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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20489/2026

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izz [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14636/2024 depositata il25/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/20261.

La signora [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Giudice di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA].

Per ivi sentirlacondannare al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dalRegolamento (CE) n. 261/2004, nonché al risarcimento degli ulterioridanni lamentati in conseguenza della cancellazione del volo W65618 daTorino a [OSCURATO:PERSONA], programmato per il 21 ottobre 2022 alle ore18:50, avvenuta senza alcun preavviso utile e senza l’offerta di misure diassistenza o di riprotezione, con conseguente perdita anche del volo dirientro già acquistato.Nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA]., chericonduceva la cancellazione del volo a uno sciopero nazionale delcomparto aeroportuale asseritamente integrante circostanza eccezionale aisensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, con sentenzan. 13561 del 15 giugno 2023 il Giudice di Pace di Roma rigettava ladomanda, ritenendo provata, seppur in via presuntiva, la sussistenza dellosciopero e la sua incidenza causale sulla cancellazione del volo.2.

Successivamente, con sentenza n. 14636 del 26 settembre 2024 ilTribunale di Roma rigettava l’appello, ritenendo che lo sciopero del settoreaeroportuale costituisse circostanza eccezionale idonea a esonerare ilvettore dalla responsabilità e che la documentazione prodotta, pur nonproveniente da autorità istituzionali, fosse sufficiente a dimostrarnel’esistenza e l’incidenza causale sulla cancellazione del volo, anche in viapresuntiva.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Fazzari proponeora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.4.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/20265.1.

Con il secondo motivo, he va anzitutto esaminato in quantologicamente prioritario, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., in relazioneagli artt. 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, nonché omesso esamedi un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.Si duole che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto sussistenticircostanze eccezionali idonee ad esonerare il vettore aereo dall’obbligo dicompensazione pecuniaria, nonostante la pacifica cancellazione del volo ela mancata informazione tempestiva dei passeggeri, in violazione degliartt. 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004.Lamenta che ai sensi dell’art. 5, par. 1, del Regolamento n. 261/2004, lacompensazione pecuniaria è esclusa solo ove il vettore dimostri di averinformato il passeggero nei termini normativamente previsti o di averofferto un volo alternativo conforme ai parametri temporali stabiliti.Inoltre, l’art. 5, par. 3, pone a carico esclusivo del vettore l’onere diprovare che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che nonsi sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure del caso,mentre il par. 4 attribuisce al medesimo vettore l’onere di dimostrare se equando il passeggero sia stato informato.6.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.In tema di responsabilità del vettore aereo per cancellazione o ritardo delvolo si è dalla giurisprudenza, sia unionale che nazionale, delineato unassetto normativo e interpretativo di particolare rigore, ispiratoall’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela del passeggero, qualeparte strutturalmente debole del rapporto.In tale quadro, risulta principio ormai consolidato che l’esonero del vettoredall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dalRegolamento (CE) n. 261/2004 è subordinato alla rigorosa dimostrazione,gravante integralmente su di esso, dell’esistenza di circostanze eccezionaliNumero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/2026e del nesso causale tra tali circostanze e l’evento pregiudizievolelamentato dal passeggero.Giusta principio consolidato il vettore deve dimostrare a) l'effettivaesistenza della circostanza eccezionale e b) il nesso di causalità diretto einevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato delsingolo volo interessato (v.

Corte di Giustizia, sez.

VIII, sentenza 12marzo 2020, C-832/18; Corte di Giustizia, sez.

Grande, sentenza 10gennaio 2006, C-344/04).La mancata dimostrazione anche di uno solo di questi due requisiticomporta l'obbligo di versare la compensazione al passeggero, gravandosul vettore l'onere della prova circa se e quando il passeggero sia statoinformato (cfr.

Corte di Giustizia, sez.

VIII, sentenza 12 marzo 2020, C-832/18; Corte di Giustizia, sez.

Grande, sentenza 10 gennaio 2006, C-344/04).Sebbene l'ordinamento italiano ammetta la prova per presunzioni sempliciai sensi dell'art. 2729 c.c. il relativo utilizzo è subordinato a requisiti digravità, precisione e concordanza (cfr.

Corte di Cassazione, I civile,ordinanza 10 maggio 2023, n. 12498; Cass. civ., Sez.

