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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07819/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12605/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026controSERENDIPITY [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa, disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all’indirizzo di po-sta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] e in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 4 presso loStudio [OSCURATO:PERSONA]);– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio n. 6762/12/2023, depositata in data 27/11/2023 e non noti-ficata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 6762/12/2023 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.7740/26/2021 che aveva accolto il ricorso introduttivo dellaSerendipity [OSCURATO:SOCIETA]. relativo ad atto di recupero credito IVA.2.

Si legge in sentenza che con tale atto impositivo l’Amministrazionefinanziaria recuperava il credito ritenuto indebitamente utilizzato perestinzione di un’obbligazione tributaria dalla società tramite compen-sazione con F24 in relazione agli anni 2017, 2018 e 2019 per un im-porto complessivo di euro 112.404,53 a seguito di accollo di debiti ef-fettuato da altre società; contestualmente, ex art.13, comma 1, d.lgs.n.471/97, irrogava la relativa sanzione nella misura del 30%.Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/20263.

La società ricorreva deducendo, tra l’altro, che l’accollo era statovietato dal 01/01/2020 dal decreto-legge n. 124/2019, convertito conmodificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e da tale fatto desu-meva che prima fosse ammissibile.

Affermava anche che tale prassiera confermata dalla stessa Agenzia, con la Risoluzione 22/12/2009n.286, la quale dava istruzioni di come inserire nel modello F24 l’accollotra due soggetti diversi utilizzando il codice

62. L’art. 1 del decreto-legge n.124/2019, per contra, aveva portata innovativa e non inter-pretativa, per cui esso si applicava alle compensazioni successive allasua entrata in vigore e non alle precedenti, quale quella in esame.

Ilgiudice di primo grado accoglieva la prospettazione della contribuente,decisione interamente confermata dal giudice di secondo grado.4.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente concontroricorso e ricorso incidentale per un motivo.Considerato che:1.

Con l’unico motivo di ricorso principale, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 17 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 241 e dell’art. 1 del D.L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 124, con riferimento all’art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212da parte della sentenza impugnata che, da un lato, fa riferimento nellamotivazione ad una sentenza, la n. 4914/23 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, non definitiva e, dall’altro,avrebbe erroneamente interpretato le norme rilevanti in materia di ac-collo in ambito fiscale.1.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in relazione alla censura, la controricor-rente prospetta «la falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, del D.L.n. 124/2019, 11 delle preleggi, 3 e 8 della L.212/2000» perché l’«ufficionell’appello, in maniera del tutto inconferente nel caso di specie, parlaNumero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026di frodi, crediti inesistenti, coobbligazione da accollante e accollato.

Icrediti sono genuini, tanto vero che l’ufficio stesso, contraddicendo séstesso, ha applicato la sanzione ridotta del 30%, invece di quella piùelevata del 120%.

In sostanza l’agenzia delle entrate nega la compen-sazione a prescindere, basandosi esclusivamente sulla risoluzione»dell’Agenzia delle Entrate (cfr. p.7 controricorso).1.3.

L’eccezione – se tale deve intendersi la sopra richiamata prospet-tazione difensiva - non può trovare ingresso, dal momento che con ilmezzo di impugnazione alla base del ricorso l’Agenzia non introducenuove contestazioni (frode), ma si limita a censurare la sentenza d’ap-pello in diritto per aver ammesso la contribuente alla compensazionecon estinzione dell’obbligazione tributaria ai fini IVA in conseguenza diaccolli da altre società, condotta ritenuta contraria a legge.2.

Il motivo è fondato, nei termini che seguono.Innanzitutto, non è influente sulla decisione il fatto che la sentenza n.4914/23 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,citata nel corpo della decisione impugnata, non sia definitiva perchéoggetto di ricorso per Cassazione.

Il giudice, attraverso la citazionedella decisione palesemente non intende far discendere sul presentecaso alcun effetto di giudicato esterno ex art.2909 cod. civ., ma, piut-tosto, intende irrobustire l’argomentazione giuridica attraverso un ri-chiamo a tale pronuncia per relationem, condividendo così il contenutomotivazionale del precedente e facendolo proprio.3.

Va quindi considerato che, a fronte di un utilizzo di crediti ritenutoindebito, anche in compensazione, l’Agenzia delle Entrate può emanaremotiva).

Inoltre, non può vincolare la condotta del contribuente l’inter-pretazione offerta dalla Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’Agenzia delle Entrate, invocata dalla ricorrente principale, trattan-dosi di un mero parere originato da una delle parti in giudizio (cfr. Cass.Sez. 5, n.35098 del 2022, conforme a Cass. Sez.

U., n.23031 del2007).4.

Ciò premesso, per decidere la controversia è opportuna una brevericostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie.L’art. 8, comma 2, della L. n. 212/2000, nel testo applicabile rationetemporis, prevede che «E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altruisenza liberazione del contribuente originario».L’interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite della Corte (cfr. sen-tenza n.28162 del 2008) ha chiarito da tempo che, nel caso di accollonegoziale del debito di imposta, la volontaria assunzione dell'impegnodi pagare le imposte non determina, per l'accollante, l'assunzione dellaposizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario,ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale.Dunque, al tempo dei fatti è ammesso l’accollo del debito di impostaaltrui, ma senza che ciò comporti liberazione del debitore originario, equesto perché non è prevista l’adesione del creditore e, conseguente-mente, neppure l’opponibilità allo stesso le eccezioni fondate sull’ac-cordo tra accollato e accollante.5.

Tale peculiarità nella ricostruzione dell’accollo in materia tributaria,dal momento che il rapporto tributario permane sempre tra i medesimisoggetti, rifluisce sulla possibilità di estinguere l’obbligazione tributariaInfatti, il d.lgs. n. 241/1997, all’art.17 nel testo applicabile ratione tem-poris, prevede, per quanto qui interessa, che opera l’«eventuale com-pensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimisoggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche».Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026In buona sostanza, la regola è la non compensabilità tra crediti vantatidal contribuente e debiti verso l’erario, per una evidente necessità dipianificazione di bilancio e programmazione dei flussi di cassa delloStato, in particolare con riferimento alle somme riscosse che afferi-scono a risorse proprie dell’Unione Europea, ma tale divieto ammetteeccezioni espressamente previste dalla legge.Negli ambiti in cui la compensazione tra crediti è ammessa dalla legge,com’è il caso dei versamenti di cui all’art. 17 del d. lgs. n. 241/1997,affinché si determini l’estinzione del debito fiscale i crediti devono peròafferire allo stesso periodo di imposta, risultare dalle dichiarazioni edalle denunce periodiche presentate e riguardare i medesimi soggetti.6.

Sulla base di quanto precede si deve ritenere che non ha allora alcunimpatto sulla disciplina come sopra ricostruita l’entrata in vigore deldecreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ("decreto fiscale"), convertito,con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157 che, all’art.1,rubricato “Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensa-zione”, comma 2, ha espressamente disposto: «Per il pagamento, inogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accol-lante» (cfr., in termini, Cass. n.3930 del 2025).Tale norma, a ben vedere, non pone un tema di retroattività di unadisciplina più sfavorevole per il contribuente perché, sulla base diquanto sopra considerato, l’interpretazione dell’art. 17 del d. lgs. n.241/1997, in combinato disposto con l’art. 8, comma 2, della L. n.212/2000 nell’accezione datante dalla giurisprudenza delle Sezioniunite, va intesa nel senso che tale divieto già sussisteva.

Infatti, seanche i crediti afferissero allo stesso periodo di imposta, e risultasserodalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate, comunquenon potrebbero mai riguardare i medesimi soggetti.

Nel caso dell’ac-Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026collo quest’ultima condizione certamente non sussiste e così, in as-senza di tale terza condizione, che deve coesistere con le prime due,la compensazione è esclusa in caso di accollo.7.

