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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15588/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E3RANCACCIO; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e ciisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la penultima pagina della sentenza impugnata), è costituito da mere doglianze in punto di fatto, che tentano di indurre il Collegio ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità.

Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche è formulato in maniera estremamente generica ed è manifestamente infondato poiché le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sono state invece concesse dal giudice di primo grado e confermate da quello d'appello (si veda pag. 4 della sentenza impugnata).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E3RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e ciisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la penultima pagina della sentenza impugnata), è costituito da mere doglianze in punto di fatto, che tentano di indurre il Collegio ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità. Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche è formulato in maniera estremamente generica ed è manifestamente infondato poiché le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sono state invece concesse dal giudice di primo grado e confermate da quello d'appello (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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