III, 13 marzo 2014,n. 5787; Cass. civ., Sez.

III, 2 agosto 2004, n. 14774).La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, sebbene non siarichiesto un legame di assoluta necessità causale, essendo sufficiente chela conseguenza sia «ragionevolmente possibile secondo un criterio dinormalità» (cfr.

Corte di Cassazione, V - Tributaria civile, sentenza 20dicembre 2006, n. 27211 ), il ricorso a tale strumento non può basarsi sufatti a loro volta presunti, vigendo il divieto di praesumptio de praesumpto(cfr. Cass. civ., Sez.

V, 27 febbraio 2013, n. 4921).Nel contesto della responsabilità del vettore aereo, questo principiogenerale subisce un'applicazione ancora più rigorosa.Consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici (comel'esistenza di uno sciopero in un'area vasta) equivarrebbe a fondare laNumero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/2026decisione su una presunzione basata su un fatto (l'impatto specifico sulvolo) che è proprio l'oggetto della prova richiesta al vettore, determinandoun'inammissibile inversione dell'onere probatorio a danno del passeggero(cfr.

Corte di Cassazione, V - Tributaria civile, sentenza 18 ottobre 2021,n. 28647).La questione centrale circa la possibilità per il giudice di ritenere provato ilnesso causale basandosi su massime di esperienza, come i generici "effettia catena" di uno sciopero, trova una risposta nettamente negativa.In tal senso la giurisprudenza, anche quella europea, è unanime nelrichiedere che la circostanza eccezionale debba aver interessatospecificamente il volo in questione (cfr.

Corte di Giustizia, sez.

III,sentenza 17 aprile 2018, C-195/17; da C-197/17 a C-203/).Anche qualora la prova dello sciopero in un determinato aeroporto siastata fornita, ciò non è di per sé sufficiente.Il vettore deve provare puntualmente che tale sciopero ha avutoun'incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo cancellato.La produzione di documentazione generica, come articoli di giornale oflight report relativi ad altri voli, è stata ritenuta del tutto inadeguata asoddisfare l'onere probatorio.L’assunto secondo cui il giudice potrebbe inferire, in via presuntiva, i c.d.“effetti a catena” di un determinato evento, ancorché astrattamentericonducibili ai principi generali in materia di nesso causale (cfr.

Corte diCassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 gennaio 2008, n. 576), non ètuttavia sostenibile allorché l’ordinamento imponga, per la fattispecieconsiderata, un onere probatorio puntuale e particolarmente rigoroso incapo a una delle parti.Questa Corte esige che il vettore assuma integralmente l’onere probatorio,fornendo una prova piena, rigorosa e specifica, idonea a dimostrare inmodo certo i fatti posti a fondamento dell’esimente invocata e tale da nonlasciare margini a mere congetture, presunzioni o ricostruzioni ipotetiche.Numero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/2026Non basta dimostrare l'evento, ma occorre provare l'inevitabilità delle sueconseguenze sul volo in questione.Questa Corte ha già chiarito che il vettore è liberato solo laddove dimostri«l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcunmargine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificitàdella situazione da fronteggiare» (cfr.

Corte di Cassazione, III civile,sentenza 10 febbraio 2023, n. 4261).Ciò significa che il vettore deve provare di aver adottato tutte le misurenecessarie e ragionevolmente esigibili per evitare il danno o che fosse perlui impossibile adottarle (cfr.

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17aprile 2023, n. 10178; Cass. civ., Sez.

III, 22 agosto 2013, n. 19406;Cass. civ., Sez.