Dev’essere conclusivamente formulato in diritto il principio secondoil quale «anche nel regime anteriore al decreto-legge 26 ottobre 2019,n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n.157, che ha espressamente vietato l’estinzione dei debiti tributari tra-sferiti con accollo attraverso la compensazione di crediti di imposta, aifini dell’art. 17 del d. lgs. n. 241/1997 non opera l’estinzione del debitofiscale tramite compensazione, perché il rapporto debito-credito, anchese afferisce allo stesso periodo di imposta e risulta dalle dichiarazioni edalle denunce periodiche presentate, non opera tra i medesimi sog-getti».In applicazione della delineata interpretazione, si deve ritenere che adifferenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado con la sen-tenza impugnata, nell’accollo del debito di imposta altrui la compensa-zione non può avere luogo.8.

Per effetto dell’accoglimento del ricorso principale, diviene inammis-sibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art.100 cod. proc. civ.il ricorso incidentale, relativo alla denuncia di violazione di legge permancata applicazione dei parametri forensi e del principio dell’equocompenso (violazione o falsa applicazione degli artt. 13, comma 7, e13 bis L.247/2012, 4, comma 1, del D.M.55/2014 come novellatoprima dal D.M. 27/2018, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, 13,comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, 91, 92 e 132, comma2, n.4 cod. proc. civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e4, cod. proc. civ., per aver la CGT2 ritenuto che la complessità dellequestioni trattate, e la non univoca giurisprudenza in materia, giustifi-cassero la compensazione delle spese.Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026Infatti, la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori que-stioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito exart.384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorsodella ricorrente.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo esecondo grado, sia per il giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ri-getta il ricorso introduttivo; condanna la ricorrente incidentale al pa-gamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate ricor-rente incidentale, liquidate per il primo grado in euro 8.900,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito, per il secondo grado in euro9.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito e per il giudiziodi legittimità in euro 5.900, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoincidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12605/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026controSERENDIPITY [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa, disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all’indirizzo di po-sta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] e in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 4 presso loStudio [OSCURATO:PERSONA]);– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio n. 6762/12/2023, depositata in data 27/11/2023 e non noti-ficata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 6762/12/2023 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.7740/26/2021 che aveva accolto il ricorso introduttivo dellaSerendipity [OSCURATO:SOCIETA]. relativo ad atto di recupero credito IVA.2. Si legge in sentenza che con tale atto impositivo l’Amministrazionefinanziaria recuperava il credito ritenuto indebitamente utilizzato perestinzione di un’obbligazione tributaria dalla società tramite compen-sazione con F24 in relazione agli anni 2017, 2018 e 2019 per un im-porto complessivo di euro 112.404,53 a seguito di accollo di debiti ef-fettuato da altre società; contestualmente, ex art.13, comma 1, d.lgs.n.471/97, irrogava la relativa sanzione nella misura del 30%.Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/20263. La società ricorreva deducendo, tra l’altro, che l’accollo era statovietato dal 01/01/2020 dal decreto-legge n. 124/2019, convertito conmodificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e da tale fatto desu-meva che prima fosse ammissibile. Affermava anche che tale prassiera confermata dalla stessa Agenzia, con la Risoluzione 22/12/2009n.286, la quale dava istruzioni di come inserire nel modello F24 l’accollotra due soggetti diversi utilizzando il codice 62. L’art. 1 del decreto-legge n.124/2019, per contra, aveva portata innovativa e non inter-pretativa, per cui esso si applicava alle compensazioni successive allasua entrata in vigore e non alle precedenti, quale quella in esame. Ilgiudice di primo grado accoglieva la prospettazione della contribuente,decisione interamente confermata dal giudice di secondo grado.4. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente concontroricorso e ricorso incidentale per un motivo.Considerato che:1. Con l’unico motivo di ricorso principale, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 17 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 241 e dell’art. 1 del D.L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 124, con riferimento all’art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212da parte della sentenza impugnata che, da un lato, fa riferimento nellamotivazione ad una sentenza, la n. 4914/23 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, non definitiva e, dall’altro,avrebbe erroneamente interpretato le norme rilevanti in materia di ac-collo in ambito fiscale.1.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in relazione alla censura, la controricor-rente prospetta «la falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, del D.L.n. 124/2019, 11 delle preleggi, 3 e 8 della L.212/2000» perché l’«ufficionell’appello, in maniera del tutto inconferente nel caso di specie, parlaNumero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026di frodi, crediti inesistenti, coobbligazione da accollante e accollato. Icrediti sono genuini, tanto vero che l’ufficio stesso, contraddicendo séstesso, ha applicato la sanzione ridotta del 30%, invece di quella piùelevata del 120%. In sostanza l’agenzia delle entrate nega la compen-sazione a prescindere, basandosi esclusivamente sulla risoluzione»dell’Agenzia delle Entrate (cfr. p.7 controricorso).1.3. L’eccezione – se tale deve intendersi la sopra richiamata prospet-tazione difensiva - non può trovare ingresso, dal momento che con ilmezzo di impugnazione alla base del ricorso l’Agenzia non introducenuove contestazioni (frode), ma si limita a censurare la sentenza d’ap-pello in diritto per aver ammesso la contribuente alla compensazionecon estinzione dell’obbligazione tributaria ai fini IVA in conseguenza diaccolli da altre società, condotta ritenuta contraria a legge.2. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.Innanzitutto, non è influente sulla decisione il fatto che la sentenza n.4914/23 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,citata nel corpo della decisione impugnata, non sia definitiva perchéoggetto di ricorso per Cassazione. Il giudice, attraverso la citazionedella decisione palesemente non intende far discendere sul presentecaso alcun effetto di giudicato esterno ex art.2909 cod. civ., ma, piut-tosto, intende irrobustire l’argomentazione giuridica attraverso un ri-chiamo a tale pronuncia per relationem, condividendo così il contenutomotivazionale del precedente e facendolo proprio.3. Va quindi considerato che, a fronte di un utilizzo di crediti ritenutoindebito, anche in compensazione, l’Agenzia delle Entrate può emanaremotiva). Inoltre, non può vincolare la condotta del contribuente l’inter-pretazione offerta dalla Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’Agenzia delle Entrate, invocata dalla ricorrente principale, trattan-dosi di un mero parere originato da una delle parti in giudizio (cfr. Cass.Sez. 5, n.35098 del 2022, conforme a Cass. Sez. U., n.23031 del2007).4. Ciò premesso, per decidere la controversia è opportuna una brevericostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie.L’art. 8, comma 2, della L. n. 212/2000, nel testo applicabile rationetemporis, prevede che «E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altruisenza liberazione del contribuente originario».L’interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite della Corte (cfr. sen-tenza n.28162 del 2008) ha chiarito da tempo che, nel caso di accollonegoziale del debito di imposta, la volontaria assunzione dell'impegnodi pagare le imposte non determina, per l'accollante, l'assunzione dellaposizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario,ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale.Dunque, al tempo dei fatti è ammesso l’accollo del debito di impostaaltrui, ma senza che ciò comporti liberazione del debitore originario, equesto perché non è prevista l’adesione del creditore e, conseguente-mente, neppure l’opponibilità allo stesso le eccezioni fondate sull’ac-cordo tra accollato e accollante.5. Tale peculiarità nella ricostruzione dell’accollo in materia tributaria,dal momento che il rapporto tributario permane sempre tra i medesimisoggetti, rifluisce sulla possibilità di estinguere l’obbligazione tributariaInfatti, il d.lgs. n. 241/1997, all’art.17 nel testo applicabile ratione tem-poris, prevede, per quanto qui interessa, che opera l’«eventuale com-pensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimisoggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche».Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026In buona sostanza, la regola è la non compensabilità tra crediti vantatidal contribuente e debiti verso l’erario, per una evidente necessità dipianificazione di bilancio e programmazione dei flussi di cassa delloStato, in particolare con riferimento alle somme riscosse che afferi-scono a risorse proprie dell’Unione Europea, ma tale divieto ammetteeccezioni espressamente previste dalla legge.Negli ambiti in cui la compensazione tra crediti è ammessa dalla legge,com’è il caso dei versamenti di cui all’art. 17 del d. lgs. n. 241/1997,affinché si determini l’estinzione del debito fiscale i crediti devono peròafferire allo stesso periodo di imposta, risultare dalle dichiarazioni edalle denunce periodiche presentate e riguardare i medesimi soggetti.6. Sulla base di quanto precede si deve ritenere che non ha allora alcunimpatto sulla disciplina come sopra ricostruita l’entrata in vigore deldecreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ("decreto fiscale"), convertito,con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157 che, all’art.1,rubricato “Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensa-zione”, comma 2, ha espressamente disposto: «Per il pagamento, inogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accol-lante» (cfr., in termini, Cass. n.3930 del 2025).Tale norma, a ben vedere, non pone un tema di retroattività di unadisciplina più sfavorevole per il contribuente perché, sulla base diquanto sopra considerato, l’interpretazione dell’art. 17 del d. lgs. n.241/1997, in combinato disposto con l’art. 8, comma 2, della L. n.212/2000 nell’accezione datante dalla giurisprudenza delle Sezioniunite, va intesa nel senso che tale divieto già sussisteva. Infatti, seanche i crediti afferissero allo stesso periodo di imposta, e risultasserodalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate, comunquenon potrebbero mai riguardare i medesimi soggetti. Nel caso dell’ac-Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026collo quest’ultima condizione certamente non sussiste e così, in as-senza di tale terza condizione, che deve coesistere con le prime due,la compensazione è esclusa in caso di accollo.7. Dev’essere conclusivamente formulato in diritto il principio secondoil quale «anche nel regime anteriore al decreto-legge 26 ottobre 2019,n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n.157, che ha espressamente vietato l’estinzione dei debiti tributari tra-sferiti con accollo attraverso la compensazione di crediti di imposta, aifini dell’art. 17 del d. lgs. n. 241/1997 non opera l’estinzione del debitofiscale tramite compensazione, perché il rapporto debito-credito, anchese afferisce allo stesso periodo di imposta e risulta dalle dichiarazioni edalle denunce periodiche presentate, non opera tra i medesimi sog-getti».In applicazione della delineata interpretazione, si deve ritenere che adifferenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado con la sen-tenza impugnata, nell’accollo del debito di imposta altrui la compensa-zione non può avere luogo.8. Per effetto dell’accoglimento del ricorso principale, diviene inammis-sibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art.100 cod. proc. civ.il ricorso incidentale, relativo alla denuncia di violazione di legge permancata applicazione dei parametri forensi e del principio dell’equocompenso (violazione o falsa applicazione degli artt. 13, comma 7, e13 bis L.247/2012, 4, comma 1, del D.M.55/2014 come novellatoprima dal D.M. 27/2018, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, 13,comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, 91, 92 e 132, comma2, n.4 cod. proc. civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e4, cod. proc. civ., per aver la CGT2 ritenuto che la complessità dellequestioni trattate, e la non univoca giurisprudenza in materia, giustifi-cassero la compensazione delle spese.Numero registro generale 12605/2024Numero sezionale 7772/2025Numero di raccolta generale 7819/2026Data pubblicazione 31/03/2026Infatti, la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori que-stioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito exart.384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorsodella ricorrente.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo esecondo grado, sia per il giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ri-getta il ricorso introduttivo; condanna la ricorrente incidentale al pa-gamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate ricor-rente incidentale, liquidate per il primo grado in euro 8.900,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito, per il secondo grado in euro9.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito e per il giudiziodi legittimità in euro 5.900, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoincidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07819/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris