CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 febbraio 2021
Cassazione n. 07227/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11480-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; - intimato - avverso la sentenza n. 3444/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], denunzia con il ricorso, fondato su un solo motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata, quanto segue: proposta opposizione avverso un verbale di accertamento violazione al codice della strada, elevato dalla Polizia locale, il Giudice di pace, accolta la stessa, annullò il verbale in parola e, tuttavia, compensò le ipese di lite, rimandando, per quest'ultima statuizione, alla complessiva motivazione; il Tribunale, disattese l'impugnazione del predetto, il quale si era doluto della compensazione, evidenziando che "al momento del rilevamento dell'infrazione, ossia alla data del 19 dicembre 2017, il permesso disabili era scaduto e precisamente era scaduto in data 8 maggio 2017, in albi termini l'abbinamento della tata del veicolo sopra indicato al permesso disabili era valido ed efficace sino alf8 maggio 2017" e di conseg,uenza gli agenti accertatoti avevano operato correttamente, essendo necessario che il titolare del permesso lo rinnovi alla scadenza; or poiché, prosegue il ricorrente, il verbale era stato annullato dal Giudice di pace per avere il ricorrente dimostrato di essere in possesso di regolare permesso, rilasciato il 10 / 3 / 2016 e scadente il 914 / 2018, al fine di poter traiportare il di lui genero disabile, [OSCURATO:PERSONA], con lui residente, il rigetto dell'appello si poneva in contrasto con gli artt. 90, 91, 92, 93, 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 24 Cost.; considerato che la doglianza risulta manifestamente fondata per le ragioni che seguono: - dopo l'intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77 / 2018 della Corte Costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. I. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle ipese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della Ric. 2021 n. 11480 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Se. 6, n. 4696, 1810212019, Rv. 652795; coni Cass. n. 3977 / 2020); - nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Tribunale di Roma si pone al di fuori del paradigma normativo di cui sopra, non risultando pertinente l'addotta spiegazione: è inconferente, infatti, giustificare la compensazione col fatto che gli agenti ebbero a elevare il verbale in presenza di circostanze che facevano apparire sussistere la violaone, quel che rileva è che la domanda dell'opponente venne integralmente accolta e che non è stata addotta alcuna delle ragioni che avrebbero potuto, per legge, giustcare la compensazione; 11 "jkfig) l'ilAD-r1 4 (D'hzt ,itt)12 Ina/nfr-2‘4)' Mf2S?--tp LAA4 tOlA. considerato che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, demandandosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità»; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità Così deciso nella camera di consiglio di giorno