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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 gennaio 1977

Cassazione n. 24628/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 23 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali, aggravate dai futili motivi e dall'utilizzo di un rasoio, ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Il ricorrente parte dalla considerazione che la motivazione del Tribunale circa la credibilità della persona offesa e la non affidabilità della versione dell'imputato fosse scarna; ricorda, quindi, quanto contestato nell'atto di appello a proposito della ricostruzione dei fatti, finendo per dolersi del riscontro che tali doglianze hanno ricevuto dalla Corte di merito, che non ha attuato il minimo sforzo argomentativo, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto quale reato continuato (con conseguente aumento di tre mesi di reclusione), mentre il reato era unico. 3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché sollecita un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio; di contro, il difensore dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato solo nella parte relativa all'aumento per la continuazione, mentre il motivo sulla responsabilità è inammissibile.

Ne consegue che, essendo nelle more maturata la prescrizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili.

1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. — è inammissibile innanzitutto perché privo di confronto critico con l'enunciato della Corte territoriale a proposito della tesi difensiva propugnata dal prevenuto, laddove i Giudici di appello hanno rimarcato l'inverosimiglianza della versione difensiva, secondo cui la persona offesa si era ferita da sola Il ricorso è inammissibile anche rispetto ai vizi che lamenta.

In primo luogo, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.In secondo luogo, il ricorso è inammissibile anche perché — senzat le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez.

U, Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato anche che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, dal momento che, nella sentenza di primo grado, era stato operato un aumento per la continuazione a dispetto del fatto che il reato per cui si procede è unico e la Corte di appello non ha corretto l'errore, che sfociava addirittura nell'illegalità della pena, siccome inflitta per un reato satellite che non esiste nella realtà processuale sub iudice.

3. Come anticipato, la fondatezza del secondo motivo di ricorso impone di prendere atto che il reato si è prescritto 1'11 luglio 2021, decorsi sette anni e sei mesi dalla sua consumazione, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per prescrizione agli effetti penali, ferma restando l'inammissibilità dell'impugnativa di legittimità agli effetti civili.

Il profilo per cui il ricorso è stato accolto, infatti, non concerne il giudizio di responsabilità rispetto all'addebito di lesioni ai danni della parte civile, mentre il motivo —il primo — concernente detto giudizio non ha superato il vaglio di ammissibilità.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche il reato e' estinto per prescrizione.

Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 23 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali, aggravate dai futili motivi e dall'utilizzo di un rasoio, ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Il ricorrente parte dalla considerazione che la motivazione del Tribunale circa la credibilità della persona offesa e la non affidabilità della versione dell'imputato fosse scarna; ricorda, quindi, quanto contestato nell'atto di appello a proposito della ricostruzione dei fatti, finendo per dolersi del riscontro che tali doglianze hanno ricevuto dalla Corte di merito, che non ha attuato il minimo sforzo argomentativo, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto quale reato continuato (con conseguente aumento di tre mesi di reclusione), mentre il reato era unico. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché sollecita un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio; di contro, il difensore dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato solo nella parte relativa all'aumento per la continuazione, mentre il motivo sulla responsabilità è inammissibile. Ne consegue che, essendo nelle more maturata la prescrizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. — è inammissibile innanzitutto perché privo di confronto critico con l'enunciato della Corte territoriale a proposito della tesi difensiva propugnata dal prevenuto, laddove i Giudici di appello hanno rimarcato l'inverosimiglianza della versione difensiva, secondo cui la persona offesa si era ferita da sola Il ricorso è inammissibile anche rispetto ai vizi che lamenta. In primo luogo, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.In secondo luogo, il ricorso è inammissibile anche perché — senzat le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato anche che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, dal momento che, nella sentenza di primo grado, era stato operato un aumento per la continuazione a dispetto del fatto che il reato per cui si procede è unico e la Corte di appello non ha corretto l'errore, che sfociava addirittura nell'illegalità della pena, siccome inflitta per un reato satellite che non esiste nella realtà processuale sub iudice. 3. Come anticipato, la fondatezza del secondo motivo di ricorso impone di prendere atto che il reato si è prescritto 1'11 luglio 2021, decorsi sette anni e sei mesi dalla sua consumazione, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per prescrizione agli effetti penali, ferma restando l'inammissibilità dell'impugnativa di legittimità agli effetti civili. Il profilo per cui il ricorso è stato accolto, infatti, non concerne il giudizio di responsabilità rispetto all'addebito di lesioni ai danni della parte civile, mentre il motivo —il primo — concernente detto giudizio non ha superato il vaglio di ammissibilità. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche il reato e' estinto per prescrizione. Dichia
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