CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 settembre 2023
Cassazione n. 27396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 813/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 2329/2021 depositato il 20/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 2329/2021 della Corte d’appello di Salerno depositato il 20 maggio 2021, che ha rigettato l’opposizione ex art. 5- ter della l. n. 89 del 2001 contro il decreto del 17 febbraio 2020, con cui era stata respinta la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un processo civile instaurato nel 2007 dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con ordinanza di estinzione del 13 giugno 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, proponendo “in via alternativa e subordinata” ricorso incidentale in plurimi motivi, tutti attinenti all’art. 4 della legge n. 89 del 2001 e già oggetto di numerose pronunce di questa Corte nel contenzioso di settore. 2. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione ha evidenziato che il processo presupposto era stato dichiarato estinto per inattività delle parti, ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c., trovando perciò applicazione l'art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015. Il decreto impugnato ha considerato che l’istante non aveva allegato nessuna prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio, né era stato documentato il raggiungimento di un accordo conciliativo fra le parti del giudizio presupposto, sebbene a tanto invitate dal giudice istruttore in data 14 dicembre 2017, al che era seguita la mancata comparizione alle udienze del 7 febbraio 2018 e del 13 giugno 2018. I giudici dell’opposizione hanno altresì rilevato la decadenza ex art. 4 della legge n. 89 del 2001, considerando che la dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo e di conseguente estinzione era stata pronunciata il 13 giugno 2018 e la domanda di equa riparazione era stata poi proposta il 12 febbraio 2020. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver trascritto integralmente il contenuto del ricorso per equa riparazione del 12 febbraio 2020 e dell’atto di opposizione, a pagina 18 enuncia il primo motivo, rubricato “erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001”, evidenziando che, nel caso di specie, il processo presupposto si era estinto “non per inattività delle parti e nemmeno per rinuncia di una delle parti, ma per mancata comparizione delle parti”. Si narra che le parti, a seguito della CTU medica, non avevano presenziato alle udienze del 7 febbraio 2018 e del 13 giugno 2018 “perché avevano trovato un bonario accordo”. Nella memoria depositata in data 6 settembre 2023 il ricorrente assume al riguardo che “la transazione in corso di causa, che porta all’abbandono del giudizio, non è equiparabile all’inattività processuale considerata dall’art. art. 2, comma 2 sexies, lett. c, della Legge Pinto ma è, anzi, una condotta virtuosa, auspicata e incentivata dal Legislatore”. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia, invece, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, in quanto il provvedimento di estinzione del 13 giugno 2018 poteva dirsi definitivo soltanto in data 13 luglio 2019, decorso, cioè, il termine di impugnazione. 5. Nell’ordine logico delle questioni, avendo la Corte d’appello deciso con due rationes decidendi poste in rapporto di reciproca esclusione (una attinente al merito della lite ed altra fondata su assorbente questione preliminare), deve anteporsi l’esame del secondo motivo del ricorso principale. Esso sarebbe palesemente fondato, giacché la definitività del provvedimento presupposto, dalla cui data computare il termine di sei mesi previsto a termine di decadenza per la preposizione della domanda di equa riparazione, ai sensi dell'art. 4, della l. n. 89 del 2001, va collocata al momento della scadenza del termine previsto per proporre l'impugnazione ordinaria. La Corte d’appello di Salerno ha perciò errato a non considerare che il provvedimento di estinzione del giudizio adottato in data 13 giugno 2018 dal Tribunale in composizione monocratica in sede di appello aveva il contenuto sostanziale di sentenza e pertanto era impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno ex art. 327, comma 1, c.p.c., formulazione applicabile nei giudizi instaurato prima del 4 luglio 2009. 6. È tuttavia infondato il primo motivo del ricorso principale. 6.1. Nel decreto impugnato, la Corte d'appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo dalla dichiarazione di estinzione dello stesso per inattività delle parti dovuta alla mancata comparizione, estinzione intervenuta nel 2018, a fronte di domanda proposta però già nel 2007. Si tratta di deduzione la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, era stata effettivamente più volte smentita da questa Corte, essendosi affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti non esclude automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Piuttosto, l'esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo - la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto - conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti o per rinuncia –si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla celere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. n. 18333 del 2016). 6.2. Si rivela però decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: «[...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile». 6.3. A differenza di quanto intende il ricorso principale (e così anche la “precisazione relativa all’interpretazione dell’art. 2, comma 2 - sexies, lettera c, legge n. 89/2001” contenuta nella memoria depositata il 6 settembre 2023), la discip lina processuale della mancata comparizione delle parti, di cui agli art. 181 e 309 c.p.c., che conduce alla dichiarazione di estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo, rientra certamente fra le ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c. (indicativamente, Cass. n. 17684 del 2021). L’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c. È stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione. 6.4. Contenendo l’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. Peraltro, proprio perché l’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdottodalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimitàai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019). 6.5. Nel caso in esame, affermata l’applicabilità ratione temporis dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, l’impugnato decreto ha ritenuto che l’opponente Casella, non avendo impedito la dichiarazione di estinzione, avesse con ciò confermato di non aver avuto alcun interesse ad ottenere una pronuncia di merito nel giudizio presupposto. Né il Casella aveva allegato e documentato di aver concluso una conciliazione (come adesso si assume in ricorso, senza però indicare, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quando tale fatto fosse stato dedotto nel pregresso grado di merito), così da contrastare la inferenza presuntiva che il comportamento culminato con l'estinzione deponesse per il difetto di interesse alla celere definizione di quello. 6.6. Ora in ricorso si espone che la cancellazione e conseguente estinzione della causa erano state a monte giustificate dal “bonario accordo” favorito dalla CTU medica, ma la transazione non è fatto impeditivo ex se rispetto alla insorgenza della presunzione stabilita dall’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, allorché si sia verificato un abbandono della lite, avendo essa, piuttosto, potuto indurre le parti a richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse. Se invece tale “bonario accordo” viene addotto come fatto costituente prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), si tratta di apprezzamento spettante ai giudici del merito e non sindacabile in cassazione per violazione di norme di diritto, quanto, semmai, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.n. 12026 del 2022). 6.7. A sostenere che il solo fatto che le parti siano addivenute ad una conciliazione, che abbia poi causato l’estinzione del processo per inattività, costituisce prova in re ipsa della pregressa sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, si dovrebbe pervenire coerentemente ad interrogarsi sulla ragionevolezza dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), in quanto la presunzione legale ivi dettata, così argomentando, risulterebbe in sostanza non rispondente a dati di esperienza generalizzata, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit; sarebbe cioè agevole, ed anzi automatico, formulare l’ipotesi che il pregiudizio da irragionevole durata c’è quando l’estinzione del processo è frutto della intervenuta transazione fra i contendenti, ovvero di un accadimento reale contrario alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. 7. Il ricorso principale va perciò rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale proposto in via subordinata, e regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.500,00 per compen