CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 34866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/D.A.P. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del 26 maggio 2021 del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, che aveva accolto il reclamo proposto ex art. 35 -bis e 69 ordinamento penitenziario dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'acquisto di un lettore di cd e dvd musicali. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Giustizia, lamentando con due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che il Tribunale ha qualificato come diritto soggettivo ciò che diritto soggettivo non è, che il condannato è soggetto al regime detentivo speciale dell'art. 41-bis ord. pen., che lo stesso ha chiesto l'uso del lettore cd per motivi ricreativi, che l'uso di lettori di cd e dvd portatili è vietato per motivi di sicurezza nel regime detentivo speciale dell'art. 41-bis, e che può costituire un pericolo atteso che gli stessi possono essere tagliati e trasformati in arma. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, che ha ripetutamente affermato che "in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti" (Sez. 1, Sentenza n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della Giustizia in proc. Viscido, Rv. 282213; Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ministero della Giustizia in proc. Ferraro, non massimata; Sez. 1, 25/06/2021, n. 29815, Giorgi, non massimata). L'interesse del detenuto a compiere una scelta musicale personalizzata deve, infatti, essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui il soggetto sia sottoposto al regime differenziato, e deve, quindi, essere comparato con l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, della necessità di assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. Ne consegue che, secondo questa sistematica, il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, deve verificare se tale utilizzo possa comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere 2 Il ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo, scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata costruisce il diritto del detenuto di scegliere la tipologia di musica da ascoltare e l'ordine in cui ascoltarla in termini di diritto assoluto;t e le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria della vita d'istituto sono ritenute subvalenti con valutazione generale, e non approfondite in concreto alla luce delle risorse disponibili per l'amministrazione penitenziaria nella casa circondariale in cui è ristretto il detenuto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio/ V) em7,,r1J fk,2,H Ci-09-` t( 3 C1A -1' VAL,u'71 -:s.(rt P- ti rild,-1 (p, rft r-cf frO Lfd3. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di l'Aquila.