CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38467/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli il 23 febbraio 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al prestito dell'agosto del 2008 per intervenuta prescrizione e ha rideterminato l'aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27 ottobre 2014 in mesi cinque di reclusione, confermando la condanna per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 644, commi 1 e 5 n. 3 e 4, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 644, commi 1 e 5 n. 3 e 4, cod. pen., in quanto l'affermazione di penale responsabilità a carico dell'imputato sarebbe fondata su dichiarazioni rese dalla persona offesa, prive di riscontri; 2.2 vizio di motivazione in ordine alla richiesta di contenimento della pena entro il minimo edittale; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per avere la Corte d'appello negato la concessione delle attenuanti generiche, in quanto il soggetto risultava gravato da un precedente, per il quale il giudice di primo grado non aveva ritenuto di applicare la recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze reiterano rilievi già disattesi dalla Corte d'appello con adeguata motivazione. Invero, quanto al primo motivo, il percorso argomentativo, seguito dai giudici di merito., è conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'atterdibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). E difatti, la Corte d'appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa fossero corroborate da quelle del figlio, nei confronti del quale l'imputato aveva già commesso condotte usurarie per cui era stato condannato con sentenza passata in giudicato. Quanto al secondo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura - quale quella del ricorrente - che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, avendo la Corte d'appello affermato che difettavano elementi positivamente valorizzabili e così facendo buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza Ti 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2022