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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37115/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 giugno 2022, il Tribunale di Ancona ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di 2.500 euro di ammenda - determinata ex art. 29 quaterdecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - ritenendolo responsabile del reato a lui ascritto.

All'imputato, nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], si contestava la violazione dell'art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006 per aver effettuato, senza autorizzazione, emissioni in atmosfera nello svolgimento di attività di lavorazione di materie plastiche.

2. Avverso tale sentenza, a mezzo dei difensori fiduciari, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale per essere stata ritenuta la necessità dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera benché l'attività di stampaggio ad iniezione di materiali termoplastici svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] non comportasse alcuna emissione, secondo il procedimento produttivo descritto in giudizio dal consulente tecnico della difesa.

In assenza di campionamenti, erano state in contrario valorizzate mere sensazioni soggettive, peraltro riferite all'odore di aromi di plastica ed in un contesto produttivo in cui operavano diverse altre aziende che generano cattivi odori ed emissioni.

Si lamenta, inoltre, che il giudice aveva applicato la più gravosa sanzione prevista dall'art. 29 quaterdecies d.igs. 152/2006, benché la stessa non fosse applicabile al reato in contestazione.

3. Con il secondo motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione sotto plurimi profili: - per mancata argomentazione della diversa qualificazione giuridica ritenuta, senza aver consentito il diritto di difesa, nella specie non applicabile non trattandosi di attività soggetta all'autorizzazione integrata ambientale; - per il riferimento ad una "autorizzazione per autocertificazione", non prevista dalla legge, e a disposizioni concernenti attività che utilizzano solventi, assenti in quella di specie; - per aver erroneamente considerato che le attività non soggette ad autorizzazione sono solo quelle tipizzate nell'art. 272, comma 1, d.igs. 152/2006, illogicamente ritenendo che tutte le attività producano emissioni in atmosfera; - per aver confuso le definizioni di gomma e materie plastiche a base di elastomeri, con le materie termoplastiche lavorate per stampaggio ad iniezione;- per aver ritenuto necessaria l'autorizzazione non già in relazione all'attività ordinaria della Metalplast, ma ad eventuali, ed eccezionali, incidenti o malfunzionamenti; - per aver affermato la responsabilità in base a mere presunzioni degli organi di vigilanza non avallate da campionamenti e per aver travisato le dichiarazioni rese dal consulente tecnico di parte; - per aver inoltre ritenuto necessaria l'autorizzazione rispetto ad un ipotetico cambio di politica aziendale con riguardo all'utilizzo di macchinari non aggiornati o sicuri. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - sono fondati nei termini di cui in fra.

2. In diritto va premesso che la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i principi interpretativi, ribaditi dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, giusta i quali, ai fini della disciplina la cui violazione è contestata nel capo d'imputazione - il campo di applicazione della quale, definito nell'art. 267, comma 1, d.lgs. 152/2006, si riferisce «agli impianti...e alle attività che producono emissioni in atmosfera» - per "emissione in atmosfera" s'intende «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'art. 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente» (art 268, lett. b, d.lgs. 152/2006), essendo rilevanti pure le "emissioni diffuse", che «includono anche i COV contenuti nei prodotti» (art. 268, lett. d, d.lgs. 152/2006), richiamando, altresì, la nozione di "stabilimento" di cui all'art. 268, lett. h, d.lgs. 152/2006, la cui applicabilità al caso di specie il ricorrente non contesta.

Del pari correttamente la sentenza ricorda che l'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006, nella sua prima parte - intitolata «impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1» - individua il campo di operatività degli stabilimenti il cui esercizio non è sottoposto al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera per la loro scarsa rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico e rileva che tra questi non è prevista l'attività di stampaggio ad iniezione di materiali termoplastici.

3. Ciò premesso, occorre tuttavia rilevare che difetta una specifica e non illogica motivazione sulle ragioni dell'assoggettamento dell'attività in questione all'autorizzazione e, in caso affermativo, sulla tipologia di autorizzazione necessaria con conseguente corretta individuazione della norma sanzionatoria applicabile.

