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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40451/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e R.G. 11271/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Patti, che lo ha condannato a due mesi di reclusione per il reato di tentata violenza privata.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto volto a sottoporre al sindacato di legittimità una alternativa prospettazione della vicenda fattuale (segnatamente: la ragione della richiesta di interruzione dei lavori avanzata alla persona offesa), invece, puntualmente ricostruita dalla Corte di appello con riferimenti corretti alla giurisprudenza di legittimità ( Rv. 276903), affermando la natura minatoria delle parole pronunciate dal ricorrente ( dicendo che "le cose si sarebbero messe male"), senza incorrere in manifeste illogicità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, rv. 253099; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006 Rv. 234364).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è inammissibile, siccome manifestamente infondato e generico, avendo la Corte territoriale evidenziato che la lesione dei diritti della difesa, rilevante ex artt. 521, 522 cod. proc. pen., si concretizza solo ove il fatto diverso risulti accertato all'esito del contraddittorio, e non sia invece confinato nella prospettazione di parte (Sez. 4, n. 13469 del 23/02/2017 Rv. 269405), laddove nel caso di specie "il fatto è diverso solo per mera prospettazione della difesa"; né assume rilievo la circostanza che l'imputazione originaria avesse ad oggetto una realizzazione concorsuale del reato, in quanto, anche a seguito dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], rimane impregiudicata la condotta contestata all'imputato, che, secondo la ricostruzione di merito, ebbe a pronunciare all'indirizzo della persona offesa le parole intimidatorie contestate, come ammette lo stesso ricorrente ( pg. 5 del ricorso).

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia, è inammissibile, siccome manifestamente infondato: correttamente, la Corte territoriale ha ricostruito i requisiti per la configurabilità del reato di violenza privata nella forma tentata, essendo necessaria l'idoneità della condotta minacciosa ad incutere timore nel soggetto passivo, strumentale all'evento costrittivo.

Sul punto, già Sez. 5, Sentenza n. 15977 del 04/03/2005, Rv. 232129 si era pronunciata nel senso che la configurabilità del tentativo di violenza privata (art. 56 e 610 cod. pen.) non esige che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, anche se improduttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si tratti di minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente ( conf.

Sez. 5 n. 34124 del 06/05/2019, Rv. 276903).

Considerato che il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, in quanto il giudizio sul riconoscimento della causa di non punibilità in discorso implica valutazioni discrezionali, operate alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., insindacabili in sede di legittimità se la valutazione è condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha giustificato la propria decisione sul punto escludendo che la specifica condotta dell'imputato posssa essere considerata di minima entità, con valutazione che in quanto logicamente supportata resiste al giudizio di legittimità.

Dato atto della memoria presentata dalla Difesa ricorrente.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. f Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e R.G. 11271/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Patti, che lo ha condannato a due mesi di reclusione per il reato di tentata violenza privata. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto volto a sottoporre al sindacato di legittimità una alternativa prospettazione della vicenda fattuale (segnatamente: la ragione della richiesta di interruzione dei lavori avanzata alla persona offesa), invece, puntualmente ricostruita dalla Corte di appello con riferimenti corretti alla giurisprudenza di legittimità ( Rv. 276903), affermando la natura minatoria delle parole pronunciate dal ricorrente ( dicendo che "le cose si sarebbero messe male"), senza incorrere in manifeste illogicità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, rv. 253099; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006 Rv. 234364). Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è inammissibile, siccome manifestamente infondato e generico, avendo la Corte territoriale evidenziato che la lesione dei diritti della difesa, rilevante ex artt. 521, 522 cod. proc. pen., si concretizza solo ove il fatto diverso risulti accertato all'esito del contraddittorio, e non sia invece confinato nella prospettazione di parte (Sez. 4, n. 13469 del 23/02/2017 Rv. 269405), laddove nel caso di specie "il fatto è diverso solo per mera prospettazione della difesa"; né assume rilievo la circostanza che l'imputazione originaria avesse ad oggetto una realizzazione concorsuale del reato, in quanto, anche a seguito dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], rimane impregiudicata la condotta contestata all'imputato, che, secondo la ricostruzione di merito, ebbe a pronunciare all'indirizzo della persona offesa le parole intimidatorie contestate, come ammette lo stesso ricorrente ( pg. 5 del ricorso). Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia, è inammissibile, siccome manifestamente infondato: correttamente, la Corte territoriale ha ricostruito i requisiti per la configurabilità del reato di violenza privata nella forma tentata, essendo necessaria l'idoneità della condotta minacciosa ad incutere timore nel soggetto passivo, strumentale all'evento costrittivo. Sul punto, già Sez. 5, Sentenza n. 15977 del 04/03/2005, Rv. 232129 si era pronunciata nel senso che la configurabilità del tentativo di violenza privata (art. 56 e 610 cod. pen.) non esige che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, anche se improduttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si tratti di minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente ( conf. Sez. 5 n. 34124 del 06/05/2019, Rv. 276903). Considerato che il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, in quanto il giudizio sul riconoscimento della causa di non punibilità in discorso implica valutazioni discrezionali, operate alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., insindacabili in sede di legittimità se la valutazione è condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza. Nel caso di specie, la Corte di appello ha giustificato la propria decisione sul punto escludendo che la specifica condotta dell'imputato posssa essere considerata di minima entità, con valutazione che in quanto logicamente supportata resiste al giudizio di legittimità. Dato atto della memoria presentata dalla Difesa ricorrente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. f Così decis