CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12491/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/02/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8823/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, quale cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti di MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] con unico socio, elettivamente domiciliata in ROMA. [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 9376/2017 depositata il16/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Venezia rigettò l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propo sta da MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ( in nome e per conto di MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA].)ai fini dell’ammissione in via prelatizia del credito di oltre tre milioni di euro derivante da un mutuo fondiario del 21 agosto 2006 (nell’ambito di un’operazione di finanziamento da parte di un pool di banche per sette milioni e mezzo di euro), dichiarando la nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità fissato dall’art. 38 TUB in relazione all’art. 1 della delibera CICR 22 aprile 1995 (80% del valore dell’immobile) ed escludendo la possibilità di una conversione del contratto , in quanto la relativa domanda subordinata era stata proposta per la prima volta con il ricorso ex art. 98 l.fall., così come quella di ammissione al chirografo a titolo di restituzione di indebito; 1.1.–con sentenza n. 19015 del 31/07/2017 la prima sezione di questa Corte accolse parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e , previa conferma della nullità del contratto di muto fondiario, affermò che l’istanza di conversione «ben poteva essere formulata per la prima volta col ricorso in opposizione allo stato passivo, una volta appurato che il credito non era stato ammesso a cagione della nullità del contratto di mutuo fondiario e dell’annessa ipoteca», rinviando al giudice del merito per l’esame d ella domanda subordinata di conversione, con assorbimento del motivo riguardante l’ammissione con il rango chirografario per la restituzione del capitale comunque erogato; 1.2.– in sede di rinvio, il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo che, nonostante la sicura continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo, la banca non abbia fornito alcuna prova circa la sussistenza dei presupposti dell’invocata conversione, ai sensi dell’art. 1424 c.c., mentre sussist o no plurimi elementi probatori che portano ad escludere la volontà della banca di concludere comunque un contratto di mutuo ipotecarioin luogo del mutuo fondiario; 2.– tale decisione è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., quale cessionaria “in blocco” (art. 58 TUB) dei crediti di MPS , con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso , proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.–c on il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione de l l’art. 1424 c.c., per l’ errata valorizzazione, quale elemento psicologico rilevante ai fini della norma, del concetto di volontà “diretta” delle parti, piuttosto che dell’intento negoziale concreto da esse perseguito, che nel caso di specie sussisterebbe in capo ad entrambe, tenuto conto che al momento del finanziamento la società era già cliente affidato della banca e non sussistevano avvisaglie della futura insolvenza (accertata solo quattro anni dopo) e che solo un a parte del mutuo era statautilizzata per estinguere debiti pregressi muniti di ipoteca di primogrado, in cui la banca era peraltro subentrata; 2.2.–il medesimo vizio è denunciato con il secondo mezzo, per avere il tribunale tenuto conto della volontà di una sola parte (la banca ) e non del l’intento comune delle parti nell’ipotesi in cui avessero conosciuto del la causa di nullità , poiché in realtà sussisteva il loro interesse comune alla stipula anche di un contratto di mutuo ipotecario ordinario , non risultando imprescindibili le caratteristiche del mutuo fondiario ( privilegio processuale e consolidamento abbreviatodell’ipoteca); 2.3.–il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 1424 e 1429 c.c., per l’ errata attribuzione del carattere dell’essenzialità (desunta dagliartt. 1419 e 1429 c.c.) alla clausola sul consolidamento abbreviato dell’ipoteca (e, più in generale, sulla natura fondiaria del finanziamento), mentre l’essenzialità delle clausole non è requisito dell’istituto della conversione del contratto nullo, ex art 1424 c.c. , e non incida neppure sull’accertamento del reale “intento negoziale” delle parti, del tutto obliterato a favore di una presunta ed indimostrata volontà delle parti di ritenere essenziale la natura fondiaria del contratto di mutuo; 3.–i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibiliperché afferenti il merito; 3.1.– va premesso che i limiti del giudizio segnati dall’ art. 384, comma 2, c.p.c., non consentono di rimettere in discussione l’accertata nullità del contratto di mutuo fondiario per cui è causa (non potendosi perciò fare applicazione del diverso indirizzo successivamente avallato da Cass. Sez. U, 33719/2022, per cui il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2 , d.lgs. n. 385 del 1993non integra un’ipotesi di nullità), trattandosi solo di verificare la sussistenza dei presupposti della sua conversione ai sensi dell’art. 1424 c.c. , in base al quale il c ontratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità; 3.2.–la norma citata pone un duplice requisito: da un lato, il rapporto di continenza tra il contratto nullo e quello in cui quello affetto da invalidità totale dovrebbe esser convertito, che nel caso di specie risulta pacifico; dall’altro, il comune orientamento delle parti verso tale risultato(Cass. 23644/2017); 3.3.