3.1. Quanto al primo aspetto, non basta - come la sentenza impugnata fa - rilevare che l'attività imprenditoriale in questione non sia espressamente esclusa dalla necessità del rilascio dell'autorizzazione ambientale.

Neppure è sufficiente il generico rilievo secondo cui «è evidente che la ditta tratta una grande quantità di materie prime che, in determinate circostanze ambientali, sono suscettibili di rilasciare agenti inquinanti nell'aria»: tenendo anche conto del fatto che non viene neppure descritto il processo produttivo e che, anzi, si rileva che «gli ispettori Arpam si sono mostrati incerti circa le specifiche tecniche della produzione che si svolge nello stabilimento controllato», trattasi non già di massima di comune esperienza, ma di mera congettura, che rende illogica, ed incomprensibile, l'argomentazione, sì da integrare il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv. 261992).

E' parimenti manifestamente illogico - oltre che contraddittorio con quanto più sopra riportato - affermare che «l'impianto è tecnologicamente avanzato, quindi di norma non succede; ma un incidente o un malfunzionamento può sempre verificarsi»: la produzione di emissioni in atmosfera che rende necessaria l'autorizzazione va infatti valutata con riguardo all'ordinario processo produttivo e non ad eventuali incidenti.

3.2. Quanto al secondo aspetto, la sentenza impugnata, nel determinare la pena con riguardo al più grave reato previsto dall'art. .29 quaterdecies d.lgs. 152/2006, in alcun modo chiarisce le ragioni di questa sostanziale riqualificazione in peius e, in particolare, non indica perché sarebbe stata necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, che, per l'art. 6, comma 13, d.lgs. 152/2006, è richiesta soltanto per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del citato decreto, ovvero per le modifiche sostanziali ai medesimi impianti, tra queste non rientrando lo stampaggio di materie plastiche.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 giugno 2022, il Tribunale di Ancona ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di 2.500 euro di ammenda - determinata ex art. 29 quaterdecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - ritenendolo responsabile del reato a lui ascritto. All'imputato, nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], si contestava la violazione dell'art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006 per aver effettuato, senza autorizzazione, emissioni in atmosfera nello svolgimento di attività di lavorazione di materie plastiche. 2. Avverso tale sentenza, a mezzo dei difensori fiduciari, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale per essere stata ritenuta la necessità dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera benché l'attività di stampaggio ad iniezione di materiali termoplastici svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] non comportasse alcuna emissione, secondo il procedimento produttivo descritto in giudizio dal consulente tecnico della difesa. In assenza di campionamenti, erano state in contrario valorizzate mere sensazioni soggettive, peraltro riferite all'odore di aromi di plastica ed in un contesto produttivo in cui operavano diverse altre aziende che generano cattivi odori ed emissioni. Si lamenta, inoltre, che il giudice aveva applicato la più gravosa sanzione prevista dall'art. 29 quaterdecies d.igs. 152/2006, benché la stessa non fosse applicabile al reato in contestazione. 3. Con il secondo motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione sotto plurimi profili: - per mancata argomentazione della diversa qualificazione giuridica ritenuta, senza aver consentito il diritto di difesa, nella specie non applicabile non trattandosi di attività soggetta all'autorizzazione integrata ambientale; - per il riferimento ad una "autorizzazione per autocertificazione", non prevista dalla legge, e a disposizioni concernenti attività che utilizzano solventi, assenti in quella di specie; - per aver erroneamente considerato che le attività non soggette ad autorizzazione sono solo quelle tipizzate nell'art. 272, comma 1, d.igs. 152/2006, illogicamente ritenendo che tutte le attività producano emissioni in atmosfera; - per aver confuso le definizioni di gomma e materie plastiche a base di elastomeri, con le materie termoplastiche lavorate per stampaggio ad iniezione;- per aver ritenuto necessaria l'autorizzazione non già in relazione all'attività ordinaria della Metalplast, ma ad eventuali, ed eccezionali, incidenti o malfunzionamenti; - per aver affermato la responsabilità in base a mere presunzioni degli organi di vigilanza non avallate da campionamenti e per aver travisato le dichiarazioni rese dal consulente tecnico di parte; - per aver inoltre ritenuto necessaria l'autorizzazione rispetto ad un ipotetico cambio di politica aziendale con riguardo all'utilizzo di macchinari non aggiornati o sicuri. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - sono fondati nei termini di cui in fra. 2. In diritto va premesso che la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i principi interpretativi, ribaditi dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, giusta i quali, ai fini della disciplina la cui violazione è contestata nel capo d'imputazione - il campo di applicazione della quale, definito nell'art. 267, comma 1, d.lgs. 152/2006, si riferisce «agli impianti...e alle attività che producono emissioni in atmosfera» - per "emissione in atmosfera" s'intende «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'art. 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente» (art 268, lett. b, d.lgs. 152/2006), essendo rilevanti pure le "emissioni diffuse", che «includono anche i COV contenuti nei prodotti» (art. 268, lett. d, d.lgs. 152/2006), richiamando, altresì, la nozione di "stabilimento" di cui all'art. 268, lett. h, d.lgs. 152/2006, la cui applicabilità al caso di specie il ricorrente non contesta. Del pari correttamente la sentenza ricorda che l'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006, nella sua prima parte - intitolata «impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1» - individua il campo di operatività degli stabilimenti il cui esercizio non è sottoposto al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera per la loro scarsa rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico e rileva che tra questi non è prevista l'attività di stampaggio ad iniezione di materiali termoplastici. 3. Ciò premesso, occorre tuttavia rilevare che difetta una specifica e non illogica motivazione sulle ragioni dell'assoggettamento dell'attività in questione all'autorizzazione e, in caso affermativo, sulla tipologia di autorizzazione necessaria con conseguente corretta individuazione della norma sanzionatoria applicabile. 3.1. Quanto al primo aspetto, non basta - come la sentenza impugnata fa - rilevare che l'attività imprenditoriale in questione non sia espressamente esclusa dalla necessità del rilascio dell'autorizzazione ambientale. Neppure è sufficiente il generico rilievo secondo cui «è evidente che la ditta tratta una grande quantità di materie prime che, in determinate circostanze ambientali, sono suscettibili di rilasciare agenti inquinanti nell'aria»: tenendo anche conto del fatto che non viene neppure descritto il processo produttivo e che, anzi, si rileva che «gli ispettori Arpam si sono mostrati incerti circa le specifiche tecniche della produzione che si svolge nello stabilimento controllato», trattasi non già di massima di comune esperienza, ma di mera congettura, che rende illogica, ed incomprensibile, l'argomentazione, sì da integrare il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv. 261992). E' parimenti manifestamente illogico - oltre che contraddittorio con quanto più sopra riportato - affermare che «l'impianto è tecnologicamente avanzato, quindi di norma non succede; ma un incidente o un malfunzionamento può sempre verificarsi»: la produzione di emissioni in atmosfera che rende necessaria l'autorizzazione va infatti valutata con riguardo all'ordinario processo produttivo e non ad eventuali incidenti. 3.2. Quanto al secondo aspetto, la sentenza impugnata, nel determinare la pena con riguardo al più grave reato previsto dall'art. .29 quaterdecies d.lgs. 152/2006, in alcun modo chiarisce le ragioni di questa sostanziale riqualificazione in peius e, in particolare, non indica perché sarebbe stata necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, che, per l'art. 6, comma 13, d.lgs. 152/2006, è richiesta soltanto per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del citato decreto, ovvero per le modifiche sostanziali ai medesimi impianti, tra queste non rientrando lo stampaggio di materie plastiche. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
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