CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 28503/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 976 [OSCURATO:PERSONA] PU [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8278/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/11/2024 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 11 novembre 2024 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 16 luglio 2018 del Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 171-octies legge n. 633 del 1941. 2. Il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita non nel suo domicilio in [OSCURATO:PERSONA], via Convento del Carmine 5, ove già erano state utilmente effettuate altre notifiche, ma presso il difensore di fiducia che non era più iscritto all’albo degli avvocati (primo motivo), per mancato rispetto del termine a comparire rispetto all’udienza dell’11 novembre 2024, siccome la raccomandata era stata consegnata, sulla base delle informazioni desumibili dal sito internet delle Poste italiane, il 23 ottobre 2024 (secondo motivo), per vizio della motivazione perché la Corte territoriale aveva affermato che l’imputato non aveva chiarito i dubbi sulle circostanze di fatto, quando invece aveva reso spontanee dichiarazioni (terzo motivo), per vizio di motivazione essendo emersa la prova dell’assenza di responsabilità CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28503/2025 Roma, lì, 04/08/2025 (quarto motivo), per vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva quando l’ultimo precedente risaliva a diciotto anni prima. [OSCURATO:PERSONA] 3. E’ fondato il primo motivo di ricorso, ciò che solleva il Collegio dall’esame degli altri motivi. La Corte di appello ha eseguito la notifica dell’atto di citazione in appello all’indirizzo del difensore di fiducia ove l’imputato aveva eletto domicilio. Sennonché, tale notifica non ha garantito la corretta instaurazione del contraddittorio per una pluralità di ragioni indicate anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria. Innanzi tutto, nella sentenza di primo grado, l’imputato risulta domiciliato nella sua residenza anagrafica di [OSCURATO:PERSONA], il che, a differenza di quanto affermato dalla Corte di appello, secondo cui si era trattato di un errore materiale della sentenza, costituisce un serio indizio del possibile superamento dell’elezione di domicilio originariamente effettuata nella fase delle indagini preliminari presso lo studio del difensore; in secondo luogo, il difensore di fiducia si è cancellato dall’albo, per cui si dubita dell’effettiva idoneità della notificazione eseguita presso di lui a garantire la conoscenza effettiva dell’imputato in ordine alla sua vocatio in iudicium. Ben vero, la giurisprudenza ritiene che gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato cancellato dall'albo professionale per intervenuta radiazione, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore (tra le più recenti, Sez. 6, n. 26287 del 28/05/2013, Albis, Rv. 256817 – 01). Tuttavia, nel caso in esame, è dubbio che l’imputato abbia mantenuto un rapporto con il difensore, dopo la cancellazione dall’albo. La Corte territoriale era a conoscenza della cancellazione del professionista dall’albo e non si è fatta carico di verificare la persistenza del rapporto professionale in relazione all’elezione di domicilio e quindi di garantire comunque la conoscenza effettiva del processo (Sez. 2, n. 39576 del 01/10/2024, Abdelaziz, Rv. 287082 – 01). Il giudice, infatti, deve sempre verificare, in base a tutti gli elementi a disposizione, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 – 01, principio espresso rispetto al domiciliatario difensore d’ufficio, ma valevole, a fortiori, per il difensore di fiducia). Allo stato, non vi sono elementi per ritenere che la notifica del decreto di citazione abbia raggiunto il suo scopo per cui la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso Così deciso, il 5 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]