–ai fini del secondo requisito, in sede di rinvio occorreva accertare se , avuto rigua rdo allo scopo perseguito dalle parti, queste avrebbero voluto il diverso contratto (Cass. Sez. U, 28972/2020) e più specificamente se, tenuto conto dell'intento pratico perseguito dalle parti, il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" avesse costituito la ragione unica o determinante dell'operazione(Cass. 11201/2018); 3.4.– per costante giurisprudenza di questa Corte, i n tema di conversione del contratto nullo, l'accertamento dell'ipotetica volontà dei contraenti, implicando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità (Cass. 17905/2018), essendo appunto il giudice di merito a dover accertare la «volontà comune» dei contraenti quando essa sia contestata e sia in discussion e la determinazione del tipo o sottotipo negoziale nel quale sussumere la fattispecie concreta, al fine di trarnele conseguenze sul piano della qualificazione giuridica del contratto, attraverso cui è possibile incidere indirettamente sul regolamento di interessi, per consentire al contratto di produrre gli effetti corrispondenti all’operazione negoziale realmente voluta dai contraenti(così Cass. Sez. U, 33719/2022 cit.); 3.5.–ebbene, l’operazione ermeneutica di riqualificazione del contratto, compiuta dal giudice di merito, potrebbe essere corretta dal giudice di legittimità solo se investito da uno specifico mezzo di ricorso che denunci la violazione di legge o il vizio di motivazione nei limiti consentiti oggi dal vigente articolo 360, n. 5, c.p.c. (v. Cass. Sez. U, 33719/2022 , con rinvio a Cass. 14270 / 2011, in fattispecie in cui, proprio in tema di riqualificazione del contratto di mutuo fondiario inmutuo ordinario, è stata ritenuta non formulata in sede di legittimità apposita censura circa l’erronea attività interpretativa e qualificatoria svolta dal giudice); 3.6.–invece nel caso in esame la ricorrente, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, chiede sostanzialmente in questa sede una nuova valutazione degli elementi probatori disponibili, diversa da quella operata dal giudice di merito, che però non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez.U, 34476/2019); 4.– il quarto m ezz o denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di ammissione del credito in via chirografaria , che sarebbe stata erroneamente fondata su ll’assorbimento dell’ottavo motivo delprimo ricorso per cassazione , senza che la sua mancata riproposizione nel giudizio di rinvio possa valere come rinuncia; 4.1.–ad esso è collegato l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato con cui il Fallimento, in ipotesi di accoglimento del predetto motivo, denuncia la violazione degli ar t t. 383, 392, 394 e 112 c.p.c., poiché la domanda subordinata di ammissione del credito in via chirografaria, non formulata con il ricorso ex art. 98 l.fall. ma solo con successiva memoria autorizzata, non era stata riproposta in sede di rinvio, con la conseguenza che il tribunale non avrebbe potuto esaminarla, essendo altresì incompatibile con il perimetro del giudizio di rinvio, destinato solo all’accertamento dei presupposti della conversione del negozio nullo (donde il dichiarato assorbimento dell’ottavo motivo del primo ricorso per cassazione); 4.2.–il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile, con assorbimento del motivo di ricorso incidentale condizionato; 4.3.– la difesa della B anca ricorrente appare equivoca sull’aspetto della “asserita” mancata riproposizione della domanda subordinata di ammissione al chirografo in sede di riassunzione, limitandosi ad affermare che la volontà abdicativa non può essere «desunta dalla mera mancata formalizzazione di un’esplicita conclusione in tal senso nell’atto di riassunzione», senza però trascriverne o riassumerne il contenuto ; al contrario, dalle conclusioni trascritte a pag. 12 della memoria del Fallimento risulta che in sede di rinvio venne chiesta solo l’ammissione col privilegio ipotecario; 4.4.– va dunque data continuità all’orientamento di questa Corte per cui, in sede di giudizio di rinvio, il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione (Cass. 30184/2018; cfr. Cass.37270/2022, Cass. 39762/2021); 5.– il quinto motivo del ricorso principale de nuncia la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., per avere il tribunale compensato solo per un quarto le spese processuali , ponendo a carico della banca i restanti tre quarti , quando invece l’accoglimento parziale dell’originario ricorso configurava un’ipotesi di soccombenza reciproca; 5.1.– la censura è manifestamente infondata, e dunque inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poiché il giudizio , complessivamente considerato, si è concluso con il rigetto integrale dell’opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca , pur avendo il tribunal e espressamente giustificato la parziale compensazione delle spese con l’accoglimento delprimo ricorso per cassazione in punto di ammissibilità della domanda subordinata di conversione del contratto nullo, poi però rigettata nel merito; 6.– a l la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale segue la condanna della Banca ricorrente alla rifusione delle spese in favore delFallimento controricorrente, liquidate in dispositivo; 7.–ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 23535/2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfe ttarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que