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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 34334/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25025-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.25025/2018 Cron.

Rep.

Ud.18/10/2023 CC -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 68/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/06/2018 R.G.N. 133/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che con sentenza del 6 giugno 2018 la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Fermo e accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Camera di Commercio di Ascoli e della Camera di Commercio di Fermo, presso le quali aveva, in successione, dapprima presso la Camera di Commercio di Ascoli e poi presso la Camera di Commercio di Fermo a seguito di trasferimento all’atto della costituzione di tale ultimo Ente, prestato servizio con incarico dirigenziale, domanda avente ad oggetto la condanna in solido di detti Enti al pagamento della somma di euro 27.946,88 a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2013, con declaratoria dei dovuti contributi previdenziali, già versati in relazione al rapporto di lavoro subordinato nonché di insussistenza di crediti degli enti medesimi verso la Mancini; -la Corte territoriale, non diversamente dal primo giudice, ha dichiara to dovuta alla Mancini dalla Camera di Commercio di Fermo la retribuzione di risultato nell’importo di euro 22.357,50, detratta la somma già percepita di euro 6.698,88 e così in complessivi euro 16.659,62, ma sulla base della diversa motivazione data dal riconoscimento in favore della Mancini del diritto, ex art. 52, comma 5, d .lgs. n. 165/2001, a godere del trattamento economico della qualifica superiore, pur in presenza della nullità della qualifica dirigenziale attribuitale, e, conformemente alla decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibileper difetto di interesse ad agire la domanda di accertamento negativo dei diritti di credito affermati dagli Enti convenuti, in relazione all’indebito versamento di contributi e retribuzioni; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’averequesta ritenuto, secondo quanto riconosciuto in primo grado, spettante alla Mancini la retribuzione di risultato ma non, come in quella sede motivato, in applicazione dell’art. 2126 c.c.(per essere stato l’incarico dirigenziale dalla Mancini assunto presso la Camera di Commercio di Fermo da questa conferito in esecuzione di un accordo transattivo intervenuto, a definizione di un precedente contenzioso, tra la Mancini e la Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA], che quell’impegno contemplava, accordo qualificato nullo)bensì, come detto, ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ovvero in relazione allo svolgimento in via di fatto di mansioni proprie della superiore qualifica, per essere nullo il solo conferimento dell’incarico dirigenziale avvenuto in palese violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001; - da ciò la Corte distrettuale ha fatto derivare l’infondatezza dell’appello incidentale della Camera di Commercio di Fermo, inteso a censurare l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. sancita dal giudice di primo grado, appello con il quale era stata fatta valere l’ illiceità della causa dell’accordo transattivo , che esclude l’operatività dell’art. 2126 c.c. ed osta, così , al riconoscimento del trattamento economico maturato in relazione allo svolgimento della prestazione; - la Corte ha fondato la pronuncia di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di gravame proposto in via principale dalla Mancini, volto all’accertamento negativo dei crediti vantati dalla Camera di Commercio di Fermo in relazione alla prospettata ragione di non debenza dei contributi e delle retribuzioni versati in favore della Mancini nel corso del rapporto, rilevando che quelle erogazioni collegate al rapporto di lavoro da nessuna delle parti era stata messa in discussione; -infine il giudice d’appello ha respinto il primo motivo di gravame proposto in via principale dalla Mancini,relativo alla determinazione dell’importo spettante a titolo di retribuzione di risultato, per essere stato il quantum riconosciuto in primo grado individuato in base alla divisione del relativo fondo in parti uguali tra i tre dirigenti della Camera di Commercio di Fermo, stante l’accertamento in atti dell’identità qualitativa e quantitativa dei compiti svolti, anche con riguardo al dirigente contestualmente impegnato presso la Camera di Commercio di Ascoli; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre la Mancini affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Camera di Commercio di Fermo che, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su quattro motivi; -tutte le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.2099, 2126 e 2697 c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del diverso apporto dei dipendenti esercenti mansioni dirigenziali presso la Camera di Commercio di Fermo, così determinando in misura inferiore al dovuto l’importo spettante alla ricorrente a titolo di retribuzione di risultato; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101 e 99 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente principale imputa alla Corte territoriale di avere, in violazione del principio della domanda, dichiarato nullo il conferimento dell’incarico dirigenziale,sebbene la nullità non fosse stata domandata dagli enti camerali e di avere erroneamente ritenuto l’inammissibilità per carenza di interesse della pronunzia di accertamento negativo dei diritti di credito vantati nei suoi confronti dalla Camera di Commercio di Fermo, sebbene negli scritti difensivi dei resistenti in più punti erano state minacciate pretese azioni di restituzionedelle erogazioni avvenute in costanza di rapporto, che si assumevano essere indebite in ragione dell’illiceità della causa dell’accordo transattivo; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c, la ricorrente principale imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla domanda volta ad ottenere la pronunzia di accertamento dell’insussistenza di indebiti diversi ed ulteriori rispetto a quello relativo al credito di euro 493,15 rivendicato dalla camera di commercio di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto insussistente; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. è prospettata in relazione al regolamento delle spese, che assume erroneamente fondato sul criterio della reciproca soccombenza; - che, dal canto suo, la Camera di Commercio di Fermo, ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 5 d.lgs. n. 165/2001e 1966 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale la mancata declaratoria di nullità dell’accordo transattivo per illiceità della causa,avendo ad oggetto diritti indisponibili quali il conferimento di un incarico dirigenziale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con gli artt. 1345 e 1343 c.c., l’Ente camerale ricorrente incidentale ribadisce la medesima censura di cui al motivo che precede, imputando alla Corte territoriale la mancata declaratoria di nullità dell’accordo transattivo per illiceità della causa; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 19 d.lgs. n. 165/2001 e 1227 c.c., l’Ente camerale ricorrente incidentale, assunto a presupposto ancora la nullità dell’accordo transattivo ed argomentando sull’imputabilità alla stessa Mancini, parte contraente della transazione, delle conseguenze pregiudizievoli derivate dall’atto invalido, imputa alla Corte territoriale di avere riconosciuto alla ricorrente principale , in relazione all’esercizio di fatto delle funzioni dirigenziali, il diritto di credito concernente il relativo trattamento economico; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 45 d.lgs. n. 165/2001 è prospettata in relazione all’avere la Corte territoriale riconosciuto dovuta alla Mancini la retribuzione connessa all’esercizio delle funzioni dirigenziali, quando , al contrario, trattasi di somme aventi natura risarcitoria o, se ritenute avere natura retributiva, di somme indebite, soggette a ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c.; - che il primo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile, atteso che, risolvendosi la censura nella confutazione dell’apprezzamento della valenza probatoria di risultanze documentali puntualmente prese in considerazione dalla Corte territoriale e non sostanziandosi, invece, nell’omesso esame da parte di quella di un fatto storico risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, il vizio denunciato non è invocabile in questa sede per essere quell’apprezzamento qui insindacabile;- che, di contro, il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 16262/2015 e Cass.n. 29479/2022) secondo cui l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso del giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice; -detto principio è applicabile nella fattispecie, in ragione della radicale contestazione da parte dell’Ente camerale ricorrente incidentale del diritto al trattamento economico connesso all’esercizio da parte della Mancini delle funzioni dirigenziali e del vantato diritto alla ripetizione delle somme a tale titolo indebitamente erogate conseguenti alla sostenuta nullità per illiceità della causa dell’accordo transattivo concluso tra la Mancini e la Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA], ostativa, a detta dell’Ente camerale ricorrente incidentale, al riconoscimento a qualsiasi titolo, ex art. 2126 c.c. o ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali connessi all’esercizio dell’incarico dirigenziale; - che il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale vanno, dunque, accolti, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale perché tutte le questioni poste, sulle quali la Corte distrettuale nella sostanza non ha pronunciato, sono implicate dall’esame delle domande di accertamento negativo dell’asserito indebito; -assorbito è anche il quarto motivo del ricorso principale concernente il regolamento delle spese di lite; -la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso ed ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; -non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 ai fini del raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo ed assorbe il quarto motivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25025-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.25025/2018 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 68/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/06/2018 R.G.N. 133/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che con sentenza del 6 giugno 2018 la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Fermo e accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Camera di Commercio di Ascoli e della Camera di Commercio di Fermo, presso le quali aveva, in successione, dapprima presso la Camera di Commercio di Ascoli e poi presso la Camera di Commercio di Fermo a seguito di trasferimento all’atto della costituzione di tale ultimo Ente, prestato servizio con incarico dirigenziale, domanda avente ad oggetto la condanna in solido di detti Enti al pagamento della somma di euro 27.946,88 a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2013, con declaratoria dei dovuti contributi previdenziali, già versati in relazione al rapporto di lavoro subordinato nonché di insussistenza di crediti degli enti medesimi verso la Mancini; -la Corte territoriale, non diversamente dal primo giudice, ha dichiara to dovuta alla Mancini dalla Camera di Commercio di Fermo la retribuzione di risultato nell’importo di euro 22.357,50, detratta la somma già percepita di euro 6.698,88 e così in complessivi euro 16.659,62, ma sulla base della diversa motivazione data dal riconoscimento in favore della Mancini del diritto, ex art. 52, comma 5, d .lgs. n. 165/2001, a godere del trattamento economico della qualifica superiore, pur in presenza della nullità della qualifica dirigenziale attribuitale, e, conformemente alla decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibileper difetto di interesse ad agire la domanda di accertamento negativo dei diritti di credito affermati dagli Enti convenuti, in relazione all’indebito versamento di contributi e retribuzioni; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’averequesta ritenuto, secondo quanto riconosciuto in primo grado, spettante alla Mancini la retribuzione di risultato ma non, come in quella sede motivato, in applicazione dell’art. 2126 c.c.(per essere stato l’incarico dirigenziale dalla Mancini assunto presso la Camera di Commercio di Fermo da questa conferito in esecuzione di un accordo transattivo intervenuto, a definizione di un precedente contenzioso, tra la Mancini e la Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA], che quell’impegno contemplava, accordo qualificato nullo)bensì, come detto, ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ovvero in relazione allo svolgimento in via di fatto di mansioni proprie della superiore qualifica, per essere nullo il solo conferimento dell’incarico dirigenziale avvenuto in palese violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001; - da ciò la Corte distrettuale ha fatto derivare l’infondatezza dell’appello incidentale della Camera di Commercio di Fermo, inteso a censurare l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. sancita dal giudice di primo grado, appello con il quale era stata fatta valere l’ illiceità della causa dell’accordo transattivo , che esclude l’operatività dell’art. 2126 c.c. ed osta, così , al riconoscimento del trattamento economico maturato in relazione allo svolgimento della prestazione; - la Corte ha fondato la pronuncia di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di gravame proposto in via principale dalla Mancini, volto all’accertamento negativo dei crediti vantati dalla Camera di Commercio di Fermo in relazione alla prospettata ragione di non debenza dei contributi e delle retribuzioni versati in favore della Mancini nel corso del rapporto, rilevando che quelle erogazioni collegate al rapporto di lavoro da nessuna delle parti era stata messa in discussione; -infine il giudice d’appello ha respinto il primo motivo di gravame proposto in via principale dalla Mancini,relativo alla determinazione dell’importo spettante a titolo di retribuzione di risultato, per essere stato il quantum riconosciuto in primo grado individuato in base alla divisione del relativo fondo in parti uguali tra i tre dirigenti della Camera di Commercio di Fermo, stante l’accertamento in atti dell’identità qualitativa e quantitativa dei compiti svolti, anche con riguardo al dirigente contestualmente impegnato presso la Camera di Commercio di Ascoli; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre la Mancini affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Camera di Commercio di Fermo che, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su quattro motivi; -tutte le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.2099, 2126 e 2697 c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del diverso apporto dei dipendenti esercenti mansioni dirigenziali presso la Camera di Commercio di Fermo, così determinando in misura inferiore al dovuto l’importo spettante alla ricorrente a titolo di retribuzione di risultato; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101 e 99 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente principale imputa alla Corte territoriale di avere, in violazione del principio della domanda, dichiarato nullo il conferimento dell’incarico dirigenziale,sebbene la nullità non fosse stata domandata dagli enti camerali e di avere erroneamente ritenuto l’inammissibilità per carenza di interesse della pronunzia di accertamento negativo dei diritti di credito vantati nei suoi confronti dalla Camera di Commercio di Fermo, sebbene negli scritti difensivi dei resistenti in più punti erano state minacciate pretese azioni di restituzionedelle erogazioni avvenute in costanza di rapporto, che si assumevano essere indebite in ragione dell’illiceità della causa dell’accordo transattivo; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c, la ricorrente principale imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla domanda volta ad ottenere la pronunzia di accertamento dell’insussistenza di indebiti diversi ed ulteriori rispetto a quello relativo al credito di euro 493,15 rivendicato dalla camera di commercio di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto insussistente; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. è prospettata in relazione al regolamento delle spese, che assume erroneamente fondato sul criterio della reciproca soccombenza; - che, dal canto suo, la Camera di Commercio di Fermo, ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 5 d.lgs. n. 165/2001e 1966 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale la mancata declaratoria di nullità dell’accordo transattivo per illiceità della causa,avendo ad oggetto diritti indisponibili quali il conferimento di un incarico dirigenziale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con gli artt. 1345 e 1343 c.c., l’Ente camerale ricorrente incidentale ribadisce la medesima censura di cui al motivo che precede, imputando alla Corte territoriale la mancata declaratoria di nullità dell’accordo transattivo per illiceità della causa; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 19 d.lgs. n. 165/2001 e 1227 c.c., l’Ente camerale ricorrente incidentale, assunto a presupposto ancora la nullità dell’accordo transattivo ed argomentando sull’imputabilità alla stessa Mancini, parte contraente della transazione, delle conseguenze pregiudizievoli derivate dall’atto invalido, imputa alla Corte territoriale di avere riconosciuto alla ricorrente principale , in relazione all’esercizio di fatto delle funzioni dirigenziali, il diritto di credito concernente il relativo trattamento economico; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 45 d.lgs. n. 165/2001 è prospettata in relazione all’avere la Corte territoriale riconosciuto dovuta alla Mancini la retribuzione connessa all’esercizio delle funzioni dirigenziali, quando , al contrario, trattasi di somme aventi natura risarcitoria o, se ritenute avere natura retributiva, di somme indebite, soggette a ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c.; - che il primo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile, atteso che, risolvendosi la censura nella confutazione dell’apprezzamento della valenza probatoria di risultanze documentali puntualmente prese in considerazione dalla Corte territoriale e non sostanziandosi, invece, nell’omesso esame da parte di quella di un fatto storico risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, il vizio denunciato non è invocabile in questa sede per essere quell’apprezzamento qui insindacabile;- che, di contro, il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 16262/2015 e Cass.n. 29479/2022) secondo cui l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso del giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice; -detto principio è applicabile nella fattispecie, in ragione della radicale contestazione da parte dell’Ente camerale ricorrente incidentale del diritto al trattamento economico connesso all’esercizio da parte della Mancini delle funzioni dirigenziali e del vantato diritto alla ripetizione delle somme a tale titolo indebitamente erogate conseguenti alla sostenuta nullità per illiceità della causa dell’accordo transattivo concluso tra la Mancini e la Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA], ostativa, a detta dell’Ente camerale ricorrente incidentale, al riconoscimento a qualsiasi titolo, ex art. 2126 c.c. o ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali connessi all’esercizio dell’incarico dirigenziale; - che il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale vanno, dunque, accolti, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale perché tutte le questioni poste, sulle quali la Corte distrettuale nella sostanza non ha pronunciato, sono implicate dall’esame delle domande di accertamento negativo dell’asserito indebito; -assorbito è anche il quarto motivo del ricorso principale concernente il regolamento delle spese di lite; -la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso ed ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; -non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 ai fini del raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo ed assorbe il quarto motivo
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