in memoria difensiva, quanto ad analoghe compensazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e la ditta venditrice [OSCURATO:SOCIETA], avvenute in altri casi similari solo in sede di rogito notarile, senza previa previsione contrattuale. E si contesta anche la ritenuta rilevanza della mancata previsione, nel preliminare, del rilascio della fattura in contestazione, pur in assenza di un prezzo da versarsi, secondo contratto, entro 90 giorni prima del rogito, a fronte della finalità del [OSCURATO:PERSONA], prospettata dalla difesa, di ottenere con essa un credito agevolato. Quanto alla emissione della nota di credito sul solo imponibile e non sull’iva si tratterebbe di circostanza conforme alla normativa tributaria. Sarebbe superficiale anche la contestazione della corte sulle ragioni addotte dal [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la intervenuta risoluzione da parte sua del preliminare. Un'analisi complessiva dei dati disponibili, come illustrati dalla difesa, avrebbe quindi escluso ogni ricostruzione di rilevanza penale. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione, non avendo la corte operato alcun confronto con le argomentazioni difensive circa la esistenza di una diversa e più lineare ricostruzione della vicenda, che renderebbe inutile, a fronte dei rapporti fiduciari tra le parti e di una consulenza tecnica di parte, l'ipotesi di una stipula, nel settembre del 2013, di un contratto preliminare simulato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. I due motivi, riguardando la adeguatezza della ricostruzione della vicenda negoziale in funzione del giudizio di responsabilità, risultano omogenei e da esaminarsi congiuntamente. 2 Si premette che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006 Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 3 Rispetto alla vicenda in esame la ricostruzione della stessa, in termini di penale responsabilità del ricorrente, è spiegata dalla Corte sia mediante la condivisione di quanto illustrato in primo grado che attraverso una analitica analisi del contenuto dell'accordo intercorso tra il ricorrente e la ditta [OSCURATO:SOCIETA]. emittente la ritenuta falsa fattura; accordo tradottosi in un preliminare di vendita di un fabbricato da completare ed analizzato dal collegio di merito nell'ambito della dinamica di una vicenda contrattuale complessiva intercorsa tra le parti, così da ricavare infine, attraverso l’evidenziazione di plurimi aspetti incompatibili con una lineare operazione negoziale - come al contrario ricostruito dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] -, la sussistenza della fattispecie contestata. In particolare, tale fattispecie appare integrata, secondo la congrua motivazione della corte, in una operazione preordinata a creare strumentalmente una apparentemente regolare attività negoziale, elaborata in termini di preliminare di vendita immobiliare, in realtà preordinata al rilascio, da parte della società promissaria alienante e a favore del [OSCURATO:PERSONA], promissario acquirente, della falsa fattura contestata e inerente il prezzo, tuttavia mai versato, della compravendita; fattura poi illecitamente utilizzata in sede di dichiarazione fiscale dal [OSCURATO:PERSONA], quale elemento passivo fittizio, a fronte di un ingiustificata risoluzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] stesso, dell'atto preliminare ad essa strumentale, intervenuta di seguito al decorrere dell'annualità fiscale di riferimento. Per spiegare una tale ricostruzione, la corte di appello, come risulta dalla complessiva decisione emergente dalla considerazione delle due sentenze conformi, ha sottolineato la sussistenza di una serie di ritenute anomalie rispetto ad una lineare negoziazione preliminare: quali il mancato versamento del prezzo di acquisto di cui alla fattura contestata, la mancata previsione di una caparra e di clausole penitenziali – rilevate come di norma presenti in atti contrattuali quale quello in esame –, come anche la mancata previsione di forme di compensazione (del tipo di quella rappresentata dalla difesa a giustificazione della assenza di un concreto flusso finanziario tra le parti), tanto più a fronte di una clausola che, al contrario, prevedeva che la somma pattuita dovesse essere versata dalla promissaria acquirente entro 90 giorni antecedenti la data del rogito notarile. Rispetto a tale ultima circostanza, particolarmente perspicua è l’osservazione della Corte per cui, ove si volesse aderire alla tesi difensiva - secondo la quale l’assenza di materiale passaggio di denaro tra le parti trovava giustificazione nella prassi negoziale, ormai invalsa tra le stesse, e connotata dalla presenza di altri rapporti di credito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima contraente promissaria venditrice, tali da giustificare il ricorso ai medesimi crediti in via compensativa nella vicenda negoziale in questione -, allora non riesce a trovare una ragionevole spiegazione, estranea alla ricostruzione di rilevanza penale qui contestata, la mancata previsione, nel preliminare, di una tale situazione di futura compensazione, pur nota alle parti alla luce di una, secondo la difesa, consolidata prassi negoziale di tipo compensativo, sopra citata. Egualmente, di rilievo, ai fini della validità e ragionevolezza della motivazione censurata, è l’osservazione per cui non trova valida spiegazione l’emissione della fattura di pagamento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nonostante la previsione di un pagamento espressamente previsto in contratto come da effettuarsi 90 giorni prima del rogito notariale; spiegazione che la corte ragionevolmente non rinviene nella tesi della strumentalità della fattura per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere all’erogazione di un mutuo per la compravendita, in assenza di ogni accenno a tale ultima forma di pagamento nell’ambito del preliminare di compravendita. A tale coerente quadro ricostruttivo si accompagna anche la congrua valorizzazione di dichiarazioni testimoniali, atte a smentire ragioni giustificative della risoluzione del preliminare, da parte del [OSCURATO:PERSONA], e successiva all’ottenimento della fattura in questione, diverse dalla strumentalizzazione del preliminare medesimo ai soli fini di ottenere la falsa fattura da utilizzare a fini fiscali. In tale quadro, non va trascurato anche il rilievo per cui, secondo la corte, la stessa giustificazione addotta dal [OSCURATO:PERSONA] per spiegare la sua decisione di risolvere il preliminare di seguito al rilascio della fattura di pagamento, da parte della promissaria alienante, risulterebbe smentita proprio dal contenuto della formalizzata sua risoluzione contrattuale del 6.10.2024, privo di ogni riferimento alle motivazioni addotte dal ricorrente in giudizio, a sostegno della citata risoluzione. Non manca la significatività del carattere “sospetto”, - che ovviamente nel contesto indiziario sopra riassunto assume un ancor maggior peso – della circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA], in assenza di alcun movimento finanziario per il contratto in questione, in stretta contingenza temporale con i fatti del processo, ebbe a fatturare lavorazioni in favore di società collegata con la promissaria venditrice che poi cedeva a quest’ultima il suo debito per importi guarda caso alquanto equivalenti all’Iva contestata dalla Agenzia delle Entrate. Rispetto alla quale Iva, è adeguatamente valorizzato dalla Corte anche il rilievo, proveniente dalla Agenzia delle Entrate, per cui nei contratti preliminari inerenti l’acquisto di immobile nel caso in cui il venditore sia una impresa, per regola generale la cessione è esente da Iva, laddove nonostante ciò la società [OSCURATO:SOCIETA]. promissaria venditrice, emise fattura per l’intero importo pattuito, oltre Iva. Dunque, emerge una motivazione più che adeguata, in linea con i principi di legittimità evocati in premessa, cui il ricorrente, da una parte, oppone censure relative ad argomenti già ampiamente e validamente confutati dai giudici di merito, dall’altra, sviluppa una mera personale ricostruzione fondata su una diversa valorizzazione di dati oltre che di propri ragionamenti logici, lontana da ogni congrua rilevazione di vizi logici “manifesti”, come richiesto in questa sede, e operante, piuttosto, su un piano di merito, inammissibile. Consegue che l’inammissibilità della diversa ricostruzione fattuale proposta, a fronte di una ben articolata motivazione, non integra alcun vizio di violazione di legge come pure proposto. Né la difesa, confrontandosi peraltro solo con parte della articolata motivazione, specifica quale eventuale vizio motivazionale emergerebbe dalla sua ricostruzione. 5. In base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]