III, 25 settembre 2001, n. 12015).Tale rigoroso onere probatorio esclude che la decisione possa esserefondata su presunzioni semplici o su mere massime di esperienza prive diadeguato supporto fattuale, laddove esse finiscano per attribuire valenzadimostrativa a circostanze non specificamente provate dal vettore, quali leasserite e generiche ripercussioni di uno sciopero sull’operatività delsingolo volo.Il rigore richiesto in sede probatoria è una diretta conseguenzadell'interpretazione restrittiva che la Corte di Giustizia dell'Unione Europeaha costantemente dato alla nozione di "circostanza eccezionale".Tale nozione si riferisce a eventi che, per loro natura o origine, non sonoinerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono alsuo effettivo controllo.L'obiettivo è garantire un livello elevato di protezione per i passeggeri.Permettere al vettore di liberarsi dai propri obblighi sulla base dipresunzioni generiche o di "effetti a catena" non dimostrati svuoterebbe disignificato tale principio, abbassando ingiustificatamente lo standard ditutela voluto dal legislatore europeo e tradendo la ratio della normativa.Numero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/2026Pertanto, il giudice di merito non può ritenere provata l'esistenza el'incidenza causale di una circostanza eccezionale, come uno sciopero,basandosi su presunzioni semplici o massime di esperienza relative agenerici "effetti a catena".L'onere della prova, che grava integralmente e rigorosamente sul vettoreaereo, richiede una dimostrazione specifica, concreta e diretta non solodell'evento, ma anche del nesso eziologico con la cancellazione del singolovolo e, soprattutto, dell'impossibilità di adottare misure idonee a evitare omitigare il disservizio.Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disattesoi suindicati principi.Ha in particolare errato nel ritenere che i documenti prodotti dallacompagnia aerea, pur non provenendo da autorità istituzionalmentecompetenti nel settore aeroportuale, fossero idonei a integrare elementiindiziari sufficienti a fondare, sia pure in via presuntiva, la provadell’effettiva proclamazione di uno sciopero del settore aereo nellagiornata del 21 ottobre 2022 e della sua incidenza sul volo incontestazione.Tale conclusione è stata assunta sul presupposto che l’ordinamento nonprevede specifici vincoli probatori in ordine alla dimostrazionedell’esistenza di uno sciopero, rimettendo la relativa valutazione alprudente apprezzamento del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (cfr.Cass., 26 novembre 2020, n. 27013).7.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, assorbitoil 1° [con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 783, 785 e 947 cod. nav., nonché dei principi regolatorivincolanti dettati dall’ENAC in materia di sciopero nel trasporto aereo, peravere i giudici di merito omesso di considerare d’ufficio il regime dellefasce orarie garantite (7-10 e 18-21)], consegue l’accoglimento del ricorsoe la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alNumero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il 1° motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma,in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izz [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14636/2024 depositata il25/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/20261. La signora [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Giudice di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA]. Per ivi sentirlacondannare al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dalRegolamento (CE) n. 261/2004, nonché al risarcimento degli ulterioridanni lamentati in conseguenza della cancellazione del volo W65618 daTorino a [OSCURATO:PERSONA], programmato per il 21 ottobre 2022 alle ore18:50, avvenuta senza alcun preavviso utile e senza l’offerta di misure diassistenza o di riprotezione, con conseguente perdita anche del volo dirientro già acquistato.Nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA]., chericonduceva la cancellazione del volo a uno sciopero nazionale delcomparto aeroportuale asseritamente integrante circostanza eccezionale aisensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, con sentenzan. 13561 del 15 giugno 2023 il Giudice di Pace di Roma rigettava ladomanda, ritenendo provata, seppur in via presuntiva, la sussistenza dellosciopero e la sua incidenza causale sulla cancellazione del volo.2. Successivamente, con sentenza n. 14636 del 26 settembre 2024 ilTribunale di Roma rigettava l’appello, ritenendo che lo sciopero del settoreaeroportuale costituisse circostanza eccezionale idonea a esonerare ilvettore dalla responsabilità e che la documentazione prodotta, pur nonproveniente da autorità istituzionali, fosse sufficiente a dimostrarnel’esistenza e l’incidenza causale sulla cancellazione del volo, anche in viapresuntiva.