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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42747/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione MEDIATI Antonino e MEDIATI Antonio hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Locri di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, d.

P.R. n. 309/1990 (piantagione di marijuana composta da 5024 piante), commesso in Siderno dal febbraio 2017 al giugno 2017; rilevato che, con successiva memoria, depositata nella Cancelleria della Settima sezione penale in data 4 ottobre 2022, la difesa ha contestato la valutazione dell'ufficio dell'esame preliminare del ricorso, sviluppando le argomentazioni svolte con i motivi di ricorso; considerato che i ricorrenti hanno riproposto motivi già dedotti con il gravame e che alle relative doglianze la Corte territoriale ha dato congrua risposta alle pagg. da 14 a 22, attraverso un ragionamento probatorio non contraddittorio e neppure manifestamente illogico e con un pertinente rinvio anche ai principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità; che, rispetto a tale articolato percorso argomentativo, difetta nei ricorsi un effettivo confronto, avendo la difesa riproposto argomentazioni di puro merito, come tali precluse in questa sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni ' 1.) :4--> O A IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione MEDIATI Antonino e MEDIATI Antonio hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Locri di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, d. P.R. n. 309/1990 (piantagione di marijuana composta da 5024 piante), commesso in Siderno dal febbraio 2017 al giugno 2017; rilevato che, con successiva memoria, depositata nella Cancelleria della Settima sezione penale in data 4 ottobre 2022, la difesa ha contestato la valutazione dell'ufficio dell'esame preliminare del ricorso, sviluppando le argomentazioni svolte con i motivi di ricorso; considerato che i ricorrenti hanno riproposto motivi già dedotti con il gravame e che alle relative doglianze la Corte territoriale ha dato congrua risposta alle pagg. da 14 a 22, attraverso un ragionamento probatorio non contraddittorio e neppure manifestamente illogico e con un pertinente rinvio anche ai principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità; che, rispetto a tale articolato percorso argomentativo, difetta nei ricorsi un effettivo confronto, avendo la difesa riproposto argomentazioni di puro merito, come tali precluse in questa sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni ' 1.) :4--> O A IN
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