CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11674/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXrilevato che i motivi di ricorso proposti sono del tutto reiterativi dei motivi di appello inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello (Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggeper non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di non luogo a procedere perirrilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 448 del 1998, è manifestamenteinfondato, in quanto, tenuto conto che l’apprezzamento in ordine alla sussistenza deipresupposti di fatto per l’operatività della suddetta disposizione rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito e, pertanto, risulta insindacabile in sede di legittimità se sorretto daadeguata e non illogica motivazione, nel caso di specie, i giudici di appello hannocongruamente assolto all’onere argomentativo in ordine alla ritenuta insussistenza deirequisiti della tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento (si veda pag. 4 dellaimpugnata sentenza);osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione dilegge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamenteinfondato, a fronte della corretta e non illogica motivazione esposta sul punto dal giudice dimerito (si veda pag. 5, sulla particolare intensità del dolo, le modalità della condotta, ilcomportamento processuale non collaborativo e l’assenza di comportamenti di segnopositivo), posto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (così, Sez.5,n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 – 01; vedi anche: Sez. 3, n. 2233 del17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, DeCrescenzo, Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02);ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione dilegge per la mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità in relazione al reato dirapina ascritto all’odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte dimerito ha congruamente assolto all’onere argomentativo in ordine alla mancanza deipresupposti applicativi della suddetta diminuente, facendo corretta applicazione dei principidi diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 47610 del22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01);che, a tal proposito, deve osservarsi come il giudizio circa la lieve entità, configurabilequalora sussistano i presupposti individuati dalla Consulta con la pronuncia n. 86 del 2024,costituisce una quaestio facti rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e,pertanto, non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da unacongrua e non illogica motivazione (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si sonoindicate quali ragioni ostative alla configurabilità dell’attenuante in parola: l’assenza di unalesività minima, le modalità particolarmente violente dell’aggressione posta in esseredall’imputato insieme ad altri numerosi compartecipi, la previa concertazione dell’azionedelittuosa, la particolare intensità del dolo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato, è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processuali e va disposto, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle partidel processo in caso di diffusione del presente provvedimento.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11674/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4577/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39538/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano, sezione per iminorenni;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXrilevato che i motivi di ricorso proposti sono del tutto reiterativi dei motivi di appello inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello (Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggeper non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di non luogo a procedere perirrilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 448 del 1998, è manifestamenteinfondato, in quanto, tenuto conto che l’apprezzamento in ordine alla sussistenza deipresupposti di fatto per l’operatività della suddetta disposizione rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito e, pertanto, risulta insindacabile in sede di legittimità se sorretto daadeguata e non illogica motivazione, nel caso di specie, i giudici di appello hannocongruamente assolto all’onere argomentativo in ordine alla ritenuta insussistenza deirequisiti della tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento (si veda pag. 4 dellaimpugnata sentenza);osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione dilegge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamenteinfondato, a fronte della corretta e non illogica motivazione esposta sul punto dal giudice dimerito (si veda pag. 5, sulla particolare intensità del dolo, le modalità della condotta, ilcomportamento processuale non collaborativo e l’assenza di comportamenti di segnopositivo), posto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (così, Sez.5,n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 – 01; vedi anche: Sez. 3, n. 2233 del17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, DeCrescenzo, Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02);ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione dilegge per la mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità in relazione al reato dirapina ascritto all’odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte dimerito ha congruamente assolto all’onere argomentativo in ordine alla mancanza deipresupposti applicativi della suddetta diminuente, facendo corretta applicazione dei principidi diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 47610 del22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01);che, a tal proposito, deve osservarsi come il giudizio circa la lieve entità, configurabilequalora sussistano i presupposti individuati dalla Consulta con la pronuncia n. 86 del 2024,costituisce una quaestio facti rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e,pertanto, non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da unacongrua e non illogica motivazione (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si sonoindicate quali ragioni ostative alla configurabilità dell’attenuante in parola: l’assenza di unalesività minima, le modalità particolarmente violente dell’aggressione posta in esseredall’imputato insieme ad altri numerosi compartecipi, la previa concertazione dell’azionedelittuosa, la particolare intensità del dolo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato, è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processuali e va disposto, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle partidel processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.