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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 46375/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. n 43/73, è inammissibile poiché nessuna doglianza era stata al proposito proposta nell'atto di appello, limitato al trattamento sanzionatorio, sicché con il ricorso dì legittimità non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello e sulle quali, quindi, il giudice dell'impugnazione non si sia pronunciato, in considerazione della strutturazione del giudizio di cassazione, quale impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti sottoposti al giudice dell'impugnazione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna e a., Rv. 266202); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. n 43/73, è inammissibile poiché nessuna doglianza era stata al proposito proposta nell'atto di appello, limitato al trattamento sanzionatorio, sicché con il ricorso dì legittimità non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello e sulle quali, quindi, il giudice dell'impugnazione non si sia pronunciato, in considerazione della strutturazione del giudizio di cassazione, quale impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti sottoposti al giudice dell'impugnazione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna e a., Rv. 266202); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 46375/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris