CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11508/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che l'imputato, proprio in quanto consapevole della notevole incidenza delle somme vinte, pari a 206.053,53 per il 2017 ed euro 138.437,54 per il 2018, ha deliberatamente omesso di dichiararle, così violando il precetto penale, a nulla rilevando il reinvestimento di tali somme, dal momento che la stessa disponibilità di denaro, superiore alla soglia prevista dalla legge, impedisce di godere del beneficio del reddito di cittadinanza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della tossa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.