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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31975/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di mancanzadi motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazionedello stato di necessità, in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis, cod.pen., è manifestamente infondato perché la censura riguarda vizi che nonemergono dal testo della sentenza impugnata, la quale, per contro,puntualmente motiva sull’esclusione della scriminante con argomentazioni privedi vizi logici censurabili in questa sede e comunque conformi alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata,ove la Corte di merito rileva l’assenza dell’attualità del pericolo e della cogenzache connota la necessità, posto che la situazione della ricorrente – caratterizzatada una cronicità logicamente incompatibile con la contingenza delle fattispecieche dovrebbero di regola integrare la scriminante – non implica l’esclusione dialternative alloggiative);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di mancanzadi motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazionedello stato di necessità, in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis, cod.pen., è manifestamente infondato perché la censura riguarda vizi che nonemergono dal testo della sentenza impugnata, la quale, per contro,puntualmente motiva sull’esclusione della scriminante con argomentazioni privedi vizi logici censurabili in questa sede e comunque conformi alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata,ove la Corte di merito rileva l’assenza dell’attualità del pericolo e della cogenzache connota la necessità, posto che la situazione della ricorrente – caratterizzatada una cronicità logicamente incompatibile con la contingenza delle fattispecieche dovrebbero di regola integrare la scriminante – non implica l’esclusione dialternative alloggiative);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31975/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris