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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 02382/2023

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 6798-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso il proprio studio -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimate - avverso l'ordinanza n. 24394/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/1/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], parte ricorrente nel procedimento RG n. 12959/2011, definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha condannato il medesimo al pagamento dell’importo di Euro 9.000,00 quale liquidazione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiede la correzione dell'errore materiale per l’erronea indicazione delle spese liquidate asuo carico; considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nell’ordinanza, a fronte dell’indicato valore della controversia (Euro 400,00), è stato liquidato l’importo di Euro 9.000,00, anziché di Euro 900,00,trattandosi di mero refuso di trascrizione di uno zero P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 24394/2016 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 30/11/2016, e dispone che nel dispositivoa pagina 3, rigo 2, in luogo di «complessivi € 9.000,00» si inseriscano, al loro posto, le parole «complessivi € 900,00», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 6798-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso il proprio studio -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimate - avverso l'ordinanza n. 24394/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/1/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], parte ricorrente nel procedimento RG n. 12959/2011, definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha condannato il medesimo al pagamento dell’importo di Euro 9.000,00 quale liquidazione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiede la correzione dell'errore materiale per l’erronea indicazione delle spese liquidate asuo carico; considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nell’ordinanza, a fronte dell’indicato valore della controversia (Euro 400,00), è stato liquidato l’importo di Euro 9.000,00, anziché di Euro 900,00,trattandosi di mero refuso di trascrizione di uno zero P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 24394/2016 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 30/11/2016, e dispone che nel dispositivoa pagina 3, rigo 2, in luogo di «complessivi € 9.000,00» si inseriscano, al loro posto, le parole «complessivi € 900,00», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione
Decreto Cassazione n. 02382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris