CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 43790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sentenza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l' ordinanza del GUP del Tribunale di Brescia in data 11/5/2023. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata; letta, per i ricorrenti, la memoria di replica dell'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/5/2023 il GUP del Tribunale di Brescia, decidendo, nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (del quale la Procura della Repubblica di Brescia, in data 22/9/2022, ha chiesto il rinvio a giudizio in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 e 285 cod. pen. - capo 1 -, nonché 575 e 577, comma primo, n. 3, cod. pen. - capo 2 -: la vicenda in contestazione riguarda l'attentato verificatosi il 28 maggio 1974 in Brescia, a Piazza della Loggia), in ordine alla richiesta di restituzione nel termine (finalizzata a consentire la costituzione di parte civile) avanzata dall'Avvocatura generale della Stato in rappresentanza e nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, ed alla subordinata eccezione di nullità dell'avviso di udienza preliminare, per omessa notifica alle predette persone offese, odierne ricorrenti, ha rigettato entrambe le istanze. 1.1. In ordine alla prima istanza, il G.u.p. ha, in particolare, ritenuto che l'omessa notificazione dell'avviso di udienza preliminare alle citate Amministrazioni dello Stato, data la notorietà del fatto storico rappresentato dalla celebrazione dell'udienza preliminare e la sua conoscibilità in tempo utile alla fini della costituzione di parte civile, non integrasse una causa di forza maggiore tale da giustificare la rimessione in termini, sicché, essendo stati ultimati all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ed essendo stata conseguentemente, ai sensi dell'art.421 cod. proc. pen., aperta la discussione, il termine per la costituzione di parte civile previsto dall'art. 79 cod. proc. pen., come modificato dal D. Igs. 150 del 2022, doveva ritenersi spirato. Ha aggiunto che anche in altri processi aventi ad oggetto la "Strage di Piazza della Loggia" (ad es., nel processo definito con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano n. 39 del 22/7/2015, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 41585/2017), vi era stata un'omessa notifica dell'avviso di udienza preliminare nei confronti medesime Amministrazioni istanti e, tuttavia, ciò non aveva impedito alle stesse di conoscere la data dell'udienza preliminare e di costituirsi parte civile. Ha concluso affermando che "l'impedimento alla costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno non dipende, ancora una volta, dal difetto di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ma dal verificarsi della preclusione conseguente allo spirare del termine perentorio". 1.2. Quanto alla eccezione formulata in subordine, il G.u.p. ha osservato che le parti instanti non avevano titolo a ricevere l'avviso dell'udienza preliminare per la non coincidenza della nozione di Stato, persona offesa del delitto di cui all'art.2, 285 cod. pen., con le Amministrazioni ricorrenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno), ed ha rilevato come la decadenza dalla costituzione di parte civile non pregiudicasse il diritto delle Amministrazioni al risarcimento del danno che restava comunque tutelabile nella sede civile. 2. Avverso detto provvedimento ricorrono per cassazione le Amministrazioni dello Stato indicate in epigrafe. 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge sostanziale e processuale ed illogicità della motivazione. Nei punti I - VI, vengono illustrati i rilievi censori che riguardano, in sintesi, la legittimità dell'istituto della restituzione nel termine che ad avviso della difesa erariale sarebbe consentito perché strumentale a superare la nullità dovuta all'omessa notifica dell'avviso di udienza preliminare; l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per il fatto di avere ritenuto irrilevante, ai fini della tempestività della costituzione, l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare, posto che il G.u.p. ha ritenuto, con argomento non condivisibile, che l'omessa notifica in altri procedimenti non aveva impedito la costituzione di parte civile. Secondo le Amministrazioni ricorrenti, in particolare, l'argomentazione secondo cui esse avrebbero potuto avere notizia della data dell'udienza preliminare da organi di stampa poggia su un dato fattuale inidoneo sanare la dedotta nullità; l'ordinanza impugnata avrebbe, inoltre, errato nel negare la qualità di persona offesa del delitto di cui all'art. 285 cod. pen. alle Amministrazioni ricorrenti poiché, in virtù del principio di unitarietà dello Stato, queste, e non altre, sono il centro di imputazione degli interessi collettivi specifici lesi dal reato. Si censura poi il fatto che l'ordinanza impugnata, per giustificare il rigetto della istanza restitutoria, abbia valorizzato la mancata indicazione, negli atti, dell'identità e del domicilio della persona offesa, così confondendo il piano relativo all'identità della persona offesa ai fini della notifica dell'avviso con quello dell'individuazione della persona offesa di uno specifico reato; in ogni caso, le ricorrenti evidenziano come lo Stato sia una persona giuridica unitaria, il che comporterebbe che la legittimazione a costituirsi parte civile andasse riconosciuta alle Amministrazioni instanti, a prescindere dal ramo dell'amministrazione che agisce in giudizio, e che detta tesi sarebbe corroborata dal disposto dell'art. 4 della L. n. 260 del 1958; 2.2. Con il secondo motivo, lamentano l'abnormità del provvedimento, suscettibile di ingenerare una stasi del procedimento in considerazione della irreversibile valenza pregiudizievole dei rispettivi diritti di azione nel processo penale, ed emesso in carenza assoluta di potere; rappresentano, in proposito, che persino le altre parti nulla avevano osservato, guardandosi bene dal chiedere il rigetto delle proprie richieste.3. Con memoria depositata in data 18/9/2023, l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso per i motivi proposti con il ricorso originario, soffermandosi sulla natura intrinseca di atto abnorme del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere, quanto alla legittimazione della difesa erariale ricorrente, che, in accordo con un tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide e ribadisce, gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell'amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che "consti della loro qualità", ciò in quanto il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un mandato speciale; e tanto vale sia nel giudizio civile che in quello penale, allorché le pretese civili della pubblica amministrazione siano esercitate in tale sede (Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239191 — 01; Sez. 5, n. 11441 del 27/03/1999, Longarini, Rv. 214865 — 01). 3, Ciò premesso, in accordo con quanto lamentato e documentato dalle amministrazioni ricorrenti f. 5 ss. del ricorso), dagli atti emerge quanto segue: - le amministrazioni ricorrenti, appresa da organi di stampa la notizia della pendenza del procedimento, ed in particolare della celebrazione della udienza preliminare in data 23/03/2023 (alla quale esse non presenziarono, perché non avvisate, e conclusa con rinvio in prosieguo al 20/04/2023), in data 24/03/2023, premesso di non avere ricevuto alcun avviso, e rilevato che sussistevano comunque le condizioni per la rimessione nel termine per la costituzione di parte civile, formularono al G.u.p. la richiesta "di adottare ogni consequenziale provvedimento idoneo a garantire la loro partecipazione al procedimento"; - il G.u.p. designato del Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 04/04/2023, in accoglimento dell'istanza, ha disposto la notificazione alle parti instanti, odierne ricorrenti, dell'avviso di udienza preliminare; - dopo la celebrazione dell'udienza preliminare in data 20/04/2023 (nella quale si prese atto unicamente di una astensione forense, e comunque le odierne ricorrenti ribadirono, secondo quanto verbalizzato, la propria volontà di ti formalizzare la costituzione di parte civile), le predette parti, alla successiva udienza preliminare celebrata in data 11/05/2023, chiesero tempestivamente di essere autorizzate a costituirsi parte civile, previa (in realtà già disposta) restituzione nel relativo termine ai fini della costituzione di parte civile. 4. Così ricostruito lo sviluppo delle vicende processuali de quibus, appare evidente l'abnormità del provvedimento impugnato, e la sua conseguente immediata ricorribilità per cassazione (così da ultimo, nel solco di un orientamento graniticamente consolidato, Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01). 4.1. Il G.u.p., con il provvedimento impugnato, operando in assoluta carenza di potere, ha preteso privare di effetti - pur in difetto dell'impugnazione della parte in ipotesi controinteressata, che sarebbe comunque spettato ad altra A.G. delibare - il provvedimento emesso dal proprio ufficio in data 04/04/2023, il quale, disponendo la notificazione alle odierne parti ricorrenti dell'avviso di udienza preliminare, in precedenza omessa, ne aveva (non importa, in questa sede, se correttamente o meno: ma cfr. sul punto i rilievi di cui al § 6 che segue) riconosciuto la qualifica di pp.00., rimettendole nel termine per effettuare l'eventuale costituzione di parte civile. 4.2. Risulta, in tal modo, integrata una ipotesi di abnormità c.d. "strutturale", che è ipotizzabile nei casi in cui il giudice eserciti "un potere non attribuitogli dall'ordinamento (carenza di potere in astratto)" (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, in motivazione, § 10). 4.2.1. E', inoltre, configurabile anche una ipotesi di abnormità c.d. "funzionale" (cfr. Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, in motivazione; conforme, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, cit.), perché l'atto impugnato, ponendosi in palese contraddizione con il precedente provvedimento emesso dal medesimo ufficio, ha determinato esso stesso una situazione di incertezza, e quindi di stallo, circa la regolare instaurazione del contraddittorio. 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio; va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. 6. Deve, conclusivamente, ed unicamente per esigenze di completezza, evidenziarsi che, pacifica essendo (anche in seno alle dottrine più autorevoli) la natura giuridica di delitto contro la personalità dello Stato del delitto di cui all'art.285 cod. pen. contestato all'imputato, e quindi la qualifica di persona offesa dal reato attribuibile allo "Stato", risulta erronea l'affermazione, che si rinviene nel A provvedimento impugnato, riguardante la non sovrapponibilità dei termini e delle figure "Stato", "Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Ministero dell'Interno", posta a fondamento del (come visto, per altra via, abnorme) diniego della qualifica di persone offese dal reato alle Amministrazioni instanti (asseritannente legittimate alla costituzione di parte civile soltanto in qualità di persone danneggiate dal reato, alle quali, sempre asseritamente, la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare non sarebbe stata dovuta). Osserva, in proposito, il Collegio che la L. n. 3 del 1991, all'art. 1, comma 4, prevede che "La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri", il che consente di ritenere che le figure dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri siano coincidenti, posto che quest'ultima è l'organo di vertice dell'esecutivo che rappresenta lo Stato e, come tale, è attributaria del potere e della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da determinati delitti (Sez. I, 14/12/1988, dep. 1989, Paticchia, Rv. 182283; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239191). P.Q.