CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37531/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 30 ottobre 2017, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal concorso in detenzione di gr. 5,2 di cocaina di cui al capo B) e dal reato di cui al capo D) per non aver commesso il fatto e ha ridotto a mesi otto di reclusione ed eu- ro milleduecento di multa la pena, già condizionalmente sospesa, inflittagli in rela- zione ai residui reati di detenzione e cessione di stupefacenti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: capo A) perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], cedeva a [OSCURATO:PERSONA] gr. 1 di cocaina, contenuti all'interno di due involucri in cellophane di colore bianco a forma di cipollina, in cambio del corrispettivo di 50 euro - in Foggia, il 3 agosto 2013; B) perché, in concorso col [OSCURATO:PERSONA], deteneva gr. 1 di cocaina, contenuti all'interno di due involucri in cello- phane di colore bianco a forma di cipollina, occultati all'interno delle mutande in- dossate da [OSCURATO:PERSONA], sostanza stupefacente che, per il quantitativo detenuto, per la detenzione di complessivi euro 455 in contanti, di cui 55 all'interno del porta- foglio del [OSCURATO:PERSONA], 300 all'interno del portafoglio dello [OSCURATO:PERSONA] e altri 100 all'inter- no dell'armadio della camera da letto dello [OSCURATO:PERSONA], per la detenzione di gr. 32,7 di sostanza da taglio, di un bilancino di precisione e di un coltello a serramanico con lama intrisa di tipo cocaina, occultati all'interno dell'armadio della camera da letto del [OSCURATO:PERSONA], appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale; in Fog- gia, il 3 agosto 2013; C) perché, in concorso col [OSCURATO:PERSONA], cedeva al Campagna cir- ca gr. 1 di cocaina, contenuti all'interno di un involucro in cellophane di colore bian- co, in cambio del corrispettivo di 40 euro - in Foggia, il 2 agosto 2013. 1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, i Carabinieri di Fog- gia, di pattuglia durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, avevano notato tre persone, successivamente identificate in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali scendevano da un'auto. I militari, quindi, procedevano alla perquisizione personale dei tre individui, la quale dava esito positivo solo sulla persona del Campagna perché rinvenivano, all'interno della tasca destra dei suoi pantaloni, due involucri in cellophane, conte- nenti cocaina, quantificata, successivamente in gr. 0,5 per ciascuno. A seguito di più approfondite perquisizioni personali presso gli uffici della P.G., il [OSCURATO:PERSONA] era trovato in possesso di due involucri contenenti gr. 1 di cocaina, nascosti negli slip. t [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver acquistato la sostanza dal [OSCURATO:PERSONA], col quale aveva preso accordi telefonici quello stesso giorno e di aver pagato la sostanza allo stesso, ma costui aveva consegnato il danaro allo [OSCURATO:PERSONA], il quale era presente in auto al momento dello scambio. Al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] negava di aver affidato i soldi allo [OSCURATO:PERSONA]. All'interno del portafoglio del [OSCURATO:PERSONA] era trovata la somma di euro 55, suddivisa in tagli da due banconote di euro 20 e una di euro 10. In quello dell'im- putato era reperita la somma di euro 300, suddivisa in sei banconote da euro 50. Indi, gli operanti rinvenivano nel domicilio del [OSCURATO:PERSONA]: gr. 5,2 di cocaina; 1 bilan- cino elettrico di colore nero privo di marca e modello; gr. 32,7 di polvere da taglio di colore bianco. La perquisizione domiciliare a carico dello [OSCURATO:PERSONA] consentiva di rinvenire 2 banconote da 50 euro e quella effettuata presso l'abitazione della sua nonna paterna portava al sequestro di una cartuccia inesplosa cal. 9 occultata all'in- terno di una scatola contenente effetti personali dello stesso. Nell'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto, lo [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava estraneo alla vicenda, asserendo di non sapere nulla dello scambio avvenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Campagna, poiché in quel momento si trovava nel bar ubicato di fronte al luogo ove la macchina era parcheggiata; escludeva di aver ricevuto denaro dal Campagna; precisava che i 300 euro gli erano stati prestati dal padre il giorno pri- ma mentre i 100 euro sequestrati a casa erano di suo fratello Fabio. 1.2. La Corte di appello ha respinto la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, sostenendo di dover integrare il compendio argomentativo coi propri poteri di piena cognizione e di delibazione del fatto; ha rilevato che il Tri- bunale aveva adeguatamente valutato la deposizione dei testi a discarico, ritenen- doli non credibili in quanto privi di ulteriori riscontri fattuali e che l'inesistenza della motivazione era cosa diversa dalla sua correttezza. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ricostruiva con estrema puntualità i momenti del rapporto da lui intrattenuto con lo spacciatore "[OSCURATO:PERSONA]" il quale era costantemente in compa- gnia dell'altro giovane — identificato nello [OSCURATO:PERSONA]. Egli riferiva di aver conosciuto i due circa dieci giorni prima in Foggia, ove gli avevano proposto l'acquisto di cocai- na, fornendogli il numero del [OSCURATO:TELEFONO]. Egli aveva effettivamente con- tattato quel numero il 2 agosto chiedendo di tale [OSCURATO:PERSONA] e all'appuntamento per la consegna di una dose di cocaina andarono entrambi i giovani che gli diedero gr. 0,5 sostanza pagata 40 euro. Il giorno seguente, i due lo contattavano telefonicamente, dicendo di voler ripagare il danno, in quanto la cocaina consegnatagli non era di buona qualità; gli proponevano, quindi, la cessione di "due mezze bustine" con pa- gamento di una sola bustina; egli accettava, si incontravano nel luogo convenuto (davanti al bar Glamour); i due erano in automobile, egli saliva e all'interno della medesima il più magro dei due - identificato nel [OSCURATO:PERSONA] - gli consegnava le busti- ne; egli pagava con una banconota da 50 euro consegnata nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta la consegnava all'altro giovane seduto nella parte posteriore che ck la ripose all'interno del suo portafogli. Tutti e tre poi scendevano dal veicolo ed im-mediatamente dopo sopraggiungevano i Carabinieri che li bloccavano.La dichiarazione del Campagna non era inficiata dall'unico rilievo enfatizzato dal- lo [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il giovane non era in grado di distinguere la propria persona da quella del [OSCURATO:PERSONA]. Il dichiarante, infatti, affermava che [OSCURATO:PERSONA] era il più magro dei due, mentre il soggetto seduto dietro era più robusto, precisando di non aver mai conosciuto i loro cognomi: la dichiarazione era logica, in quanto gli spacciatori non si presentano agli acquirenti con le loro generalità ed è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] do- veva essere identificato nel [OSCURATO:PERSONA], il quale anche innanzi al Tribunale aveva am- messo le sue responsabilità ed era stato condannato nel separato procedimento a suo carico. La dichiarazione del Campagna risultava integralmente riscontrata: dall'avvistamento dei tre individui, tutti all'interno dello stesso veicolo operato diret- tamente dai Carabinieri; dal rinvenimento nel possesso del [OSCURATO:PERSONA] del telefono cellulare munito di carta Sim n. 389-8508067 e di ulteriori dosi di cocaina, confe- zionata in maniera analoga a quella ceduta al Campagna; dal rinvenimento all'in- terno del portafogli dello [OSCURATO:PERSONA] di banconote del taglio di 50 euro, mentre nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] erano state ritrovate banconote di taglio diverso. Il complesso di tali elementi oggettivi smentiva le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (sen- tito a dibattimento ex art. 210 cod. proc. pen.) e dell'imputato, i quali, contradditto- riamente, avevano affermato che, al momento della consegna delle due dosi, lo [OSCURATO:PERSONA] si trovava all'interno della vettura (tesi del [OSCURATO:PERSONA]) e all'interno del bar (versione dello [OSCURATO:PERSONA]). Per contro, come chiarito dal Campagna, la consegna av- veniva all'interno del veicolo dove si trovavano il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], come di- chiarato dall'acquirente e come constatato dai Carabinieri. La documentazione bancaria prodotta corroborava le testimonianze rese a dibat- timento dal fratello dell'imputato in ordine all'appartenenza a lui della somma di eu- ro 100 rinvenuta nell'abitazione familiare e dal padre dell'imputato in relazione al dichiarato prestito di euro 300 in favore del figlio. Tale ultima testimonianza, tutta- via, non provava la provenienza esclusiva da quel prestito del denaro rinvenuto nel portafogli dell'imputato il 3 agosto - e cioè il giorno successivo all'asserito prestito; in particolare, non era in grado di smentire che una di quelle banconote da euro 50 fosse quella consegnata da Campagna in pagamento della cocaina ricevuta. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 125, com- ma 3, cod. proc. pen. e alla sussistenza dei reati di cui ai capi A) e C) e vizio moti- vazionale sull'inattendibilità delle prove a discarico. Si deduce che, già in sede di udienza di convalida dell'arresto, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito una spiegazione della vicenda. Egli si dichiarava assolutamente estraneo alla vicenda e riferiva di non sapere nulla dello scambio avvenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Campagna, trovandosi in quel momento nel bar, ubicato di fronte al luogo ove la macchina era parcheggiata e dove il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di dover incontrare una persona. Escludeva, altresì, di aver ricevuto danaro dal Campagna. L'importo di euro trecento era ricollegabile ad un rimborso INPS, chiesto in pre- stito a suo padre in previsione di una vacanza, mentre la somma di euro cento rin- venuta nel corso della perquisizione domiciliare apparteneva al fratello, circostanze confermate da entrambi i parenti. Il Tribunale aveva ritenuto non credibili tali di- chiarazioni, tutte documentalmente riscontrabili, senza indicare i criteri di valuta- zione della prova adottati e senza motivare sull'inattendibilità delle prove c.d. "a di- scarico". [OSCURATO:PERSONA] non era stato capace di distinguere la persona del [OSCURATO:PERSONA] da quel- la dello [OSCURATO:PERSONA] e, all'udienza del 18 febbraio 2015, ribadiva tale assunto. Peraltro, il suo esame testimoniale era caratterizzato da numerosissimi "non ricordo" su giorni, luoghi, orari, quantitativo e somme di denaro. La responsabilità dello Stallo- ne è stata affermata, nonostante: il mancato rinvenimento di stupefacente nono- stante la perquisizione personale e la perquisizione domiciliare effettuata nella sua abitazione; l'assenza di riscontri sul telefono in uso allo [OSCURATO:PERSONA]; le prove fornite circa la provenienza delle somme di denaro. Inoltre, non si è valutato che il Campa- gna, in prima battuta, aveva affermato di non aver pagato nulla per la cessione del- lo stupefacente perché non aveva soldi e che, solo dopo la contestazione del P.M., aveva dichiarato di aver versato la somma di euro 50. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato. Si rileva che la Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato, per aver fornito un contributo diretto allo spaccio; lo [OSCURATO:PERSONA], come riferito dall'ac- quirente, aveva non solo partecipato direttamente all'offerta delle due dosi a titolo di riparazione per la cocaina di scarsa qualità consegnata il giorno precedente ma aveva custodito il prezzo della cessione nel suo portafogli all'evidente fine tipico del modus operandi di tutti gli spacciatori, di separar il denaro dallo stupefacente. Tale ricostruzione, tuttavia, non trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dal Campagna all'udienza del 18 febbraio 2015, secondo cui li aveva conosciuti la prima volta da- vanti ad una piadineria situata in corso Giannone, ma erano presenti solo il magro, il [OSCURATO:PERSONA], mentre l'altro ([OSCURATO:PERSONA]) si trovava davanti al Glamour. [OSCURATO:PERSONA] t 1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Col primo motivo di ricorso si deducono l'inattendibilità dell'acquirente dello stupefacente sentito in qualità di testimone e la mancata valutazione delle testimo- nianze a discarico. Occorre premettere che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancan- za di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la mo- tivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le li- nee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei ne- cessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 1, 11/07/2013 n. 40294, Kozikopoulos, non massinnata; Sez. U, 28/05/2003 n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611). In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisa- mento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discor- so giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argo- mentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle ri- sultanze del quadro probatorio. Con motivazione immune da vizi logici e giuridici, i giudici di merito hanno rite- nuto attendibile il testimone [OSCURATO:PERSONA] ed hanno escluso il rilievo delle prove a discarico. L'affermazione di responsabilità si è basata su una valutazione complessiva del compendio probatorio e, principalmente, sui seguenti elementi: a) la diretta osservazione da parte dei Carabinieri di tre persone in auto con fare sospetto; b) l'esito positivo della perquisizione effettuata, che consentiva il rinvenimento della cocaina in possesso del [OSCURATO:PERSONA] indosso alla sua persona e presso la sua abi- tazione; dt c) il preciso racconto del Campagna sugli accordi intercorsi tra i tre il giorno pre-cedente per l'acquisto di droga da parte del [OSCURATO:PERSONA], intese alle quali, secondo il suo racconto, partecipava lo [OSCURATO:PERSONA]; d) il danaro detenuto dallo [OSCURATO:PERSONA] all'interno del portafoglio, del quale una par- te, secondo il Campagna, costituente il frutto della cessione;e) la spiegazione fornita dalla Corte di appello in ordine alla presunta incerta identificazione dello [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'acquirente (argomentazione con la quale il ricorrente non si confronta); f) la sicura identificazione del soggetto indicato come [OSCURATO:PERSONA] nella persona del [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della sua piena confessione; g) il taglio delle banconote possedute dallo [OSCURATO:PERSONA], di euro cinquanta, come in- dicato dal Campagna, mentre quelle nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] erano di taglio diverso; h) contraddizione tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], in ordine al luogo dove quest'ultimo si trovava nel momento dello scambio droga-danaro, ap- parendo quindi più attendibile con quanto esposto dal Campagna e sostanzialmente confermato dai CC (argomentazione con la quale il ricorrente non si confronta); i) l'irrilevanza delle dichiarazioni dei testi a discarico alla luce di quanto esposto dal Campagna. Le dichiarazioni del testimone erano ritenute connotate dall'assenza di intrinse- che contraddizioni, dotate di estrema specificità e non smentite dalle ulteriori acqui- sizioni processuali. 3. Col secondo motivo di ricorso si rileva che la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] integra un'ipotesi di mera connivenza non punibile. Va ricordato che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il con- corso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisa- ta nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richie- sto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta- mente individuato, nei confronti dell'imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di so- stanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bor- do del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice). Si è altresì affermato che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assi- stenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'il- lecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del con- corrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167, in fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella deten- zione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convi- vente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen.). Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte di merito ha efficacemente confutato la tesi difensiva, rilevando che lo [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva partecipato di- rettamente all'offerta delle due dosi a titolo di riparazione per la cocaina di scarsa qualità consegnata il giorno precedente, ma aveva custodito il prezzo della cessione nel suo portafogli, allo scopo di separare il denaro dallo stupefacente (occultato ne- gli slip del [OSCURATO:PERSONA]). La doglianza del ricorrente è inammissibile in questa sede, atteso che sono pre- cluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ri- costruzione e valutazione dei fatti,. indicati dal ricorrente come maggiormente plau- sibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudi- ce del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda