CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42107/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 19.10.2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute rispettivamente di giustizia per i reati di cui agli artt. 589, 113 cod. pen., ha rideterminato favorevolmente la pena nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per morte del reo, ha confermato nel resto. 2. La vicenda processuale riguarda il crollo della trave verticale della Croce del Papa, un imponente manufatto ligneo realizzato per la temporanea istallazione presso lo stadio di Brescia in occasione della visita di [OSCURATO:PERSONA] II nel 1998 poi ricollocato nel comune di Cevo nel 2005 sul Dosso dell'Androla, dove si trovava il giorno dell'incidente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] un gruppo di giovani dell'oratorio di Lovere, con i relativi accompagnatori, tra cui [OSCURATO:PERSONA] di anni venti, che veniva colpito alla testa dalla parte terminale della Croce crollata a terra e moriva sul colpo. Agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Balotti, in qualità rispettivamente di Presidente il primo e di componenti il consiglio direttivo dell'associazione Croce del Papa, gli altri, associazione che aveva commissionato la ricollocazione dell'opera in Cevo, veniva addebitata la condotta colposa che aveva causato l'evento mortale consistita nell'omessa manutenzione del manufatto sia in relazione agli specifici obblighi previsti dal manuale d'uso e manutenzione predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alle cautele consigliate dall'ordinaria diligenza prudenza e perizia. La posizione di garanzia in capo agli imputati veniva argomentata e fondata dai Giudici di merito sulla base dello statuto dell'associazione che prevedeva tra l'altro di" provvede(re) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento" ( fol 9). 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 3.1. Con il primo, deduce illogicità e carenza di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 113 e 589 cod.pen.. Lamenta che è stata ritenuta la sussistenza della posizione di garanzia in capo all'imputato sulla base di un dato meramente formale, vale a dire lo statuto dell'Associazione di cui era Presidente del consiglio direttivo, nonostante i poteri di intervento economico facessero capo al Comune di Cevo. L'associazione doveva occuparsi solo di promuovere il manufatto e valorizzare dal punto di vista paesaggistico il territorio; il manufatto insisteva su suolo pubblico e quindi la manutenzione competeva al Comune che era ben consapevole dell'ammaloramento della Croce. La società che ha provveduto al montaggio della struttura ha indirizzato comunicazioni via mail al Sindaco o al responsabile dell'Ufficio tecnico. Inoltre il manuale di uso e manutenzione non era esaustivo e non c'è prova del comportamento doveroso che avrebbe impedito l'evento. Non è certa l'epoca in cui è iniziata la marcescenza del legno e, quindi, che il legno non fosse già compromesso nel momento in cui è stato ricollocato. Nel Comune di Cevo; 3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 6n. 6 considerato che vi è stato integrale risarcimento sia pure ad opera dell'assicurazione del Comune; lamenta il mancato riconoscimento dell'art. 62 bis cod. pen in considerazione del fatto che i precedenti penali sono risalenti nel tempo e non specifiche . 4.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. In specie ha dedotto che Corte territoriale ha disattesi i mc4ivid appeillocon argomentazioni logiche e immuni da errori giuridici. Ed infatti, è principio costante nella giurisprudenza di codesta Corte Suprema quello secondo cui: "nel caso di doppia conforme è ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche superflue o palesemente infondate"(Cass. sez.6, n.28411 del 13.11.2012). Occorre, a ciò aggiungere che: "È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione". (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019 Rv. 27697001). Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e aspecifico e manifestamente infondato. 1.1. In via preliminare, va ribadito, quanto alla natura del sindacato di legittimità, che la struttura giustificativa della sentenza di appello, in un caso di conferma delle statuizioni sulla penale responsabilità, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo. Ciò è sicuramente vero allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr. sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 12/04/2012), Valerio, Rv. 252615). La funzione tipica dell'impugnazione è, infatti, quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è, del resto, il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (cfr., in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584), essendo estranei alla natura stessa del sindacato di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Ciò in quanto sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). 2. Quanto al primo motivo va rilevato che le medesime doglianze sono state oggetto dei motivi di appello e ad esse la Corte territoriale ha fornito un' adeguata e compiuta risposta che conferma in maniera evidente il completo esame di tutti gli apporti tecnici e documentali oltre che testimoniali acquisiti tra gli elementi di valutazione del fatto. In sintesi la Corte territoriale ha evidenziato i seguenti elementi già individuati dal Giudice di primo grado a fol 9 10 e ss che consentono di affermare in capo all'imputato la titolarità della posizione di garanzia e la sussistenza della condotta colposa omissiva che ha contribuito al verificarsi dell'evento mortale. E' pacifico e non contestato che il crollo di parte della Croce del Papa è avvenuto a causa del pessimo stato di conservazione del legno in particolare per " la presenza di zone con diffusa marcescenza del legno specificatamente in corrispondenza della sezione di rottura e nel suo intorno e di attacchi da funghi della carie, per la individuazione di zone con elevato grado di umidità in percentuale superiore al 20% e ridotta densità" e che "una periodica verifica dello stato di conservazione del legno della croce avrebbe potuto evidenziare l'elevato grado di umidità all'interno del legno che ne provocava la marcescenza". [OSCURATO:PERSONA] del papa è stata costituita dal Comune di Cevo e dalla Parrocchia di Cevo in data 2.12.1999, appositamente per ricevere la cessione del monumentale manufatto ligneo dal "Comitato per la visita del Papa a Brescia" e con lo scopo