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Fazzari proponeora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.4. L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/20265.1. Con il secondo motivo, he va anzitutto esaminato in quantologicamente prioritario, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., in relazioneagli artt. 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, nonché omesso esamedi un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.Si duole che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto sussistenticircostanze eccezionali idonee ad esonerare il vettore aereo dall’obbligo dicompensazione pecuniaria, nonostante la pacifica cancellazione del volo ela mancata informazione tempestiva dei passeggeri, in violazione degliartt. 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004.Lamenta che ai sensi dell’art. 5, par. 1, del Regolamento n. 261/2004, lacompensazione pecuniaria è esclusa solo ove il vettore dimostri di averinformato il passeggero nei termini normativamente previsti o di averofferto un volo alternativo conforme ai parametri temporali stabiliti.Inoltre, l’art. 5, par. 3, pone a carico esclusivo del vettore l’onere diprovare che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che nonsi sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure del caso,mentre il par. 4 attribuisce al medesimo vettore l’onere di dimostrare se equando il passeggero sia stato informato.6. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.In tema di responsabilità del vettore aereo per cancellazione o ritardo delvolo si è dalla giurisprudenza, sia unionale che nazionale, delineato unassetto normativo e interpretativo di particolare rigore, ispiratoall’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela del passeggero, qualeparte strutturalmente debole del rapporto.In tale quadro, risulta principio ormai consolidato che l’esonero del vettoredall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dalRegolamento (CE) n. 261/2004 è subordinato alla rigorosa dimostrazione,gravante integralmente su di esso, dell’esistenza di circostanze eccezionaliNumero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/2026e del nesso causale tra tali circostanze e l’evento pregiudizievolelamentato dal passeggero.Giusta principio consolidato il vettore deve dimostrare a) l'effettivaesistenza della circostanza eccezionale e b) il nesso di causalità diretto einevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato delsingolo volo interessato (v. Corte di Giustizia, sez. VIII, sentenza 12marzo 2020, C-832/18; Corte di Giustizia, sez. Grande, sentenza 10gennaio 2006, C-344/04).La mancata dimostrazione anche di uno solo di questi due requisiticomporta l'obbligo di versare la compensazione al passeggero, gravandosul vettore l'onere della prova circa se e quando il passeggero sia statoinformato (cfr. Corte di Giustizia, sez. VIII, sentenza 12 marzo 2020, C-832/18; Corte di Giustizia, sez. Grande, sentenza 10 gennaio 2006, C-344/04).Sebbene l'ordinamento italiano ammetta la prova per presunzioni sempliciai sensi dell'art. 2729 c.c. il relativo utilizzo è subordinato a requisiti digravità, precisione e concordanza (cfr. Corte di Cassazione, I civile,ordinanza 10 maggio 2023, n. 12498; Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2014,n. 5787; Cass. civ., Sez. III, 2 agosto 2004, n. 14774).La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, sebbene non siarichiesto un legame di assoluta necessità causale, essendo sufficiente chela conseguenza sia «ragionevolmente possibile secondo un criterio dinormalità» (cfr. Corte di Cassazione, V - Tributaria civile, sentenza 20dicembre 2006, n. 27211 ), il ricorso a tale strumento non può basarsi sufatti a loro volta presunti, vigendo il divieto di praesumptio de praesumpto(cfr. Cass. civ., Sez. V, 27 febbraio 2013, n. 4921).Nel contesto della responsabilità del vettore aereo, questo principiogenerale subisce un'applicazione ancora più rigorosa.Consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici (comel'esistenza di uno sciopero in un'area vasta) equivarrebbe a fondare laNumero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/2026decisione su una presunzione basata su un fatto (l'impatto specifico sulvolo) che è proprio l'oggetto della prova richiesta al vettore, determinandoun'inammissibile inversione dell'onere probatorio a danno del passeggero(cfr. Corte di Cassazione, V - Tributaria civile, sentenza 18 ottobre 2021,n. 28647).La questione centrale circa la possibilità per il giudice di ritenere provato ilnesso causale basandosi su massime di esperienza, come i generici "effettia catena" di uno sciopero, trova una risposta nettamente negativa.In tal senso la giurisprudenza, anche quella europea, è unanime nelrichiedere che la circostanza eccezionale debba aver interessatospecificamente il volo in questione (cfr. Corte di Giustizia, sez. III,sentenza 17 aprile 2018, C-195/17; da C-197/17 a C-203/).Anche qualora la prova dello sciopero in un determinato aeroporto siastata fornita, ciò non è di per sé sufficiente.Il vettore deve provare puntualmente che tale sciopero ha avutoun'incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo cancellato.La produzione di documentazione generica, come articoli di giornale oflight report relativi ad altri voli, è stata ritenuta del tutto inadeguata asoddisfare l'onere probatorio.L’assunto secondo cui il giudice potrebbe inferire, in via presuntiva, i c.d.