CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Bari del 3.02.2022, emessa all'esito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto presso la propria abitazione sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 115,46 e del tipo hashish per gr. 41,48, rideterminando la pena irrogata. Nella specie, la Corte ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e, tenuto conto della esclusione della recidiva contestata già operata in primo grado, sulla medesima pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa, ha operato la riduzione per le attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 21.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 5 e mesi tre di reclusione ed euro 24.000 di multa appena finale con riduzione per il rito determinata in anni tre mesi sei di reclusione ed euro 16.000 di multa. Nel calcolo la Corte ha espressamente fatto riferimento alla pena base, irrogata già nel minimo edittale, e alla misura dell'aumento a titolo di continuazione nei termini applicati dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, con un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alla misura dell'aumento per la continuazione [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è, infatti, manifestamente infondato, oltre che generico. 4. Giova premettere che in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio al giudice è riconosciuto un potere discrezionale il quale, tuttavia, non può risolversi in un mero arbitrio. Infatti, la quantificazione della pena deve avvenire nel rispetto degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 c.p.,, i quali forniscono appunto al giudice lo strumento fondamentale per forgiare la condanna sulla persona dell'imputato in considerazione della finalità rieducativa della pena stessa. Orbene, nonostante sia pacifico l'obbligo di motivazione in ordine alla misura della pena, questo non deve tradursi necessariamente in valutazioni espressamente analitiche. Le Sezioni Unite, infatti, ritengono adempiuto il citato obbligo di motivazione allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p. ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 29968 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 09/07/2019, Rv. 276288 - 01). 5.0rbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione esente da censure, richiamando espressamente i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha adeguatamente evidenziato la correttezza dei parametri dosimetri utilizzati dal giudice di prime cure, limitandosi ad inserire nel calcolo la riduzione dovuta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In relazione alla dosimetria complessiva della pena, la Corte di merito ha richiamato la oggettiva gravità della condotta contestata, in ragione delle centinaia di dosi di diversa tipologia a sua disposizione e della fiorente attività di spaccio documentata dalla contabilità rinvenuta, nonché i precedenti penali specifici di cui risulta gravato il Surda. Senza confrontarsi con i citati elementi indicati dalla Corte in punto di determinazione della pena, la difesa si è limitata genericamente a denunciare l'omessa motivazione della Corte in ordine agli elementi giustificativi dell'aumento apportato. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle ammende Cos