CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNAWAR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 106 N. 9209/26~§ guSS4 ,OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo dedotti con il ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., rimarcando le specifiche connotazioni di gravità del fatto e di intensità del dolo (cfr. pag. 6-7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M