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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12582/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 14 febbraio 2023 II Tribunale di Palermo, sezione terza penale, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Palermo in data 25 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato previsto dall'art. 590 cod. pen., commesso in Isola delle Femmine il 30 aprile 2018.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputata a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità in relazione agli artt. 40, comma 2 cod. pen. e 590 cod. pen.

L'unico motivo dedotto è inammissibile.

La doglianza, invero, attiene sostanzialmente al vizio travisamento della prova e dedotta illogicità e contradditorietà della motivazione, non più proponibile a seguito della novella di cui al d.lgs 6 febbraio 2018, n.11 che ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 606 cod proc pen, secondo cui , nei casi di reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge.

Invero, quanto alla prospettata" violazione di legge" poichè, a dire della ricorrente, sarebbero state rispettate le regole cautelari la cui osservanza era imposta nel caso concreto, il motivo, come detto, si risolve in un vizio motivazionale e non si confronta con il testo del provvedimento impugnato, che offre sul punto logiche e congrue argomentazioni, individuando chiaramente le cautele violate.

La Corte d'appello ha infatti considerato che la Cataldo aveva omesso di controllare e custodire adeguatamente il cane di grossa taglia a lei affidato, così di fatto consentendo che lo stesso potesse sfuggirle ed azzannare la persona offesa con movimenti ripetuti, omettendo in particolare ( in disparte l'obbligatorietà o meno dell'uso della museruola) di verificare che, nonostante la lunghezza esigua del guinzaglio, comunque il cane non avesse uno spazio di manovra e di movimento tale da potersi avvicinare ad altri pedoni in transito e morderli.

Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria (C.

Cost., sent. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 20-03-24 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 14 febbraio 2023 II Tribunale di Palermo, sezione terza penale, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Palermo in data 25 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato previsto dall'art. 590 cod. pen., commesso in Isola delle Femmine il 30 aprile 2018. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputata a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità in relazione agli artt. 40, comma 2 cod. pen. e 590 cod. pen. L'unico motivo dedotto è inammissibile. La doglianza, invero, attiene sostanzialmente al vizio travisamento della prova e dedotta illogicità e contradditorietà della motivazione, non più proponibile a seguito della novella di cui al d.lgs 6 febbraio 2018, n.11 che ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 606 cod proc pen, secondo cui , nei casi di reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge. Invero, quanto alla prospettata" violazione di legge" poichè, a dire della ricorrente, sarebbero state rispettate le regole cautelari la cui osservanza era imposta nel caso concreto, il motivo, come detto, si risolve in un vizio motivazionale e non si confronta con il testo del provvedimento impugnato, che offre sul punto logiche e congrue argomentazioni, individuando chiaramente le cautele violate. La Corte d'appello ha infatti considerato che la Cataldo aveva omesso di controllare e custodire adeguatamente il cane di grossa taglia a lei affidato, così di fatto consentendo che lo stesso potesse sfuggirle ed azzannare la persona offesa con movimenti ripetuti, omettendo in particolare ( in disparte l'obbligatorietà o meno dell'uso della museruola) di verificare che, nonostante la lunghezza esigua del guinzaglio, comunque il cane non avesse uno spazio di manovra e di movimento tale da potersi avvicinare ad altri pedoni in transito e morderli. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20-03-24 Il Consigliere estenso
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