statutario di promuovere l' ubicazione della Croce nel territorio comunale e favorirne la valorizzazione provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera; l'associazione, con sede presso l'oratorio della parrocchia di Cevo, ha avuto vita e funzionamento effettivi occupandosi non solo degli aspetti religiosi correlati alla valorizzazione della Croce ma anche della raccolta fondi presso istituzioni pubbliche e private per il progetto dei lavori della collocazione della croce del Papa sul Dosso dell'Androla, ha ottenuto le autorizzazioni necessarie dal Comune, previa approvazione del progetto in data 11.09.2002, ha dato l' incarico a [OSCURATO:PERSONA] della direzione artistica per la collocazione dell'opera secondo un progetto dal costo stimato in 842.5500 euro, ha stipulato il contratto di appalto relativo alle opere previste dal progetto nonché al posizionamento della Croce da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA] e ha provveduto all'accensione di un mutuo bancario mediante garanzia rilasciata dal Comune di Cevo. Risulta dal manuale d'uso e manutenzione, con allegate schede tecniche dei prodotti utilizzati per la realizzazione e consigliati per la manutenzione, redatto nel febbraio 2006 dalla ditta Moretti la necessità di sottoporre il manufatto a controlli periodici da parte di un tecnico qualificato con particolare riferimento agli elementi esposti agli agenti atmosferici. In specie si consigliava un primo controllo entro i 18 mesi successivi alla posa in opera e successivi controlli periodici con cadenza non superiore ad un semestre. Nel caso di condizioni più gravose i controlli dovevano essere più ravvicinati ( fol 21 e 22 ). E' stato rilevato dall'esame dei verbali del Consiglio direttivo e dalle testimonianze assunte ( fol 14 e 15 ) che non sono mai stati effettuati o disposti o segnalati controlli da parte di un tecnico qualificato dalla messa in opera della Croce dal 2005 al 2014; unico intervento manutentivo effettuato sulla Croce risale al 2008, fu effettuato da Farinon sabbiature, fatturato proprio all' associazione e ha avuto ad oggetto solo la pulizia della polvere tramite soffiatura eventuale carteggiatura riverniciatura, nessun intervento o segnalazione in relazione alla necessità di manutenzione strutturale della croce anche in relazione alla esposizione alle intemperie e nonostante l'obbligo statutario. La Corte ha ribadito che non risulta che il Comune avesse di fatto assunto su di sé iniziative di manutenzione della Croce del Papa, cosicchè gli organi dell'associazione non potevano fare alcun ragionevole affidamento sul fatto che l'ente comunale assolvesse agli obblighi gravanti per statuto sull'associazione, in quanto il Comune si occupava solo della manutenzione del verde situato nei pressi della Croce, trattandosi di verde pubblico.Così come ha affermato che la circostanza che i soggetti che hanno ricoperto la carica di Sindaco del comune di Cevo fossero stati informati del progressivo degrado della Croce non può valere a elidere la responsabilità dei membri del Consiglio direttivo per la mancata attivazione dei controlli sullo stato di conservazione del legno e sui conseguenti necessari adempimenti di manutenzione che gravavamo sull'associazione e che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento mortale. La Corte ha altresì valorizzato un altro aspetto che ha caratterizzato la condotta omissiva dell'imputato; in particolare che il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo della sua presidenza, verificato lo stato di abbandono dei luoghi intorno alla Croce stessa si è impegnato negli aspetti di marketing per rivitalizzare l'interesse per la Croce e la visita da parte di pellegrini, anche raccogliendo fondi per la realizzazione delle opere di completamento ma ha del tutto trascurato il compito primario di manutenzione, omettendo di predisporre le verifiche necessarie da parte di tecnici competenti e qualificati in relazione allo stato di conservazione del legno affinchè la Croce fosse in sicurezza. La Corte in definitiva, con un percorso argomentativo logico e coerente, ha applicato correttamente i principi più volte ribaditi da questa Corte in base a quali in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante purchè l'agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto ( Sez. 4 - , n. 37224 del 05/06/2019 Ud. (dep. 06/09/2019) Rv. 277629 — 01) Inoltre ai fini del giudizio di imputazione causale dell'evento, il giudice ha sviluppato un ragionamento esplicativo che si confronta adeguatamente con le particolarità del caso concreto, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto dallo statuto dell'associazione che aveva come scopo primario la manutenzione oltre che la promozione del monumento oltre che dalle norme di ordinaria prudenza diligenza e perizia (cfr. Sez. 4, n. 21028 del 4/5/2011, Signore/li e altro, Rv. 250325). 3. Infine è manifestamente infondato il motivo con cui la difesa ha censurato la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno. I giudici di merito hanno fatto esplicito riferimento ad elementi di giudizio direttamente annoverati tra i parametri legali descritti nell'art. 133 cod. pen., 3.1.Quanto al diniego delle generiche, infine, lo stesso è sorretto da idonea giustificazione che si sottrae alle generiche censure difensive ed è del tutto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, anche in punto onere motivazionale del giudice: in questa sede è sufficiente ribadire che la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, la concessione dovendo essere fondata sull'accertamento di situazione idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza (cfr. sez. 3, n. 9836 del 17/1172015, Pi//ero, Rv. 266460), essendo, a tal fine, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Infatti, il riconoscimento di tali attenuanti rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). 3.2. Quanto alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio giuridico per cui in tema di omicidio colposo, il risarcimento del danno, cagionato a terzi, intervenuto per effetto di contratto assicurativo concluso dal Comune e non dalla associazione Croce del papa, non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.6, prima parte, cod. pen. giacché l'intervento risarcitorio non è ricollegabile all'operato dell'imputato. ( Cfr. anche in motivazione Sez. 3 - , n. 25326 del 19/02/2019 Ud. (dep. 07/06/2019 ) Rv. 276276 — 02) 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro