CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37224/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. 2. Denunzia violazione di legge (in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. Si duole, oltre che dell'errore giuridico in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione pretendendo "la predeterminazione dei singoli e successivi reati già a partire dalla commissione del primo", dell'omessa valutazione dei parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare l'unitarietà del disegno criminoso. 3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di continuazione del condannato osservando che i reati (rapina resistenza e oltraggio a pubblico u .ficiale, furti aggravati ed evasioni), non solo costituivano fatti completamente eterogenei, ma erano stati commessi a tale distanza temporale (parecchi mesi) da escludere, in radice, la possibilità di riconduzione al medesimo diseqno criminoso che postula sempre, contrariamente a quanto sostento dal ricorre lte, che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatt3 unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continua2lone in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre invece che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve dunque escludersi c le una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero anco -a della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una progr3rnmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un ;oggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati. Conseguentemente così come la vicinanza temporale non costituisce di per sé "indizio necessario" dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, la distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabi.ità di mutamen :i che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, normalmente comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi» (come effica :emente osserva autorevole Dottrina). Sicché non può dubitarsi che il dato cronclogico costituisca un indice probatorio che rappresenta di regola un «limite logico» alla possibilità di ravvisare il reato continuato. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, de tutto astrattamente, la conducenza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 61(3 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ"nare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila .n favore della cassa delle ammende. Così deci