“effetti a catena” di un determinato evento, ancorché astrattamentericonducibili ai principi generali in materia di nesso causale (cfr. Corte diCassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 gennaio 2008, n. 576), non ètuttavia sostenibile allorché l’ordinamento imponga, per la fattispecieconsiderata, un onere probatorio puntuale e particolarmente rigoroso incapo a una delle parti.Questa Corte esige che il vettore assuma integralmente l’onere probatorio,fornendo una prova piena, rigorosa e specifica, idonea a dimostrare inmodo certo i fatti posti a fondamento dell’esimente invocata e tale da nonlasciare margini a mere congetture, presunzioni o ricostruzioni ipotetiche.Numero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/2026Non basta dimostrare l'evento, ma occorre provare l'inevitabilità delle sueconseguenze sul volo in questione.Questa Corte ha già chiarito che il vettore è liberato solo laddove dimostri«l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcunmargine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificitàdella situazione da fronteggiare» (cfr. Corte di Cassazione, III civile,sentenza 10 febbraio 2023, n. 4261).Ciò significa che il vettore deve provare di aver adottato tutte le misurenecessarie e ragionevolmente esigibili per evitare il danno o che fosse perlui impossibile adottarle (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17aprile 2023, n. 10178; Cass. civ., Sez. III, 22 agosto 2013, n. 19406;Cass. civ., Sez. III, 25 settembre 2001, n. 12015).Tale rigoroso onere probatorio esclude che la decisione possa esserefondata su presunzioni semplici o su mere massime di esperienza prive diadeguato supporto fattuale, laddove esse finiscano per attribuire valenzadimostrativa a circostanze non specificamente provate dal vettore, quali leasserite e generiche ripercussioni di uno sciopero sull’operatività delsingolo volo.Il rigore richiesto in sede probatoria è una diretta conseguenzadell'interpretazione restrittiva che la Corte di Giustizia dell'Unione Europeaha costantemente dato alla nozione di "circostanza eccezionale".Tale nozione si riferisce a eventi che, per loro natura o origine, non sonoinerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono alsuo effettivo controllo.L'obiettivo è garantire un livello elevato di protezione per i passeggeri.Permettere al vettore di liberarsi dai propri obblighi sulla base dipresunzioni generiche o di "effetti a catena" non dimostrati svuoterebbe disignificato tale principio, abbassando ingiustificatamente lo standard ditutela voluto dal legislatore europeo e tradendo la ratio della normativa.Numero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/2026Pertanto, il giudice di merito non può ritenere provata l'esistenza el'incidenza causale di una circostanza eccezionale, come uno sciopero,basandosi su presunzioni semplici o massime di esperienza relative agenerici "effetti a catena".L'onere della prova, che grava integralmente e rigorosamente sul vettoreaereo, richiede una dimostrazione specifica, concreta e diretta non solodell'evento, ma anche del nesso eziologico con la cancellazione del singolovolo e, soprattutto, dell'impossibilità di adottare misure idonee a evitare omitigare il disservizio.Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disattesoi suindicati principi.Ha in particolare errato nel ritenere che i documenti prodotti dallacompagnia aerea, pur non provenendo da autorità istituzionalmentecompetenti nel settore aeroportuale, fossero idonei a integrare elementiindiziari sufficienti a fondare, sia pure in via presuntiva, la provadell’effettiva proclamazione di uno sciopero del settore aereo nellagiornata del 21 ottobre 2022 e della sua incidenza sul volo incontestazione.Tale conclusione è stata assunta sul presupposto che l’ordinamento nonprevede specifici vincoli probatori in ordine alla dimostrazionedell’esistenza di uno sciopero, rimettendo la relativa valutazione alprudente apprezzamento del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (cfr.Cass., 26 novembre 2020, n. 27013).7. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, assorbitoil 1° [con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 783, 785 e 947 cod. nav., nonché dei principi regolatorivincolanti dettati dall’ENAC in materia di sciopero nel trasporto aereo, peravere i giudici di merito omesso di considerare d’ufficio il regime dellefasce orarie garantite (7-10 e 18-21)], consegue l’accoglimento del ricorsoe la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alNumero registro generale 7026/2025Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 20489/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il 1° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma,in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]